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Incarto
n. DA 1235/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difesa da: DI 1 |
prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per avere, da fine gennaio 2008 in poi, volontariamente omesso di ottemperare al decreto supercautelare emanato il 21 gennaio 2008 dal pretore del Distretto di __________, mediante il quale, sotto comminatoria dell’art. 292 CPS, le veniva fatto ordine di procedere allo sgombero immediato della chiusura provvisoria da lei posata sul fondo part. __________ RFD __________, di proprietà della parte civile CIVI 1, in modo da lasciar libero l’accesso a tale superficie e lasciare altresì libere le due finestre ivi esistenti, sempre di proprietà di CIVI 1 (vano posto sotto l’entrata comune degli stabili esistenti sui fondi part. __________ e __________ RFD __________);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 7 aprile 2008 n. 1235/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 24 aprile 2005 dall’accusata;
indetto il dibattimento 28 ottobre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita, rilevando come i fatti addebitatile non corrispondano ad una violazione del decreto supercautelare del 21 gennaio 2008. Protesta tasse, spese e ripetibili;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in virtù del principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1235/2008 del 7 aprile 2008;
carica la tassa e le spese allo Stato;
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale