Incarto n.
10.2007.65

DA 263/2007

Bellinzona

8 gennaio 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

                                        per avere, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato e detenuto nell’abitacolo della sua vettura __________ __________, un manganello e un coltello da esploratore;

 

                                        fatti avvenuti a __________ l’11 gennaio 2007;

 

                                        reato previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 febbraio 2007 n. 263/2007 del , che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 300.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 900.--. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                    2.       Alla multa di fr. 500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                    4.       Ordina la confisca del manganello, del coltello e della pistola giocattolo sequestratigli l’11 gennaio 2007 dalla Polizia (art. 69 CPS).

                                    5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 febbraio 2007;

 

indetto                               il dibattimento 8 gennaio 2008, al quale è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1. ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento, la restituzione degli oggetti sequestrati nonché il versamento di un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.--;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, per avere, a __________ l’11 gennaio 2007, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato e detenuto nell’abitacolo della sua vettura __________ __________, un manganello e un coltello da esploratore?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     Deve essere ordinata la confisca del manganello e del coltello oggetto di sequestro?

 

                                 5.     Devono essere concesse ripetibili e se sì in quale misura?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1.; come segue ai quesiti posti sub 5. e 6.; decaduti gli altri quesiti;

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm);

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 250.— (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili;

 

ordina                              il dissequestro nelle mani di ACCU 1 del manganello, del coltello e della pistola giocattolo sequestratigli l’11 gennaio 2007 dalla Polizia;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Ufficio federale di Polizia, Ufficio armi, Berna,

                                        Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      200.--         totale