Incarto n.
10.2008.201

DA 1235/2008

Bellinzona

28 ottobre 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

 

prevenuta colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per avere, da fine gennaio 2008 in poi, volontariamente omesso di ottemperare al decreto supercautelare emanato il 21 gennaio 2008 dal pretore del Distretto di __________, mediante il quale, sotto comminatoria dell’art. 292 CPS, le veniva fatto ordine di procedere allo sgombero immediato della chiusura provvisoria da lei posata sul fondo part. __________ RFD __________, di proprietà  della parte civile CIVI 1, in modo da lasciar libero l’accesso a tale superficie e lasciare altresì libere le due finestre ivi esistenti, sempre di proprietà di CIVI 1 (vano posto sotto l’entrata comune degli stabili esistenti sui fondi part. __________ e __________ RFD __________);

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 292 CPS;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 7 aprile 2008 n. 1235/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

                                        2.  Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 24 aprile 2005 dall’accusata;

 

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita, rilevando come i fatti addebitatile non corrispondano ad una violazione del decreto supercautelare del 21 gennaio 2008. Protesta tasse, spese e ripetibili;

 

sentita                               da ultimo l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti, in virtù del principio in dubio pro reo;

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1235/2008 del 7 aprile 2008;

 

 

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

 

 

respinge                           la richiesta di ripetibili;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

.

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale