Incarto n.
10.2008.143

DA 1254/2008

Bellinzona

26 settembre 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura Opel targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.16 – max. 2.38 grammi per mille ), malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato

 

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svoltata a destra negligentemente perso la padronanza di guida continuando così diritto la sua corsa cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva ivi esistente sulla sua sinistra;

 

                                        fatti avvenuti a __________ il 6 febbraio 2008;

 

                                        reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1254/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-.

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 14.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                        4.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2008, limitatamente al dispositivo n. 4;

 

indetto                               il dibattimento 26 settembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede di non revocare la sospensione condizionale della precedente pena ;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.

 

                                    2.  Sulle spese dell’odierno giudizio.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

 

 

prescinde                         dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.


rileva                               che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

                                        la condanna di ACCU 1:

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta) per un totale di fr. 4'500.-(quattromilacinquecento).

                                             L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 14 giorni.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”

                                        sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 7 aprile 2008.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     1'400.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                    1'800.00       totale