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Incarto
n. DA 1200/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di sviamento della giustizia,
per avere, il __________ a __________ e __________, presentato formale denuncia nella quale ha segnalato un reato che sapeva non essere avvenuto, e meglio presentato formale denuncia, nella quale ha indicato falsamente che ignoti sarebbero penetrati nella sua abitazione in Via __________ a __________, scassinando la porta di ingresso e denunciando il furto, in realtà non avvenuto, di denaro contante per complessivi CHF 5'000.-;
fatti avvenuti nelle suddette circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 1200/2008 di data 2 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
3'600.00 (tremilaseicento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 60.-
(sessanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 600.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 29 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di sviamento della giustizia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 e 304 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di sviamento della giustizia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1200/2008 del 2 aprile 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 3'600.- (tremilaseicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 600.- (seicento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale