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Incarto
n. DA 1602/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
detenuto dal 22 febbraio 2006 al 23 febbraio 2006,
prevenuto colpevole di 1. truffa,
per avere, a __________, nel periodo febbraio-agosto 2004, per procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio altrui e meglio per avere, previa apposizione della firma falsa (di girata) di CIVI 1 sul retro dell’assegno di USD 27'142.37 emesso dalla __________ all’ordine di CIVI 1 e destinato a quest’ultimo a titolo di riscatto parziale delle sue quote del fondo __________, di cui l’accusato era (stato) promotore, ingannato con astuzia i funzionari della __________, ponendo all’incasso tale assegno sulla relazione n. __________ intestata alla propria moglie, relazione di cui egli era procuratore con diritto di firma individuale, inducendo in tal modo detti funzionari a pregiudicare il patrimonio di CIVI 1, accreditando (valuta 24 febbraio 2004) il controvalore dell’assegno sul conto n. __________, ritenuto che l’imputato ha in seguito prelevato l’importo di USD 27'134.19, destinandolo a scopi personali;
2. falsità in documenti,
per avere, nelle circostante di tempo e di luogo di cui sub 1, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ovvero di perfezionare l’inganno astuto e di ottenere l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 emesso dalla __________ all’ordine di CIVI 1, apposto la firma falsa (di girata) di CIVI 1 sul retro dell’assegno, facendo altresì uso di quest’ultimo consegnandolo ai funzionari della __________ a scopo d’incasso;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS, richiamati gli art. 34, 42, 44, 47, 49 e 106 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 aprile 2008 n. 1602/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 9'000.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 100.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 34’113.10 (al tasso di cambio del 24 febbraio 2004), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 aprile 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 febbraio 2009, al quale hanno partecipato il difensore ed il patrocinatore della parte civile, mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 ottobre 2008, non è comparso, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
prospettato all’accusato, ai sensi dell’art. 250 CPP, i reati di appropriazione indebita (art. 138 CPS), subordinatamente di appropriazione semplice (art. 137 CPS), per avere, a Lugano, nel periodo febbraio-agosto 2004, trattenuto ed usato a proprio vantaggio il denaro proveniente dall’incasso dell’assegno di USD 27’142.37 rilasciato a nome di CIVI 1;
preso atto che il difensore si è opposto all’estensione ai reati di cui agli art. 137 e 138 CPS, richiamandosi al principio dell’immutabilità del decreto d’accusa e ritenendola la stessa intempestiva, mentre il patrocinatore della parte civile si è rimesso al prudente giudizio del giudice;
respinta l’opposizione della difesa e mantenuto prospettato, essendo adempiti i requisiti dell’art. 250 CPP e non essendo necessario un rimando dell’incarto al Ministero pubblico;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa, nonché in subordine delle accuse prospettate al dibattimento, ripercorrendo nelle grandi linee la vicenda e ponendo l’accento sul fatto che l’imputato ha agito con astuzia, presentandosi dall’ignaro funzionario di banca con un assegno recante una firma falsificata. Chiede che il prevenuto venga condannato al risarcimento dei danni così come da istanza consegnata in data odierna;
sentito il difensore, il quale perora il proscioglimento integrale del suo assistito. A suo modo di vedere non sussistono prove circa la falsificazione dell’assegno: la firma posta sullo stesso deve essere fatta risalire alla parte civile stessa e non all’accusato. Le firme sono pressoché identiche e agli atti non si trova alcuna perizia calligrafica che smentisca questa versione. Per quanto concerne la truffa rileva come nella fattispecie non vi sia alcun inganno astuto: anche se la firma non fosse genuina, in effetti, vi sarebbe una grave colpa da parte del funzionario di banca che nemmeno si è preoccupato di verificare la legittimazione del suo cliente. L’appropriazione indebita non può essere ritenuta in quanto la parte civile ed il suo collega, a verbale del marzo 2008, hanno riconosciuto di aver visto per la prima volta l’assegno controverso solo qualche settimana prima, quindi molto tempo dopo i fatti. Pertanto nulla è stato affidato al prevenuto, né l’assegno, né tantomeno il denaro ricavato. Per dovere di patrocinio contesta le pretese della parte civile, che non ritiene congrue;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale si limita ad osservare come l’assegno sia stato ricevuto direttamente dall’imputato, senza che altri potessero vederlo. Pertanto non è oggettivamente pensabile che la firma possa risalire al suo cliente, che mai ha potuto disporre del documento originale;
sentito in duplica il difensore, il quale riconferma le sue tesi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Truffa,
1.2. Falsità in documenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.3. Appropriazione indebita, sub. appropriazione semplice,
per i fatti prospettatigli all’odierno dibattimento?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con istanza del 3 febbraio 2009?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Il contesto nel quale si sono svolti i fatti è stato ben descritto nel decreto di abbandono del 28 aprile 2008, emanato nei confronti dell’imputato e del signor ACCU 1 (ABB n. __________), che val qui la pena riprendere nei punti essenziali:
“In data 21 aprile 2005 __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ (di seguito ACCU 1) e di __________ per titolo di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti. Dalla denuncia emergeva che la denunciante aveva proceduto ad investire USD 100'000.-- (al netto di una “one-time flat service fee” di USD 3'000.--), bonificando tale importo il 15 luglio 1999 a favore di un conto presso la __________ di __________. L’investimento sarebbe stato proposto dai denunciati agenti in nome della ditta __________ di __________ ed era finalizzato all’acquisto di quote del fondo __________. Circa un anno dopo, la denunciante avrebbe chiesto un riscatto parziale di quote per realizzare gli utili dell’investimento, ottenendo il rimborso di USD 29'759.-- (al netto di spese) in data 28 agosto 2000.
Per contro, una richiesta di riscatto totale del 26 febbraio 2003 non avrebbe avuto esito, se non la comunicazione che dal novembre 2001 la direzione del fondo aveva sospeso a tempo indeterminato il diritto di rimborso. La successiva corrispondenza con la direzione del fondo nonché con i denunciati non avrebbe sortito alcun risultato. Da qui il sospetto che in fondi investiti fossero in realtà stati distratti e, quindi, l’inoltro di una denuncia.
Lo stesso giorno veniva inoltrata un’analoga denuncia da parte di __________ e CIVI 1. Dalla stessa emergeva che __________ aveva presentato __________ e CIVI 1 a ACCU 1 (di seguito ACCU 1) e che CIVI 1 aveva investito l’importo di USD 100'000, bonificandolo nell’aprile 1999 come da istruzioni ricevute da ACCU 1 direttamente alla __________ presso la __________ di __________. Nel maggio 2000 CIVI 1 avrebbe chiesto un primo riscatto parziale, ottenendo il rimborso di USD 10'000.--. Nel gennaio 2004 egli avrebbe chiesto un secondo riscatto parziale, ricevendo conferma del rimborso a mezzo assegno di USD 27'142.--, importo che tuttavia non gli sarebbe stato effettivamente corrisposto. Anche in questo caso non sarebbe successivamente stato possibile procedere al riscatto di ulteriori quote. Da qui la denuncia.
Il 18 luglio 2005 sono stati sentiti i denuncianti, che hanno sostanzialmente confermato quanto esposto in denuncia. __________ ha riconosciuto che i denunciati l’avevano informata che si trattava di un investimento rischioso. Ha altresì dichiarato che la __________ era la società che raccoglieva i capitali da investire nel fondo __________, aggiungendo di aver chiesto il riscatto di tutte le quote dopo che nel 2002 aveva cominciato a notare che il NAV restava statico o diminuiva. ACCU 1, asserendo che non era responsabile dell’investimento ed invitandola a rivolgersi direttamente alla direzione del fondo, le avrebbe detto di comunque nutrire fiducia in quest’ultimo. Dal canto suo CIVI 1 ha confermato il ruolo della __________ quale veicolo per l’investimento nel fondo. Anch’egli, come __________, ha dichiarato di aver chiesto ed ottenuto gli utili dell’investimento nell’anno successivo, salvo poi notare verso fine 2001/inizio 2002 che l’andamento del fondo non era più positivo. ACCU 1 gli avrebbe dapprima consigliato di attenderne la ripresa, comunicandogli dopo qualche tempo che la direzione del fondo aveva sospeso il (diritto di) riscatto delle quote. Nel gennaio 2004 ACCU 1 gli avrebbe comunicato che, eccezionalmente, era riuscito ad ottenere per suo (di CIVI 1) conto un riscatto parziale di complessivi USD 27'142.37, importo ch’egli non avrebbe però mai ricevuto malgrado le numerose promesse in tal senso di ACCU 1.
Il 22 febbraio 2006 è stato arrestato ACCU 1 ed il giorno successivo ha potuto essere fermato pure __________. Ne è seguita una serie di interrogatori, in parte a confronto anche con i denuncianti.
Entrambi i denunciati hanno contestato ogni addebito. Dalle loro dichiarazioni è emerso ch’essi, per il tramite di terza persona nel frattempo defunta, sono entrati in contatto nel 1998 con la ditta __________ di __________. Quest’ultima proponeva investimenti in piccole società (small caps) quotate in borsa (Nasdaq). Dopo un primo investimento di prova conclusosi positivamente e dopo aver meglio conosciuto le persone operanti in __________, i denunciati hanno deciso di costituire, tramite uno studio legale americano, un fondo denominato __________, avente sede alle __________, gestito dalla __________. Allo scopo di raggruppare gli investimenti dei singoli investitori venne creata anche la __________, cui gli investitori versavano una commissione del 3% sul capitale investito che serviva a coprire le spese assunte dai promotori. La __________ venne poi liquidata nel 2004 per motivi legali e economici. Tale liquidazione non avrebbe comunque avuto alcun riflesso negativo per gli investitori, gli stessi essendo identificati presso il fondo. I due denunciati precisavano altresì i ruoli della __________, inserita tra la __________ ed il fondo per motivi fiscali, e la __________, quale domiciliataria del fondo, evidenziando che la persona di riferimento era lo stesso direttore del fondo e che essi si erano sempre attenuti alle istruzioni di quest’ultimo per quanto concerne tempi e modi degli investimenti. Secondo i denunciati l’andamento del fondo era stato positivo all’inizio, permettendo il conseguimento di notevoli utili, dopo di che, a causa del crollo delle borse, il riscatto delle quote era stato sospeso, come peraltro permetteva una clausola degli statuti del fondo. Successivamente solo in un’occasione sarebbe quindi stata eccezionalmente accordata agli investitori la possibilità di un riscatto parziale, ma solo due investitori (tra cui CIVI 1) ne avrebbero approfittato. I denunciati hanno inoltre dichiarato di aver investito a loro volta nel fondo (le quote di ACCU 1 sarebbero state nel frattempo riprese da __________) nonché di aver fatto da tramite tra quest’ultimo e gli investitori da loro procacciati. In particolare ACCU 1 ha asserito di aver informato i denuncianti, seppur con qualche ritardo, della situazione del fondo, portando loro anche la documentazione (aggiornamenti inviati dalla __________) ricevuta da __________.
In merito all’importo di USD 27'142.37 di cui al riscatto parziale di CIVI 1, ACCU 1 ha affermato di aver messo all’incasso il relativo assegno su un proprio conto presso la __________, prelevandone poi il controvalore in due tappe (febbraio ed agosto 2004) e destinandolo a scopi personali. Successivamente, dopo gennaio 2005, egli avrebbe consegnato a __________ il denaro per contanti, facendo capo a somme di cui disponeva in Italia. Posto a confronto con __________ e CIVI 1, ACCU 1 ha confermato l’avvenuta restituzione, situandola verso febbraio/marzo 2005 (dopo un incontro intervenuto presso la sede della ditta __________ a __________) in un bar di __________ nei pressi dell’__________.”.
2. Sulla scorta di questi accertamenti il Procuratore Pubblico ha ritenuto che non fossero dati gli estremi per una condanna delle persone implicate per i titoli di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, ad eccezione di quanto concerne l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 destinato a CIVI 1 da parte del signor ACCU 1.
Con decreto d’accusa del 28 aprile 2008 il magistrato inquirente ha quindi posto in stato d’accusa il prevenuto per i reati di truffa e falsificazione di documenti per avere, apponendo la firma falsa di CIVI 1 sul retro dell’assegno di USD 27'142.37, emesso dalla __________ all’ordine di CIVI 1 ed a lui destinato a titolo di riscatto parziale delle sue quote del fondo __________, ingannato i funzionari della __________ di __________, ponendo l’incasso di tale assegno sulla relazione __________ intestata alla propria moglie, relazione di cui egli era procuratore con diritto di firma individuale ed aver in seguito prelevato l’importo di USD 27'134.19, destinandolo a scopi personali.
L’accusato ha interposto tempestiva opposizione al decreto con scritto del 29/30 aprile 2008. Di qui la presente procedura.
3. Ad inizio del dibattimento, che ha avuto luogo nelle forme contumaciali per l’ingiustificata assenza dell’imputato, lo scrivente giudice ha prospettato allo stesso, ai sensi 250 CPP, l’accusa per i reati di appropriazione indebita (art. 138 CPS), subordinatamente appropriazione semplice (art. 137 CPS), per avere, a Lugano, nel periodo febbraio-agosto 2004, trattenuto ed usato a proprio vantaggio il denaro proveniente dall’incasso dell’assegno di USD 27’142.37 rilasciato a nome di CIVI 1.
Il legale della difesa ha avversato questa estensione dell’accusa, che è però stata mantenuta.
4. Esprimendosi sui fatti qui in discussione, l’imputato ha a più riprese riconosciuto di aver incassato personalmente l’assegno in questione, di aver depositato il denaro sul conto n. __________ intestato alla moglie presso lo stesso istituto di credito e di aver in seguito usato questi importi per scopi personali. A differenza di quanto sostenuto dall’accusa, egli ha però assicurato di aver restituito alla parte civile il controvalore in Euro, con un pagamento brevi manu effettuato in Italia ad inizio 2005: “ADR che come già dichiarato confermo di aver incassato, per cortesia verso __________ e CIVI 1 l’assegno destinato a quest’ultimo sul mio conto presso la __________. Anch’io non ho potuto prelevare direttamente la provvista. Preso atto dell’estratto conto (…), constato che sullo stesso non vi era praticamente alcun margine. Constato pure, cosa di cui non mi ricordavo in occasione del precedente verbale, che ho potuto prelevare solo un importo di USD 8'000.-- in data 24 febbraio 2004, mentre il resto l’ho prelevato nell’agosto 2004, quando anche questa parte di importo si è resa disponibile. Questi importi li ho usati per le mie spese personali. Il controvalore in Euro dell’assegno l’ho consegnato a contanti a __________ a __________ in tempi successivi, se non erro, dopo il gennaio 2005. Per questa consegna ho fatto capo a fondi che ho raccimolato in Italia e che avevo in Italia.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 febbraio 2006, pag. 9, e, analogamente, suo verbale di interrogatorio 22 febbraio 2006, pag. 8).
CIVI 1 ha negato di aver ricevuto il denaro incassato dall’imputato. Egli ha però confermato di essere stato informato da quest’ultimo dell’esistenza dell’assegno e di avergli detto che a lui interessava il denaro contante: “In effetti ho un ricordo piuttosto preciso che nel luglio 2004 un mio amico necessitava di denaro ed è per questo motivo che ho chiesto di poter riavere almeno una parte dell’investimento. E’ quindi solo a questo momento che ho cominciato ad essere più pressante nei confronti di ACCU 1 per riavere almeno una parte dei soldi. Pertanto, non credo di sbagliare di data quando dico che nel febbraio 2004 io non sapevo ancora che vi era stata la restituzione di USD 27'000.-- mediante assegno. In ogni caso quello che è certo è che all’epoca ACCU 1 non ci disse di avere incassato l’assegno e che anche in seguito non ci diede mai il controvalore dello stesso.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 marzo 2008, pag. 3).
Né CIVI 1, né __________ sono stati in grado di confermare di aver mai avuto per le mani o di avere visto l’assegno (cfr. loro verbale di interrogatorio 3 marzo 2008, pag. 2).
L’imputato non ha portato alcuna prova di aver rifuso il denaro dell’assegno incassato all’avente diritto e nemmeno è stato in grado di portare il benché minimo indizio in tal senso. Gli era stato chiesto di fornire almeno la documentazione che attestasse dove aveva attinto, secondo la sua versione, per recuperare il capitale necessario ad estinguere il debito, ma egli non ha saputo dare seguito a tale richiesta.
5. Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS, si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
E’ dato un “inganno con astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), così come quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la stessa rinuncerà a controllare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126 IV 165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).
Il diritto penale non tutela per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione (sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).
Affinché questo principio trovi applicazione, è ad ogni modo necessario che la vittima abbia disatteso le più elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore.
L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (sentenza del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).
Nel caso che ci occupa non si può parlare di inganno astuto. In effetti, da quanto emerso, l’imputato si è limitato a sottoporre ad un impiegato di banca un assegno a favore di una terza persona, sul quale egli ha contraffatto la firma dell’avente diritto.
Al bancario sarebbe bastata una semplice verifica dei documenti per accorgersi che chi aveva di fronte non era la persona indicata sulla cartavalore.
Visto l’importo elevato non si può parlare di una comune operazione d’incasso, nella quale si può prevedere che l’istituto di credito non proceda ai normali accertamenti.
Inoltre non si può trascurare il fatto che la vittima dell’inganno è sicuramente stata una persona cognita ed istruita in merito.
Per questi motivi, non essendovi inganno astuto, l’accusa di truffa si sfalda.
