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Incarto
n. DA 1828/2008 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di tentata truffa,
per avere, per procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con __________ tentato di ingannare con astuzia una persona affermando cose false inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e in specie, a __________, nel periodo gennaio 2008/febbraio 2008 facendosi rilasciare un duplicato della licenza di circolazione del veicolo Opel Astra, consegnando tale documento a __________, affinché questi ne facesse allestire una a suo nome, avendo parimenti confezionato un fittizio contratto di vendita della predetta d’auto dove __________ figurava aver acquistato il 20 settembre 2006 la vettura per fr. 1'500.--, presentandosi quindi in data 19 febbraio 2008 __________ a mano di summenzionati documenti presso l’abitazione di LESA 1, compiuti tutti gli atti necessari affinché LESA 1 gli consegnasse il veicolo, non riuscendo, essendosi LESA 1 insospettita, e avendo chiamato la polizia;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto all’art. 146 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio 2008 n. 1828/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'000.-- (quattromila), corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'200.--, decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 15 luglio 2007, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto all’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 maggio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 9 ottobre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dall’esame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale, ritenendo siano adempiti tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di truffa, ha postulato la conferma integrale del decreto d’accusa, riservandosi di rivolgersi al competente foro civile per le pretese di risarcimento danni;
sentito il difensore, per il quale non sarebbero adempiti né gli elementi soggettivi né quelli oggettivi del reato di truffa. In effetti non vi è stata alcun inganno astuto, in quanto la parte civile non avrebbe mai potuto cadere in errore. Inoltre l’imputato non era a conoscenza di cosa era stato orchestrato dall’amico per ottenere il veicolo. Egli ha chiesto pertanto il proscioglimento del proprio assistito;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile;
sentito in duplica il difensore;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di tentata truffa per i fatti commessi nelle circostanze di fatto descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 15 luglio 2007, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, impiegato, celibe, ha avuto una relazione con la parte civile dall’estate 2004 sino a quella del 2006, conclusasi con lunghe trattative tra i rispettivi legali che hanno portato alla sottoscrizione di una convenzione datata 27 aprile 2007 che nei suoi punti essenziali recita:
“Le parti convengono quanto segue:
1. L’automobile modello Opel Astra (no. telaio __________) rimane di proprietà della signora LESA 1.
2. La signora LESA 1 è pertanto autorizzata a procedere alle relative modifiche della licenza di condurre.
3. Il signor ACCU 1 si impegna a consegnare alla signora __________ le parti interne del suo attuale veicolo (Opel Astra) non appena gli verrà consegnato dal sellaio __________ di __________, i sedili a suo tempo commissionati. Il signor ACCU 1 si impegna a versare la somma dell’intera fattura di tali lavori.
4. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti si dichiarano integralmente e reciprocamente tacitate di qualsiasi ulteriore pretesa.” (cfr. documento allegato al rapporto di polizia).
La movimentata separazione tra i due fidanzati ha avuto pure degli strascichi di natura penale sfociati in due procedimenti distinti, oltre a quello che ci occupa. Il primo ha condotto ad una condanna dell’imputato ad una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere dal fr. 80.--, sospesa per 2 anni, e ad una multa di fr. 300.-- per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e danneggiamento (cfr. sentenza 10 maggio 2007 di questa Pretura penale, inc. 10.2006.498).
Il secondo invece si è concluso con il suo proscioglimento (cfr. sentenza 6 novembre 2007 di questa Pretura penale, inc. 10.2006.576).
2. La vettura in oggetto è stata immatricolata nel giugno del 1992 ed era intestata congiuntamente all’accusato ed a suo padre __________. Nonostante la sua vetustà la coppia qui in lite aveva deciso di fare sulla stessa svariati interventi di tuning per quasi fr. 25’000.--. I costi di questi lavori sono stati anticipati dalla signora LESA 1 con l’accordo che il compagno avrebbe poi in un secondo tempo dovuto fare la sua parte.
Al momento della rottura del loro legame affettivo, il prevenuto non aveva ancora restituito alcunché, tanto che nelle premesse della convenzione da loro conclusa era stata inserita la seguente precisazione: “nel corso sempre dello stesso periodo la signora LESA 1 ha sopportato personalmente le spese di acquisto e di riparazione dell’auto modello Opel Astra (…) come pure ulteriori spese comuni.” (cfr. documento allegato al rapporto di polizia).
La licenza di circolazione annullata è rimasta così nelle mani della parte civile.
3. Nonostante l’imputato fosse pienamente cosciente degli estremi della convenzione e dei motivi che avevano condotto ad una simile soluzione, non ha mai accettato che l’automobile regalatagli a suo tempo dai genitori fosse passata alla ex-compagna: “Voglio precisare che la vettura in questione mi era stata regalata da mia madre e vi sono particolarmente legato. (…) gli dicevo pure che avrei fatto qualsiasi cosa per riavere quella macchina. “ e “Come detto, sono disposto a fare di tutto pur di riavere quella vettura che mi appartiene (…)” (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1 s.).
Discutendo con l’amico __________ della problematica, è nata l’idea di immatricolare l’Opel Astra a nome di quest’ultimo e di far figurare con un contratto fittizio che la stessa gli era stata venduta prima della ratifica della convenzione, per poi andare dalla legittima proprietaria e farsela consegnare.
Da chi sia partita la proposta non è chiaro, ritenuto che l’imputato sostiene che sia stato l’amico a formularla, mentre questi ha asserito d’aver agito su richiesta del signor ACCU 1. La questione non è comunque rilevante per l’esito della presente procedura in quanto essi hanno comunque agito in qualità di correi.
4. Per concretizzare il piano di recupero del veicolo, l’imputato - cosciente che la stessa si trovava nelle mani della parte civile - ha dapprima richiesto, con formulario datato 29 gennaio 2008, un duplicato della carta grigia all’Ufficio della circolazione di Camorino, dichiarando contrariamente alla verità che la stessa era stata persa: “Ho chiamato la sezione della circolazione per chiedere un duplicato della carta grigia della macchina, ma mi hanno risposto che senza nr. di telaio non potevano fare nulla, mi consigliavano pure di rivolgermi alla mia assicurazione per avere i dati del veicolo. Ottenuti i dati della vettura dalla __________ di __________, ho compilato il formulario di richiesta di duplicato e, dopo averlo fatto firmare a mio padre che era pure intestatario del veicolo, a mezzo posta ho richiesto il documento.” (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1 s. e formulario “Richiesta duplicato” allegato al rapporto di polizia).
Ottenuto il duplicato della carta grigia, l’imputato ha allestito un contratto fittizio tra suo padre, __________, e __________, predatato al 20 settembre 2006, dal seguente tenore: “Io sotto scritto sig. __________ nato il __________ vendo la mia macchina Opel Astra F 20 16V in buono stato immatricolata il 06.1992 telaio Num. __________ senza interno (sedili) al signor __________ r nato il __________ di __________ per la somma di 1’500.-- fr Da oggi (20.09.2006) in avanti non accetto nessuna reclamazzione per la essa.” (cfr. documento allegato al rapporto di polizia).
Di fatto la compravendita non è mai avvenuta ed il prezzo indicato non è mai stato pagato.
L’atto è stato presentato dall’imputato al genitore affinché lo firmasse, cosa che egli ha fatto senza porsi troppe domande: “Mi vengono sottoposti due documenti, e segnatamente una ricevuta di vendita intestata a mio nome datata 20 settembre 2006 ed una richiesta di duplicato per la licenza di circolazione datata 29 gennaio 2008. Su entrambi i documenti riconosco la mia firma. Voglio dire che ho firmato questi documenti come richiestomi da mio figlio ACCU 1, senza però sapere cosa vi era scritto.” (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1).
Con l’ausilio del duplicato della carta grigia e del contratto fittizio il signor __________ è riuscito in seguito, il 1. febbraio 2008, a farsi rilasciare a suo nome una nuova licenza di circolazione dell’automobile in questione (cfr. documento allegato al rapporto di polizia).
5. Il 15 febbraio 2008 la parte civile, intenzionata ad immatricolare il veicolo, ha incaricato un garagista di provvedere alle pratiche necessarie, consegnandogli la licenza di circolazione annullata in suo possesso. Questi, lo stesso giorno, dopo essersi interessato presso le autorità, ha dovuto informare la cliente del fatto che l’Ufficio della circolazione di Camorino gli aveva ritirato tutti i documenti, avendo preso atto che la vettura in questione era già stata immatricolata sotto un altro nome. In seguito, chiamando il funzionario competente, la signora LESA 1 è venuta a sapere che il nuovo intestatario del mezzo era il signor __________, il quale, da lei subito interpellato, le ha detto di aver acquistato la macchina dal padre del suo ex-compagno nel 2006.
Il 19 febbraio 2006 il signor __________ si è presentato al domicilio della donna con un rimorchio, chiedendole di consegnargli senza indugio la Opel. A questo punto la donna, dopo essersi rifiutata di dar seguito alla richiesta, ha deciso di chiedere l’immediato intervento della polizia.
I rilevamenti effettuati dagli agenti hanno successivamente indotto il magistrato competente a dare avvio alla presente procedura.
6. Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS, si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
E’ dato un “inganno con astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), così come quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la stessa rinuncerà a controllare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126 IV 165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).
Il diritto penale non tutela per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione (Sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).
Affinché questo principio trovi applicazione, è ad ogni modo necessario che la vittima abbia disatteso le più elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore.
L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (Sentenza del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; Sentenza del Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).
