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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n. DA 74/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il segretario Giovanni Pozzi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
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ACCU 1 difeso da: avv. DI 1
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siccome
ritenuto colpevole di diffamazione;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 173 CP;
e meglio come al decreto d’accusa n. 74/2007 di data 17 gennaio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.-- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.-- (cinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta in data 1 marzo 2007 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 17 gennaio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 18 gennaio 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 26 gennaio 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 1 febbraio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);
che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 25 gennaio 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 9 febbraio seguente;
che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 1 marzo 2007 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;
che abbondanzialmente si rileva come l’accusato non ha ritirato nemmeno l’invio effettuato per posta B il 1 febbraio 2007, che pertanto è pure ritornato al mittente (cfr. documentazione agli atti);
che inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nella lettera di opposizione, il decreto di accusa è stato regolarmente intimato anche al precedente patrocinatore;
che di conseguenza l'opposizione 1 marzo 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.