Incarto n.
10.2008.212

DA 1729/2008

Bellinzona

10 giugno 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            infrazione alla LF sugli stupefacenti;

 

fatti avvenuti                       nel periodo __________ a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 19 cifra 1 LStup;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 1729/2008 di data 30 aprile 2008 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                         1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.

 

                                         2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

 

                                         3. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti dal MP di Lugano in data __________, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 29 maggio 2008 dall'accusato;

 

                                      

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Minusio il 30 aprile 2008;

 

                                       che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 5 maggio 2008 (cfr. verifica postale agli atti);

                                      

                                       che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 20 maggio 2008;

 

                                       che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 26 maggio 2008, ma inoltrata unicamente il 29 successivo (cfr. timbro sulla busta di intimazione), risulta pertanto tardiva;

 

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

 

 

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:                       contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.