CIVI 1

patr. da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2007.67

DA 360/2007

Bellinzona

17 dicembre 2007

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         lesioni colpose gravi,

                                        per avere, il __________, a __________, su via __________, cagionato per imprevidenza colpevole lesioni gravi a CIVI 1 e in particolare circolando alla guida della vettura  __________ __________ targata __________ nottetempo con precipitazioni, nonché in scarse condizioni di visibilità, ad una velocità peritalmente accertata oscillante tra i 53Km/h – 58 Km/h vigente il limite massimo di 50 Km/h, nell’approssimarsi al passaggio a livello e adiacente passaggio pedonale, omesso di adeguare la velocità di marcia alle predette condizioni meteorologiche e di visibilità,  con la conseguenza che non poté percepire in tempo utile il pedone CIVI 1 che stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra, con la conseguenza che lo urtò, provocando a CIVI 1 a seguito dell’impatto sia con la vettura che con il suolo un trauma cranico, un trauma del massiccio facciale, un trauma toracico, un trauma pelvico, che la misero in pericolo di morte, obbligandola a una degenza ospedaliera e riabilitativa, riportando infine la stessa una persistente deficienza di memoria, programmazione di gnosi nonché difficoltà nell’eloquio con balbuzia e difficoltà nell’espressione di parole e concetti, disturbi dell’odorato e del gusto, dolore cronico al rachide cervicale e lombare, dolori all’anca destra e dolori relativi ad un importante ematoma cronico organizzato a livello dell’anca destra e una presumibile incapacità lavorativa permanente così come attestato dai certificati medici di data __________ 2005 dell’Ospedale Regionale di __________ e di data __________ del dr. __________;

 

 

                                    fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                    reato previsto dall’art. 125 cpv. 2 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 febbraio 2007 n. 360/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'250.00 (tremiladuecentocinquanta), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote da fr. 130.00 (centotrenta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.00, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 2'000.00 (duemila).

ed inoltre                                La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007;

 

indetto                              il dibattimento 17 dicembre 2007, al quale hanno partecipato la Sostituto

                                        Procuratore pubblico, l’accusato, il difensore, il consulente del difensore, la

                                        parte civile, il patrocinatore della parte civile;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

acquisiti                             gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale, della documentazione aggiornata sulla situazione di salute della parte civile, prodotta da quest’ultima, oltre che la “consulenza tecnica” dell’11 dicembre 2007 dell’ing. __________;

 

respinte                             la richiesta di sospensione del processo formulata tardivamente dalla difesa, “affinché la perizia eseguita dall’ing. __________ possa essere meglio chiarita ed eventualmente completata”;

 

l’ulteriore richiesta peritale formulata dalla difesa, in quanto tardiva e ritenuto che il perito ufficiale ha confermato il suo referto nel suo recente scritto del 3 dicembre 2007;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato, il quale, ripercorrendo i fatti, ha confermato che al momento dell’incidente pioveva, che la velocità non era superiore ai 50 km/h e che egli non si è accorto di nulla prima dell’impatto. ACCU 1 si dichiara molto dispiaciuto per quanto accaduto;

 

ascoltata                           la parte civile, che ha confermato la sua direzione dell’attraversamento e di non aver potuto schivare l’auto, in quanto sopraggiungeva a velocità elevata.

 

chiusa                               la fase istruttoria,

 

sentiti                                la Sostituto Procuratore pubblico, la quale conferma le circostanze e le richieste contenute nel decreto d’accusa;

 

                                        il patrocinatore della parte civile, il quale, in sostanza, si è associato a quanto detto dall’accusa, mettendo in evidenza le conseguenze fisiche e psichiche subite dalla vittima e ha chiesto che il decreto venga confermato;

 

