Incarto n.
10.2008.17

DA 4491/2007

Bellinzona

3 settembre 2008

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

 

prevenuta colpevole di         ingiuria,

                                         per avere, a __________, il 27 luglio 2006, rivolgendogli gli epiteti “fieser Sack” e “dreckiger Siech” offeso l’onore di CIVI 1;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 177 CPS;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 13 dicembre 2007 n. 4491/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) cadauna (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 dicembre 2007 dall’accusata;

 

indetto                               il dibattimento per il 3 settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore, la parte civile con il proprio patrocinatore, nonché l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'imputato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio delle parti presenti, così come all’audizione del teste;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa, evidenziando come il teste abbia confermato in maniera credibile i fatti;

 

sentito                               il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento della sua assistita, evidenziando come nelle dichiarazioni del teste vi siano state incongruenze tali da renderla inattendibile. Egli ha chiesto inoltre che gli fossero riconosciute congrue ripetibili;

 

sentita                               da ultima l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

 

                                         2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

 

                                         3.  L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

 

                                         4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto:

 

                                 1.     L’imputata, divorziata e di professione fiduciaria, è domiciliata a __________ ma è nel contempo conduttrice di un appartamento di proprietà del signor __________, situato nel Condominio __________ a __________.

 

                                        La parte civile è, per il tramite di due società a lui riconducibili, proprietario di 53 appartamenti dello stesso stabile, nonché della PPP nella quale è ubicato l’omonimo albergo. Oltre a ciò, a titolo personale, egli è pure direttamente detentore di un ulteriore appartamento dell’immobile, nel quale soggiorna regolarmente.

 

                                 2.     Venuto a conoscenza dell’esercizio da parte dell’imputata di un’attività commerciale all’interno dei locali dell’immobile __________ ed intravedendo in ciò una crassa violazione del regolamento condominiale, la parte civile, dopo aver assunto informazioni sulla donna, ha deciso di sottoporre una sua presa di posizione in merito in occasione dell’assemblea condominiale tenutasi il 27 aprile 2006. Egli ha così letto e distribuito un testo ai presenti, nel quale la figura della signora ACCU 1 è stata descritta negativamente e nel contempo collegata all’esercizio di un locale a luci rosse ove veniva esercitata la prostituzione.

 

                                        Informata di questo atto, la prevenuta ha quindi sporto querela nei confronti del signor CIVI 1, dando avvio ad un procedimento penale sfociato in decreto d’accusa per il titolo di diffamazione, immediatamente impugnato dalle parti e che ha portato al dibattimento che ha fatto immediatamente seguito a quello oggetto della presente vertenza.

 

                                 3.     Con scritto 11/14 agosto 2006 la qui parte civile ha querelato la signora ACCU 1 per titolo d’ingiuria per avere proferito nei suoi confronti i termini “fieser Sack” e “dreckiger Siech”. Esperite le necessarie indagini, nel corso delle quali l’imputata ha sempre negato di essersi espressa in tal modo, il Procuratore Pubblico, ritenuti provati i fatti, ha emanato il decreto d’accusa qui in discussione, con il quale ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di fr. 400.--, corrispondente a cinque aliquote giornaliere da fr. 80.-- l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 200.--. Contro la decisione, in data 28/31 dicembre 2007, la prevenuta ha interposto opposizione. Di qui la presente procedura.

 

                                 4.     Da quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le parti hanno esposto due versioni diametralmente opposte dell’accaduto: secondo quella della vittima, la sera del 27 luglio 2006, verso le 20:30, egli stava transitando nei corridoi del terzo piano dello stabile, ove si trova l’entrata principale dell’albergo, diretto all’ascensore che porta al suo appartamento. Ad un certo momento avrebbe sentito un forte colpo dal suono metallico, per cui si sarebbe girato ed avrebbe visto la signora ACCU 1 che a quel punto avrebbe proferito le frasi incriminate. Rientrato immediatamente nella sua abitazione il signor CIVI 1 avrebbe chiamato il gerente e direttore dell’albergo __________, che non aveva ad ogni modo visto sul posto, per riferirgli quanto accaduto e questi gli avrebbe detto di aver sentito tutto. In seguito i due signori si sarebbero pure incontrati per discuterne.

 

                                        L’imputata ha invece negato tutto:”Dico subito che ciò che ha dichiarato il signor CIVI 1 non è vero, perché con lui non ho mai avuto occasione di parlargli né tantomeno gli ho detto quelle parole. Devo dire che non vado quasi mai al terzo piano dello stabile.” ed ha aggiunto: “E’ impossibile che il signor __________ mi abbia sentito dire quelle parole, perché io non le ho dette. Il signor __________ è un bugiardo. Dovete sapere che il signor __________ è il tuttofare del signor CIVI 1.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 30 novembre 2006). In sede dibattimentale ha poi tenuto a precisare che lei, essendo germanica, non utilizza i termini in svizzero-tedesco addebitatile e che dalla posizione in cui si trovava il direttore dell’albergo sarebbe in ogni caso stato per lui impossibile sentire qualcosa.

 

                                        Interrogato dalla polizia, il signor __________ ha per contro dichiarato: “Il 27 luglio 2006 verso le ore 20:30 mi trovavo nel locale dove si trova la fotocopiatrice dell’albergo al terzo piano. A un certo punto avevo sentito un colpo di qualcosa che aveva picchiato contro un metallo. Subito dopo avevo sentito la voce della signora ACCU 1 che stava gridando le seguenti parole: “Fieser Sack, dreckiger Siech” e “Sie wo behauptet händ ich sei a Hur”. Io ero rimasto nel locale con la porta leggermente aperta e non ero uscito perché non volevo immischiarmi. Preciso che non avevo sentito la voce del signor CIVI 1, ma l’avevo incontrato subito dopo, nel corridoio quando stavo tornando alla ricezione. Il signor CIVI 1 mi chiedeva se avevo sentito cosa gli aveva detto la signora ACCU 1. Io gli dicevo di si. In seguito avevo provato a chiamare la signora, telefonando nel suo appartamento, ma la stessa non mi aveva risposto. (…) Quando io ero uscito dal locale dove si trovava la fotocopiatrice, non avevo avuto modo di vedere la signora, perché probabilmente aveva preso l’ascensore per raggiungere il suo appartamento. (…) Faccio rilevare che a futura memoria avevo scritto subito su un apposito foglio dell’albergo le parole che avevo sentito dire dalla signora. Questo perché mi aspettavo che sarebbe potuto servire.” ed ha asserito, rispondendo a precise domande degli inquirenti: “Sono sicuro che la voce era quella della signora ACCU 1.” e “Io sono sicuro di aver sentito la signora pronunciare quelle parole.” così come “Ribadisco che ciò che ho dichiarato è la verità e che non c’è stato alcun accordo con il signor CIVI 1.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 14 dicembre 2006).

                                        Al dibattimento il teste - i cui ricordi non sono sembrati nitidi, al punto che inizialmente ha rinfrescato la memoria rileggendosi la nota da lui redatta il 27 luglio 2006, agli atti - ha ribadito fermamente di aver sentito le ingiurie e di essere sicuro che siano state proferite dall’accusata. Contrariamente a quanto detto in precedenza, però, egli ha pure sostenuto di averla vista pochi istanti prima dei fatti, non solo di averla sentita. In questo modo ha contraddetto in parte quanto verbalizzato.

 

                                 5.     Ben ponderate le prove e le versioni fornite, a questo giudice appare credibile quella della parte civile, sostenuta pure da un teste che, nonostante qualche piccola imprecisione, è apparso comunque affidabile laddove ha riferito degli elementi sostanziali della vicenda, confermando che le ingiurie sono state pronunciate all’indirizzo del signor CIVI 1 e che sono state formulate dalla signora ACCU 1.

                                        Che destinataria degli improperi sia stata proprio la parte civile, lo conferma la frase che vi ha fatto seguito: “Sie wo behauptet händ ich sei a Hur” che si richiama direttamente alle esternazioni da lui fatte all’assemblea condominiale ed oggetto della querela penale inoltrata dalla prevenuta.

 

                                        Il legame professionale esistente da lunga data tra il signor CIVI 1 ed il teste non è sufficiente a screditare la deposizione di quest’ultimo ed a far seriamente pensare ad una versione dei fatti artatamente costruita a tavolino.

 

                                        Dal canto suo la prevenuta si è limitata a negare i fatti e la sua presenza al terzo piano, senza neppure tentare di ricostruire dove avrebbe potuto trovarsi in quel momento o di fornire elementi che permettano di dubitare della tesi accusatoria.

 

                                 6.     Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS, in vigore dal 1. gennaio 2007, chiunque offende con parole, scritti, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Al tempo dei fatti la pena prevista era quella della detenzione sino a tre mesi o della multa.

 

                                        Oggetto della protezione di cui alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173 CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS), è l’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).

 

                                        Dal profilo soggettivo l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit. n. 24 ad art. 177, pag. 583).

 

                                 7.     I termini con cui la prevenuta si è rivolta alla parte civile sono sicuramente, come tra l’altro pure ammesso dalla difesa, atti a lederne l’onore e rappresentano quindi delle ingiurie.

 

                                        Dal punto di vista soggettivo essi sono stati pronunciati intenzionalmente.

 

                                 8.     Giusta l’art. 177 cpv. 2 CPS, se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

 

                                        Innanzitutto va rilevato che l’art. 177 cpv. 2 CPS non prevede un obbligo per il magistrato, ma ne sancisce unicamente la facoltà (DTF 109 IV 39). Secondo il principio della proporzionalità, la provocazione e la ritorsione possono anche semplicemente condurre ad una diminuzione della pena (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003 n. 14 e seg. ad art. 177, pag. 833).

 

                                        Inoltre, secondo dottrina e giurisprudenza, è necessario che il colpevole abbia reagito immediatamente (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 177, pag. 834 e riferimenti ivi citati, laddove la nozione di immediatezza deve essere intesa nel senso che l’autore deve aver agito d’impeto e sotto l’influsso di un’emozione violenta provocata dal contegno sconveniente della vittima nei frangenti che precedono l’atto.

 

                                       Nel caso che ci occupa simili estremi non sono dati.

 

                                9.     Per tutto quanto precede, la signora ACCU 1 deve essere ritenuta colpevole di ingiuria, per i fatti descritti nel decreto d’accusa qui analizzato.

 

                                       Come visto, l’art. 177 cpv. 1 CPS sanziona il reato con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre prima del 1. gennaio 2007 esso era punito con la detenzione sino a tre mesi o la multa.

 

                                        In effetti, il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).

 

                                        Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

 

                                       Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (per un massimo di fr. 3’000.-- ciascuna) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

 

                                        Nella fattispecie il diritto previgente, che offre la possibilità di infliggere la detenzione, oltre alla multa, deve essere considerato meno favorevole all’accusato rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale la sanzione è la pena pecuniaria.

 

                               10.     Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

 

                                        La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

 

                                        Per quanto ci concerne, si deve dunque tenere in considerazione il fatto che le ingiurie siano state pronunciate senza che, in quel frangente, la parte civile abbia avuto atteggiamenti che le potessero giustificare. D’altro canto, però, non si può trascurare che si tratta di termini, seppur offensivi, relativamente pesanti.

                                        Dall’estratto del casellario giudiziale emerge che l’accusata ha un precedente penale per appropriazione indebita e falsità in documenti risalente al 2001.

 

                                        La proposta di pena formulata dal Procuratore Pubblico appare dunque degna di conferma.

 

                                        Di riflesso, gli oneri processuali devono essere posti a carico della signora ACCU 1, art. 9 CPP, mentre la sua richiesta di riconoscimento di ripetibili viene respinta.

 

Per questi motivi,

 

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autrice colpevole di:

                                        ingiuria, art. 177 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4491/2007 del 13 dicembre 2007;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 790.--.

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       550.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         40.00       indennità teste

                                        fr.                      990.00       totale