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Incarto
n. DA 1621/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di vie di fatto (coniuge quale vittima),
per avere, a __________, in data __________ afferrandola al collo, compiuto vie di fatto nei confronti di LESA 1;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1621/2008 di data 28 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
verrà sostituita con una pena detentiva di 4 giorni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 50.00.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 29 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente, mantre la Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 18 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato e la moglie, querelante, benché invitata a comparire, non si è presentata;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di vie di fatto?
2. In caso affermativo, quale dev’essere la pena?
3. Chi sopporta gli oneri processuali?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 126 cpv. 2 lett. b) e 55a CP;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
del reato di vie di fatto (coniuge quale vittima) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1621/2008 del 28 maggio 2008;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.-- tassa di giustizia
fr. 75.-- spese giudiziarie
fr.
fr. 150.-- totale