                                        il difensore, il quale ha risposto ricordando che il decreto d’accusa è frutto di un’istanza di promozione d’accusa, visto il non luogo a procedere precedentemente pronunciato. La Camera di ricorsi penali avrebbe, statuendo sull’istanza, ordinato un completamento delle informazioni preliminari, non effettuato dalla Sostituto procuratore. Per una propria valutazione della fattispecie, la difesa ha fatto capo alla consulenza dell’ing. __________, le cui conclusioni si trovano riassunte nel documento consegnato in data odierna e messo agli atti dal Giudice (rapporto di consulenza tecnica);

 

viene sentito                      per ultimo l'accusato, dispiaciuto per quanto accaduto;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

 

2.In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

 

3.L’eventuale condanna dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

 

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

1.       La sera del __________, sulla strada cantonale che da __________ porta a __________ è avvenuto un grave incidente della circolazione: pioveva molto forte quella sera e la vittima, CIVI 1, strava attraversando la strada dopo il passaggio a livello di __________ quando è stata investita dall’autovettura guidata da ACCU 1. È stata dall’urto violentemente proiettata sull’asfalto, dove ha perso conoscenza. In seguito, è stata trasferita con l’autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale __________, dove è rimasta, in cure intense, per 3 giorni, per poi essere ricoverata in chirurgia fino al 4 maggio 2005. Non lievi sono state le problematiche riscontrate: un trauma cranico, una frattura mandibolare, un trauma toracico e una frattura alla colonna vertebrale. Non breve è stata la successiva degenza in varie case di cura: dopo il ricovero a __________, se ne è reso necessario uno ulteriore a __________ per la riabilitazione. In seguito, ancora nel 2006, dato il persistere di dolori, delle cefalee, l’insorgere di vertigini e di disturbi cervicali è stata ulteriormente ricoverata alla clinica di __________, luogo in cui è stata accertata la persistenza di problematiche di salute, dei disturbi della memoria oltre che reazioni di tipo ansioso-depressive, inesistenti prima dell’incidente.

 

2.       I disturbi della vittima sono tutt’oggi oggettivamente riscontrabili e i referti medici agli atti sono in tal senso molto esaustivi: al dibattimento la donna è apparsa ancora particolarmente scossa per quell’evento, oltre che adirata con l’accusato, ritenendo - a torto - che ACCU 1 avesse volutamente inteso “farle del male” mentre stava correttamente attraversando la strada. Una versione questa che è sicuramente sfalsata dalle forti emozioni vissute della vittima, che, come detto, dopo quella sera, ha dovuto subire non poche cure mediche. Al dibattimento ha precisato “prima di attraversare la strada ho guardato se arrivava qualcuno, non scorgendo alcun autoveicolo sono andataproprio come facevo ogni giorno e da anni al rientro dal mio lavoro (a __________) col trenino: dalla stazione di __________ verso casa mia. Quella sera, quella macchina è giunta a velocità elevata e non l’ho così potuta evitare” (verb. int. 30.06.2005).

 

          Dopo questo incidente la parte civile “non tornerà più quella di prima” ha scritto il dr. __________, psichiatra, nel suo rapporto del __________ 2007, ritenuto che il pensiero della paziente rimane “focalizzato sulla sua vita distrutta dall’incidente”.

 

3.       Gli ulteriori dettagli della vicenda si possono riassumere come segue. L’investimento da parte di ACCU 1 è avvenuto mentre quest’ultimo si stava dirigendo verso __________, in un momento in cui la pioggia era molto forte, addirittura battente. La vittima, ha invece attraversato le strada sulle strisce pedonali, o perlomeno -stando a quanto accertato dal perito giudiziario- nelle immediatissime vicinanze, a 2 metri di distanza (v. anche documentazione fotografica Polizia Scientifica del __________, foto 1 punto b). Era notte: la strada era comunque illuminata siccome munita di lampioni.

 

          Va in ogni modo subito osservato che così come ha ricordato la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello il __________ __________, adita dalla parte civile a seguito di un decreto d’abbandono del sostituto procuratore pubblico, il conducente avrebbe potuto essere scagionato dall’accusa di lesioni colpose unicamente nel caso in cui il comportamento della vittima fosse stato a tal punto insolito da avere un peso tale da relegare in secondo piano tutti gli altri fattori, fra cui l’atteggiamento assunto dal conducente in quell’occasione, con particolare riferimento alla velocità da lui adottata. Sono quindi questi gli argomenti da approfondire nel presente procedimento.

 

4.       Ed è infatti proprio su questi temi che, al dibattimento, la difesa ha sollevato precise contestazioni. Avvalendosi della collaborazione di un noto esperto in materia d’infortunistica stradale (l’ing. __________) e preso atto del fatto che la CCRP ha rilevato la necessità di procedere ad una “completazione delle informazioni preliminari” in merito alla condotta dell’indagato e al comportamento della vittima, la difesa ha precisato che l’accusato, quella sera, non solo non avrebbe visto la parte civile mentre stava attraversando la strada, ma non avrebbe nemmeno potuto scorgerla. Secondo la difesa viaggiava ad una velocità adeguatamente moderata, al massimo a 45 km/h, così come si evince della “consulenza tecnica” __________ __________ prodotta al dibattimento.

          Vi sarebbe per finire, sempre stando alla tesi della difesa, da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ritenuto che, con riferimento alle emergenze testimoniali, non sarebbe stata scientificamente provata la “direzione d’attraversamento della vittima”: da sinistra verso destra (dalla stazione __________ verso casa sua) o da destra verso sinistra. Un’argomentazione mai fatta valere quest’ultima, ma comunque sollevata al dibattimento: a causa di dette circostanze, l’esito della sentenza, dovrebbe, secondo l’adagio in dubio pro reo, andare a favore del qui accusato.

 

          Al processo la sostituta procuratore pubblico si è recisamente opposta alle (nuove) tesi fatte valere dalla difesa, attirando l’attenzione sulla tardività delle argomentazioni sollevate: oltre che essere pretestuose creerebbero confusione anche da un punto di vista formale, trattandosi di documenti finalizzati a contrastare risultanze peritali, in assenza del perito e senza il rispetto del principio del principio del contraddittorio.

 

5.       Ciò posto, indipendentemente da queste argomentazioni e dato atto che, effettivamente, la dinamica dei comportamenti assunti delle parti (accusato e vittima) prima dell’incidente merita di essere discussa e approfondita, occorre immediatamente rilevare che il perito ufficiale ing. __________, interpellato da questo giudice a seguito delle (nuove) argomentazioni della difesa dopo l’ordinanza di apertura, ha confermato il referto da lui allestito il __________ __________. L’esperto, preso atto degli studi effettuati dal l’ing. __________ in merito alla “percezione cinematica di avvistamento” di cui allo scritto della difesa del __________ __________, nel suo rapporto del __________ __________, ha in precisato che “la problematica analizzata nello studio presentato dall’ ing. __________, benché tecnicamente ed oggettivamente corretta” non è “del tutto applicabile alla fattispecie”. La presente sentenza deve per questi motivi fondarsi sulle rilevanze peritali di cui alla relazione del __________ __________ e quindi anche quelle riferite alla velocità assunta dal ACCU 1 al momento dell’investimento, di 53-58 km/h: un’andatura sicuramente inadeguata per quel particolare tratto di strada, per quell’ora, al buio e con quelle condizioni meteorologiche.