6. L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive che debba essere punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006) chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.
Elemento costitutivo oggettivo fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.
La norma penale in questione si riferisce ad un documento falso o la falsificazione di un documento vero (falso materiale, unechte Urkunde), che si ha quando l’autore reale non coincide con l’autore che vi figura (sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007; DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1.).
Essa sanziona nondimeno anche l'allestimento e l’uso di un falso ideologico, cioè di un documento che, differentemente dai casi di falsificazione materiale, non è stato fisicamente contraffatto, ma presenta un contenuto che non corrisponde alla realtà, fallace (sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007; DTF 126 IV 65 consid. 2a).
A tal proposito la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che è perseguibile penalmente solo una menzogna scritta qualificata, cioè fissata in un documento destinato ed atto a provare un fatto di rilevanza giuridica. Imponendosi un’interpretazione restrittiva della disposizione, la menzogna scritta trascende in violazione dell'art. 251 CPS solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità, ad esempio grazie all’autorevolezza che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono oppure alla persona che lo ha redatto (Rep. 1995, pag. 287 ss. e riferimenti ivi citati). Esso deve possedere un valore probatorio accresciuto, che non si limiti ad attestare l’esistenza, l’autore e il contenuto della dichiarazione, ma che si estenda dunque pure alla veridicità di quest’ultimo.
Senza l’adempimento di questi presupposti, ci si trova di fronte ad una semplice bugia scritta, non punibile (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berna 2002, art. 251, n. 114 ss.).
Nella fattispecie un assegno bancario rappresenta indubbiamente un documento ai sensi della legge ed il suo contenuto assume valore probatorio accresciuto.
Apporvi una firma contraffatta rappresenta pertanto un atto di falsificazione. L’assegno così allestito, indipendentemente dagli estremi in cui è avvenuta l’apposizione della firma, assume valore probatorio accresciuto e non può essere considerato semplice menzogna scritta.
Ad aver siglato l’atto in questione non può essere stato che l’imputato, considerato che l’avente diritto non lo ha mai avuto tra le mani e che il signor ACCU 1 stesso ha riconosciuto di aver proceduto personalmente all’incasso, dopo averlo ricevuto direttamente dalla __________.
Egli ha agito intenzionalmente.
Sono di conseguenza dati gli estremi, oggettivi e soggettivi, per la condanna del prevenuto ai sensi dell’art. 251 cifra 1 CPS.
7. Giusta l’art. 138 cifra 1 prima frase CPS si rende colpevole di appropriazione indebita e deve essere punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata. La pena
Dal profilo oggettivo il reato richiede l’appropriazione di una cosa mobile affidata, laddove per affidato va inteso ciò che vien dato o lasciato all’autore affinché l’utilizzi in modo determinato nell’interesse altrui, in particolare per custodirlo, amministrarlo o consegnarlo secondo istruzioni espresse o tacite (DTF 120 IV 278 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
L’appropriazione implica che l’autore utilizzi il bene affidatogli contrariamente alle indicazioni ricevute, distanziandosi dalla destinazione fissata (DTF 121 IV 25 cons. 5).
Dal punto di vista soggettivo l’autore deve agire intenzionalmente, bastando al riguardo la commissione per dolo eventuale (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, art. 138, n. 9, pag. 226), allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, altrimenti detto qualsiasi vantaggio economico (cfr. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7. ed., Zurigo 1997, pag. 77).
L’arricchimento, infine, deve essere indebito, illegittimo. In merito è dato dolo eventuale allorquando l’autore non è del tutto convinto del proprio diritto, pur tuttavia agisce accettando l’eventualità dell’arricchimento indebito (DTF 105 IV 36 consid. 3a).
In casu l’assegno è entrato in possesso del signor ACCU 1 poiché egli stesso ne ha fatto direttamente richiesta alla __________. L’avente diritto per contro non lo ha mai nemmeno visto fisicamente.
Sorgono quindi dei dubbi circa l’adempimento del requisito oggettivo poiché, da un lato non è dato a sapere se l’accusato ha ricevuto dalla __________ l’assegno per darlo alla parte civile o se per chi lo ha emesso era indifferente l’uso che ne sarebbe stato fatto. D’altro canto, poi, non ha potuto essere chiarito se vi sia stato affidamento dello stesso da parte del signor CIVI 1, ritenuto che egli non l’ha mai avuto tra le mani e che non è stato possibile appurare quando egli è stato informato della sua emissione, in modo particolare se prima o dopo la consegna alla banca per l’incasso.
