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Incarto
n. DA 246/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di circolazione senza assicurazione RC,
per aver condotto l'autofurgone Toyota senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________ il 7 dicembre 2006;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 5 febbraio 2007 n. 246/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 900.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 24 luglio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento dal reato di circolazione senza assicurazione RC, in quanto il veicolo in questione godeva di una copertura assicurativa nonostante la mancata applicazione delle targhe di controllo professionali. Egli non contesta per contro la circolazione senza le targhe di controllo, infrazione punibile con soltanto con una multa di fr. 140.-- (cifra 404 OMD). Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la condanna per il reato di circolazione senza assicurazione RC, egli chiede di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto nella commisurazione della sanzione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di circolazione senza assicurazione RC e senza targhe di controllo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 96 vLCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, ritenuto che la difesa ha dimostrato che il veicolo in questione era coperto da un’assicurazione RC, a prescindere dall’apposizione o meno delle targhe di controllo professionali;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
circolazione senza targhe di controllo, 96 cifra 1 cpv. 1 vLCStr,
per avere, a __________ il 7 dicembre 2006, condotto l'autofurgone Toyota senza le targhe di controllo richieste;
e lo proscioglie dall’accusa di circolazione senza assicurazione RC,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 246/2007 del 5 febbraio 2007;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale