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LESA 1
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Incarto
n. DA 504/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura Audi targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.09 - max. 2.46 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 12 novembre 2006;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura Audi targata __________ condotta da LESA 1 , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________ il 12 novembre 2006;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 5 marzo 2007 n. 504/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.--(centoventi) ciascuna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7’200.-- (settemiladuecento). L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CPS);
2. Alla multa di fr. 1’200.-- (milleduecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 4 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta il primo capo di imputazione, ma postula l’assoluzione dal secondo capo d’imputazione per non aver commesso il fatto, subordinatamente in virtù del principio in dubio pro reo. In conclusione egli chiede la riduzione della pena a 30 aliquote al massimo, sospese per due anni, come pure la diminuzione della multa a fr. 400.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 12 novembre 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 nel decreto di accusa n. 504/2007 del 5 marzo 2007;
e lo proscioglie dall’accusa d’infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti descritti al punto n. 2 nel summenzionato decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale di fr. 8’000.--- (ottomila);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1’200.-- (milleduecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 1900.00 totale