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Incarto
n. DA 4219/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque,
per avere, a __________ l’1 giugno 2007, omesso di svuotare il serbatoio di una caldaia, per cui durante la manovra di carico di quest’ultima su un furgone, il serbatoio si rompeva lasciando fuoriuscire ca. 3 litri di gasolio che si riversavano sulla strada andando a finire nei pozzetti ivi esistenti provocando un pericolo di inquinamento delle acque, lasciando il luogo dell’incidente senza avvisare la Polizia o i pompieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 70 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAc, richiamati gli art. 6 LPAc e 49 cpv. 2 CPS, art. 333 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre 2007 n. 4219/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.-- (milleottocento), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 150.-- (centocinquanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
Pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere a fr. 60.- (sessanta) decretata nei suoi confronti dal Presidente del circolo di Roveredo il 29 giugno 2007.
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Riservata la disposizione di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena dell’arresto di 3 (tre) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 4 luglio 2005 (art. 46 cvp. 1 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 28 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dal capo d’imputazione in esame, non essendo dati né i presupposti oggettivi, né quelli soggettivi del reato. In primo luogo osserva come non sia stato dimostrato un pericolo concreto di inquinamento delle acque: in effetti dagli atti emerge come i funzionari della Sezione protezione aria, acqua e suolo hanno attestato che il gasolio è rimasto esclusivamente sull’asfalto e nei sifoni dei tombini. Non vi è stata quindi alcuna immissione nelle acque. In secondo luogo egli rileva come al suo assistito non possa nemmeno essere imputata una negligenza per quanto accaduto: in effetti la stufa era di piccole dimensioni, per cui non era necessario svuotare completamente il serbatoio per effettuare trasporti come quello in questione. Neppure prevedibile era che la stufa gli sfuggisse di mano e che, cadendo a terra, si rompesse il serbatoio. In via subordinata postula che l’importo delle aliquote giornaliere rimanga quello proposto dall’accusa e che la sospensione condizionale della precedente pena non venga revocata. Postula il riconoscimento di adeguate ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena dell’arresto decretata nei suoi confronti il 4 luglio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cpv. 2 CPS; 6, 70 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAc; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, avendo accertato che non sussistono né i presupposti oggettivi, né quelli soggettivi della commissione del reato;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAc,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4219/2007 del 3 dicembre 2007;
riconosce all’imputato fr. 500.-- a titolo di ripetibili;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 370.00 totale