Inoltre non è neppure chiaro se il prevenuto abbia sin da subito programmato di tenersi il denaro o se, piuttosto, abbia deciso di usarlo per fini personali solo in un secondo tempo.
A fronte di simili incertezze non è possibile condannare il signor ACCU 1 per appropriazione indebita. Entra piuttosto in considerazione l’appropriazione semplice ai sensi dell’art. 137 CPS.
8. L’art. 137 CPS stabilisce che chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui, debba essere punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006), laddove non ricorrano le condizioni degli articoli 138-140 CPS.
Si tratta di un reato sussidiario rispetto agli altri delitti contro il patrimonio.
Per quanto concerne la fattispecie in esame è indubbio ed ammesso che l’imputato si sia impossessato del denaro da lui ottenuto con l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 e che lo abbia speso per fini personali. Pure apodittico è che l’avente diritto non fosse lui ma la parte civile.
Inoltre, come visto nei punti precedenti, nessuno dei delitti di cui agli articoli da 138 a 140 CPS è realizzato.
Soggettivamente il signor ACCU 1 ha certamente agito intenzionalmente.
9. In base a quanto precede l’accusato deve essere dunque condannato per falsificazione di documenti ed appropriazione semplice.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Entrambe le fattispecie in esame sono punite con una pena privativa della libertà o con una pena pecuniaria. Quest’ultima risulta essere nel concreto da applicare, poiché la prima, così come la detenzione secondo il vecchio diritto, sarebbero sproporzionate visti gli estremi in cui si sono svolti i fatti e la loro portata.
A carico dell’accusato pesa in maniera importante il fatto che abbia abusato della fiducia di persone che gli avevano affidato capitali importanti e che già avevano perso molto denaro. Pure da tenere in considerazione è l’importo sottratto.
A gravare sono infine i precedenti penali del prevenuto ed il suo atteggiamento processuale, che lo ha portato a nemmeno presenziare al dibattimento.
Si giustifica perciò la conferma integrale della proposta di pena contenuta nel decreto d’accusa, ivi compresa la sospensione condizionale della pena principale, essendone adempiti i presupposti.
10. La parte civile, con istanza consegnata brevi manu al processo, ha postulato la condanna dell’imputato al risarcimento di un importo di fr. 27'428.50 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2004.
Tale somma si compone di fr. 5'379.50 per i costi di patrocinio e fr. 22'049.-- quale restituzione del denaro incassato con l’assegno, calcolati al cambio di 1.231 vigente il 10 febbraio 2004.
L’istanza può venire accolta limitatamente a fr. 2'500.-- quale copertura parziale dei costi legali, considerato che la procedura ha richiesto l’impegno di un patrocinatore per almeno 10 ore, con rinvio al competente foro per eventuali ulteriori pretese.
Può inoltre venire riconosciuto l’obbligo di rifondere il corrispettivo di USD 27'142.37 calcolato al tasso di cambio del 10 febbraio 2004, che era appunto di 1.231, con la precisazione che non si giunge così a fr. 22'049.-- bensì a fr. 33'412.25. Su questa somma vengono riconosciuti inoltre interessi al 5% dalla prima interpellazione agli atti, cioè dal 21 aprile 2005.
11. La tassa e le spese della presente procedura sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 42, 44, 47, 49, 106, 137, 138, 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per avere, a __________, nel periodo febbraio-agosto 2004, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ovvero di ottenere l’incasso dell’assegno di USD 27'142.37 emesso dalla __________ all’ordine di CIVI 1, apposto la firma falsa (di girata) di CIVI 1 sul retro dell’assegno, facendo altresì uso di quest’ultimo consegnandolo ai funzionari della __________ di __________ a scopo d’incasso;
2. appropriazione semplice, art. 137 CPS;
per avere, a __________, nel periodo febbraio-agosto 2004, trattenuto ed usato a proprio vantaggio il denaro proveniente dall’incasso dell’assegno di USD 27’142.37 rilasciato a nome di CIVI 1;
e lo proscioglie dall’accusa di truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa n. 1602/2008 del 28 aprile 2008,
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 9'000.-- (novemila), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 2 (due) giorni);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1:
- dell'importo di fr. 33'412.25 (al tasso di cambio del 10 febbraio 2004), oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2005, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
- dell’importo di fr. 2'500.-- a titolo di copertura parziale delle spese di patrocinio, rinviando per eventuali ulteriori pretese al competente foro civile (art. 267 CPP);
4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 1000.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 2200.00 totale