 

6.       Pure comprovata deve essere ritenuta la circostanza che la vittima ha attraversato la strada da sinistra verso destra (come illustrato nel CD-ROM annesso alla perizia): così come da anni faceva a quell’ora per recarsi dal lavoro a casa, dopo essere scesa dal treno che da __________ porta ad __________, giunto a questa stazione pochi attimi prima dell’incidente. Basta per questo rinviare alla versione addotta dallo stesso accusato in sede d’interrogatorio del __________ __________, quando aveva precisato di avere “visto un’ombra alla (sua) sinistra” per poi udire l’impatto: apparirebbe di conseguenza perlomeno anomalo che un pedone venga urtato con la parte anteriore sinistra senza che il conducente si sia accorto che prima aveva praticamente attraversato il campo stradale davanti a lui. In ogni caso la versione di percorrimento, da destra verso sinistra, sarebbe per l’accusato ancora più sfavorevole, siccome, se così fosse, stante la curvatura della strada verso sinistra, avrebbe potuto (e dovuto) percepire la vittima ancora meglio e prima. A favore della tesi d’attraversamento da destra verso sinistra vi è comunque la versione dei fatti di un testimone, che ha incontrato la vittima pochi attimi prima sulla stradina che porta alla stazione (verb. ud. __________ del __________ __________, pag. 2). L’altra testimonianza esperita di __________ del __________ __________ appare infatti meno attendibile, non avendo appunto questo teste incontrato la vittima prima dell’incidente. Va comunque osservato che questa persona ha anche dichiarato di avere visto l’auto dell’accusato sfrecciare a velocità sostenuta.

 

7.       La norma fondamentale da disporre per la valutazione del presente procedimento è l’art. 125 CP a tenore della quale chiunque, per negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, su querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa disposizione va messa in correlazione con la parte generale del codice penale e in particolare con l'art. 12 cpv. 3 CP, secondo cui commette un crimine o un delitto “per negligenza” chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

 

          Va innanzitutto rilevato che non vi è obiezione alcuna sul “risultato” prodotto dall’incidente della circolazione oggetto del procedimento e meglio il fatto che la parte civile, a seguito di quell’infortunio ha subito una lesione corporale di tipo “grave”. Questa circostanza la si evince comunque chiaramente anche dagli atti di causa, e in particolare dall’incarto richiamato d’ufficio dall’Istituto delle assicurazioni sociali, a cui la vittima si è rivolta dopo l’incidente. Prima del sinistro questa persona era perfettamente abile al lavoro ed ha sempre lavorato come aiuto cucina e cuoca; allo stadio attuale e a distanza di quasi 3 anni dall’evento, si trova invece impossibilitata ad esercitare qualsiasi attività lucrativa perlomeno nella misura del 50%. La decisione dell’Ufficio invalidità, pur non essendo definitiva (vi è pendente un’opposizione presso il Tribunale delle assicurazioni sociali) è sufficiente per concludere che la vittima abbia subito delle lesioni a tal punto gravi da ritenere che le condizioni d’effetti previste dall’art. 125 CP siano perfettamente adempiute (STF 119 IV 26).

 

8.       Pure assodato è l’esistenza di un “rapporto di causalità” fra il comportamento del conducente accusato e le lesioni corporali sofferte dalla vittima. Il fatto di avere provocato quell’incidente è, infatti, pacificamente ammesso, così come è stato chiaramente comprovato che le disfunzioni oggi patite dalla parte civile trovano inconfutabilmente la loro origine nell’incidente della circolazione oggetto della presente causa: da qui si deduce l’aspetto “naturale” del predetto nesso di causalità.

 

          Sono altresì adempiute le condizioni riferite all’ “adeguatezza” del nesso causale (STF 127 IV 75): tenuto conto dell’automobile in marcia, dell’impatto con la vittima e del fatto che quest’ultima stata violentemente scaraventata in aria per poi rovinare sull’asfalto a distanza di diversi metri si può certamente concludere che le lesioni da lei riportate siano una conseguenza logica di questi fatti, tenuto conto dell'andamento ordinario delle cose e dell’esperienza della vita (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10). Occorre quindi solo stabilire se si è realizzato un “fattore interruttivo” della causalità, ovvero una circostanza a tal punto insolita ed inusuale da porre in secondo piano l’atteggiamento assunto dall’accusato conducente. Ciò che però non è il caso.

 

9.       Infatti, tenuto conto che l’incidente è avvenuto in una zona abitata, che le condizioni stradali erano particolarmente difficili, che vi era il pericolo di “aquaplaning”, che era notte, che il percorso da lui prescelto era caratterizzato dall’esistenza di un passaggio a livello (art. 28 LCS), che vi era un passaggio pedonale, numerose intersezioni (art. 31 LCS) e considerato che, l’accusato ha dichiarato che, in tali condizioni, si stava muovendo “a 40 - 50 km/h”, si deve forzatamente concludere che la sua andatura non era adeguata alle circostanze concrete e che, così guidando, ha superato il livello del rischio ammesso dal dovere di prudenza imposto agli automobilisti. Stante la severa normativa valida nella circolazione stradale non possono quindi essere prese in considerazione le doglianze del conducente secondo cui non avrebbe potuto scorgere la vittima o che l’incidente era assolutamente inevitabile. Va in tal senso osservato che il comportamento assunto dal pedone (che stava effettuando una normale operazione di attraversamento della strada dopo un passaggio a livello e vicino alle strisce pedonali) non era tale da poter essere considerato a tal punto inusuale da interrompere il legame di causalità o da assumere un peso tale da risultare la causa più immediata dell’evento, in modo da relegare in secondo piano l’atteggiamento assunto dal conducente. Secondo il perito la prima percezione avrebbe in effetti potuto avvenire già “quando l’automobile si trovava ad una quindicina di metri dal pedone: reagendo in tale istante l’automobilista avrebbe potuto arrestare il proprio veicolo unicamente se la sua velocità non fosse stata superiore a 35-40 km/h”.

 

          È vero che il perito ha altresì indicato che, “la particolare situazione di luce e di contrasto associate alle avverse condizioni meteorologiche possono avere impedito la percezione da parte dell’automobilista fino a quando la vettura era ormai vicinissima al pedone” (perizia, ing. __________, pag. 36), tuttavia detta circostanza non è sufficiente per scagionare l’accusato. A quest’ultimo, nella sua qualità di conducente, sono imposti in effetti severi doveri. Come sopra ricordato, questo incidente si è consumato in una zona sensibile densamente abitata e non fuori località dove la giurisprudenza si dimostra meno restrittiva (ma comunque non molto transigente) e dove l’insorgere di un pedone potrebbe essere considerato un evento anomalo o straordinario (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.1. bb) ad art. 32 LCS). In ogni caso essa impone all’automobilista di essere costantemente pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo, circolando lentamente e, se necessario, fermandosi, tenendo finanche conto della possibilità d’incappare in una sedia sull’autostrada (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.25 ad art. 32 LCS).

 

10.                                                Va poi osservato che, sempre secondo la perizia il pedone “è entrato nel fascio di luce prodotto dall’automobile circa 1 - 1,5 secondi prima della collisione ovvero a 15 - 20 metri dalla donna” (perizia ing. __________, pag. 28) e che la giurisprudenza fissa a quei conducenti che conoscono la strada un tempo di reazione di 0,7 secondi (DTF 93 IV 59) e al massimo di 1 secondo (DTF 89 IV 140). Per cui, pur dando per assodato che la visibilità era particolarmente ridotta, è altrettanto vero che proprio per questo motivo per l’automobilista s’imponeva un accresciuto dovere di prudenza, in modo di essere sempre in grado a “tenir prêt à freiner son véhicule” in caso di pericolo: il faut conduire le véhicule à une vitesse telle que, compte tenu de toutes les circonstances, il puisse être ralenti au bon moment, voire arrêté” (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2. ad art. 32 LCS) evitando così ogni ostacolo. Pedone che era, fra l’altro, vestito con una giacca di colore chiaro e munito di un ombrello, il quale, ancorché scuro, doveva permettere una maggiore visibilità della persona (vedi documentazione fotografica del __________).

 

11.     Date quindi per assodate le condizioni di causalità naturale e adeguata, escluso l’intervento di un fattore interruttivo, per decidere in merito alla colpevolezza dell’accusato, richiamato anche quanto indicato ai punti precedenti, occorre stabilire se, quo agli aspetti oggettivi, allo stesso può essere addossata una “violazione di un dovere di prudenza” e, per quanto attiene agli aspetti soggettivi, se ha commesso una “negligenza”.

 

          Per determinare precisamente quali siano i doveri di prudenza in caso d’incidente automobilistico occorre riferirsi alle norme specifiche per l’ambito in questione sulla circolazione stradale (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135, 225 consid. 2a pag. 227, Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, n. 29 ad art. 18 CP). E, in tal senso va subito precisato che, anche se l’accusato non avesse superato il limite di 50 km/h sarebbe comunque da condannare, in quanto la normativa stradale sancisce che un conducente di un autoveicolo deve essere riconosciuto colpevole di lesioni corporali per negligenza non solo quando non ha rispettato la normativa federale, ma anche quando non ha semplicemente ossequiato il cosiddetto dovere generale di prudenza” (Sorgfaltpflicht), che occorre rispettare indipendentemente dal regime giuridico e dalla cartellistica vigente sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro (DTF 78 IV 73; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 3.2. ad art. 26 LCS). La violazione del dovere prudenza è in effetti dedotta dai cosiddetti principi generali della circolazione (DTF 122 IV 20; Corboz, Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 4 ad art. 125 CP) che impongono all’automobilista, sulla base delle sue conoscenze e delle sue capacità, di rendersi conto dei limiti del proprio agire che deve sempre essere tale da non mettere in pericolo la sicurezza altrui e oltrepassare i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119; 122 IV 19 cons. 2b; Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). Del resto, secondo l’art. 26 LCS, dal titolo marginale “norma fondamentale”, nella circolazione ciascuno “deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite”.

 

          Questi principi sono applicabili in particolar modo al caso che qui ci occupa, siccome l’accusato, così come da lui dichiarato al dibattimento, era un perfetto conoscitore del comparto da lui percorso, nel quale abita e transita da sempre; sapeva quindi che dopo il passaggio a livello di __________ è ubicato un passaggio pedonale e che lo stesso è (evidentemente) abitualmente utilizzato dai pedoni sia di giorno che di notte. Si tratta del classico “endroit connu” , che qui costituisce un’aggravante: Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.4 ad art. 32 LCS). Per cui, quand’anche si dovesse propendere per la versione addotta dall’accusato, secondo cui avrebbe rispettato il limite di velocità, date le condizioni stradali, da questo conducente si poteva sicuramente pretendere maggiore cautela e prudenza, in modo di essere in grado d’arrestare il veicolo davanti ad ogni ostacolo e in presenza di qualsiasi pericolo. Questa circostanza impone di ritenere che, non adeguando il suo comportamento alle ricordate regole di prudenza, egli ha commesso una negligenza ai sensi dell’art. 12 CP, ritenuto poi che, a norma dell’art. 49 LCS, il pedone ha la precedenza sull’automobilista.

 

visti                                   gli artt. 125 CP, 90 e segg. LCS, 3 cpv. 14 e segg. OCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       positivamente a tutti i quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 360/2007 del 13 febbraio 2007.

 

 

condanna                        ACCU 1

 

1.    alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 2'600.00 (duemilaseicento);

 

                                        §   l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                   

 

2.    alla multa di fr. 1'000.00 (mille);

 

                                        §   in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                    3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 4'280.00

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria

 

 

 

Distinta spese               a carico di ACCU 1

 

                                    fr.                         1'000.00       multa

                                    fr.                            700.00       tassa di giustizia

                                    fr.                         2'580.00       spese giudiziarie e peritali                                 

                                    fr.                                   4'280.00           totale