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1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3
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Incarto
n. DA 4249/2006 |
Bellinzona 22 agosto 2007
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di 1. impiego illecito di valori patrimoniali,
per avere, ad __________ e in altre località del Ticino, nel periodo 19 novembre 2003 – dicembre 2004, indebitamente impiegato a proprio profitto, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà, e meglio per aver utilizzato in modo indebito l’importo complessivo di fr. 2'989.15, venuto in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà, mediante bonifici bancari del 19.11.2003, del 10.12.2003 e del 17.12.2003 a favore del conto postale no. 65-68856-9 intestato all’accusato da parte della CIVI 1, denaro in realtà destinato ad una terza persona assicurata presso la menzionata cassa malati quale rimborso spese, utilizzando l’intero importo per il proprio sostentamento;
2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
per avere, nel periodo 17 febbraio – 18 marzo 2006 sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto, ai danni dei CIVI 2 e delle CIVI 3, in particolare per avere:
2.1. in data 17 febbraio 2006, utilizzato il treno senza valido titolo di trasporto, omettendo di pagare il prezzo del biglietto, sulla tratta Mendrisio - Lugano, causando alle CIVI 3 un danno complessivo pari a fr. 160.00;
2.2 in data 18 marzo 2006, utilizzato senza valido titolo di trasporto la linea no. 3 in direzione Capolinea, causando alla CIVI 2 un danno pari a fr. 100.--;
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 141bis CP, 51 LTP, richiamato l’art. 1 OTP; richiamati gli artt. 41 cifra 1, 64, 68 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 novembre 2006 n. 4249/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 in liquidazione dell’importo di fr. 2'989.15, oltre interessi, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 3 dell'importo di fr. 160.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al versamento alla parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 100.-, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
ed inoltre - La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2006;
indetto il dibattimento in data 22 agosto 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata dell’8 luglio 2007 , non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
preso atto delle dichiarazioni del nuovo curatore dell’accusato __________;
dato atto che la teste __________ ha scritto in data odierna di non poter presenziare al dibattimento, in quanto, secondo i certificati medici inviati è inabile al lavoro causa malattia e non è più in grado di svolgere le sue funzioni di attività in Commissione Tutoria;
che comunque da risultanze oggi accertate è emerso che la succitata non è più curatrice dell’accusato e che i fatti di causa risalgono a prima della sua nomina
con riferimento all’ordinanza sulle prove del 12 luglio 2007
ordina la prova testimoniale di __________ è dichiarata decaduta
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
visti gli art. 141bis CP, 51 LTP, richiamato l’art. 1 OTP; richiamati gli artt. 41 cifra 1, 64, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 di impiego illecito di valori patrimoniali?
1.2 contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico?
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4. Deve essere confermata la condanna al versamento della parte civile CIVI 3 dell’importo di fr. 160.-- a titolo di risarcimento?
5. Deve essere confermata la condanna al versamento della parte civile CIVI 2dell’importo di fr. 100.-- a titolo di risarcimento?
6. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
dichiara ACCU 1
autore colpevole di impiego illecito di valori patrimoniali e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4249/2006 del 20 novembre 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 in liquidazione dell’importo di fr. 2'989.15, oltre interessi, a titolo di risarcimento.
3. Al versamento alla parte civile CIVI 3 dell’importo di fr. 160.-- , a titolo di risarcimento.
4. Al versamento alla parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.
5. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale