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Incarto
n. DA 973/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo dicembre __________ / 12 febbraio __________, consumato personalmente almeno 5,5 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 12 marzo 2008 n. 973/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;
indetto il dibattimento 28 luglio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 giugno 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
Condanna ACCU 1
1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannato è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto;
Servizio giuridico, Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 500.-- totale