7. Nel caso che ci occupa siamo di fronte ad un insieme di sotterfugi che avrebbero potuto, potenzialmente, indurre la vittima in errore e farle consegnare l’automobile. In effetti ACCU 1 e __________ hanno orchestrato una messa in scena comportante il ricorso a dichiarazioni e documenti falsi che hanno consentito loro di ottenere una licenza di circolazione vera che di per sé, unita ai primi, avrebbe potuto anche trarre in inganno una vittima con normale spirito critico ed indurla, nell’incertezza, a prendere una disposizione a scapito del proprio patrimonio. Pure l’intervento di __________ stesso, quale persona apparentemente estranea alle vicende della coppia e quindi in buona fede, rappresenta un accorgimento a sostegno dell’imbroglio.
L’astuzia è data anche dal fatto che, cercando di dimostrare un passaggio di proprietà ad un terzo ignaro della situazione di diritto avvenuto prima dell’accordo, l’imputato ed il compagno hanno costruito un castello di menzogne ben documentato che in linea teorica poteva anche apparire giuridicamente fondato ad un primo esame e quindi sufficiente a far risultare la convenzione in apparenza priva di effetti sulla proprietà del bene conteso e, di riflesso, il signor __________ come il legittimo proprietario dell’automobile.
Il reato non appare un reato impossibile solo perché la carta grigia originale è sempre rimasta nelle mani della vittima, così come l’automezzo. In effetti non può essere escluso a priori che questa, confrontata con documenti come quelli sottopostile e con un atteggiamento sicuramente aggressivo da parte del sedicente avente diritto, non potesse cedere al dubbio e consegnare quanto preteso.
Il fatto che la donna non sia stata tratta in inganno ed abbia subito chiamato la polizia non dimostra l’assenza di astuzia, ma semplicemente che, nonostante le trame dell’accusato e del suo amico, ella non è caduta nella trappola. Proprio per questo mancato successo, l’accusa non è di truffa, ma di tentata truffa.
Dal punto di vista oggettivo sono dunque adempiti i presupposti del reato ascritto al prevenuto. Il suo ruolo nella vicenda è stato attivo e, come accennato in precedenza, indipendentemente dall’ideatore della truffa (che a rigor di logica, seppur ne manchi la prova certa, è con ogni verosimiglianza lui), egli ha sempre avuto un coinvolgimento essenziale e dominante nella vicenda (cosiddetta “Tatherrschaft”): è lui che ha collaborato all’allestimento del contratto simulato, che si è informato presso l’assicurazione per ottenere i dati del veicolo, che ha allestito il formulario per la richiesta del duplicato dichiarando di aver perso l’originale ed è stato lui a sottoporre al padre i documenti affinché li firmasse. Oltre a ciò non si può trascurare che egli era cosciente di quanto avrebbe poi compiuto l’amico per entrare fisicamente in possesso del veicolo. Non è affatto credibile quando afferma il contrario: per quale motivo avrebbe dovuto redigere un atto di compravendita fallace e richiedere un duplicato della licenza di circolazione se non per permettere al compare di fare quel che ha tentato di fare?
A questo nulla muta il fatto che egli non si sia presentato personalmente dalla ex-compagna per reclamare la consegna del mezzo, perché il piano orchestrato imponeva una sua assenza in quel frangente: solo così si sarebbe creata la parvenza di indipendenza e buona fede del signor __________.
La valutazione degli aspetti soggettivi non pone particolari problemi, preso atto che lo stesso imputato ha dichiarato di aver saputo esattamente cosa stava facendo e quali erano i contenuti della convenzione a suo tempo sottoscritta con la parte civile, nonché che il suo intento era di rientrare in possesso dell’automobile a qualsiasi costo.
In base a queste considerazioni la proposta di condanna formulata con il decreto d’accusa in esame può venire confermata.
8. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Per quanto ci concerne, si deve innanzitutto tenere conto del fatto che al prevenuto è ascritto un reato tentato, art. 22 cpv. 1 CPS. Gioca inoltre un ruolo la particolare situazione nella quale si inserisce la violazione della legge: in effetti l’accusato usciva da una relazione finita molto male e, in quel periodo, ha perso la madre. Inoltre l’auto che egli voleva recuperare gli era stata donata proprio da quest’ultima e dal padre ed aveva quindi per lui un grande valore affettivo.
Dall’altro lato non si può trascurare che il prevenuto ha un precedente penale collegato proprio alle sue vicissitudini sentimentali con la parte civile.
La pena proposta dal Procuratore Pubblico può dunque essere ridimensionata in una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.-- l’una (e non da fr. 80.-- come previsto nel decreto), preso atto che le entrate mensili del signor ACCU 1 ammontano ora a fr. 3’673.60, alla quale va aggiunta una multa di fr. 300.--.
Infine può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’200.--, comminatagli da questa Pretura penale il 15 luglio 2007, prolungandone tuttavia il relativo periodo di prova di un ulteriore anno.
9. Gli oneri processuali sono posti a carico dell’accusato, art. 9 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1, 42 cpv. 1 e 4, 146 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1828/2008 del 7 maggio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 770.--;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 80.-- (ottanta) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 15 luglio 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr. 1070.00 totale