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Incarto
n. DA 1971/2008 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, in data 29 aprile 2006, durante l’assemblea condominiale dell’__________, offeso l’onore di CIVI 1 leggendo ad alta voce e distribuendo ad almeno 5 persone presenti uno scritto da lui redatto con cui la incolpava rispettivamente la rendeva sospetta di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare facendo perlomeno credere, relativamente all’__________ di __________, esercizio pubblico in cui precedentemente era stata esercitata la prostituzione e di cui la querelante appariva come locatrice assieme ad altre due persone, come la stessa fosse direttamente collegata alla conduzione di questo albergo e all’attività di prostituzione ivi svolta (“Frau CIVI 1 war bis vor etwa 3 Jahren Mitbetreiberin des __________ __________ in __________. Das __________ verfügte über einen direkten Draht zu einer Person, bekannt für ihre Kontakte zur Prostitution, welcher eine wesentliche Anzahl Zimmer zur Verfügung gestellt wurden, die sie mit horizontalen Aktivitäten versah…Ich habe Mühe davon auszugehen, Herr __________ sei zu keinem Zeitpunkt zu Ohren gekommen, dass im Zusammenhang mit diesem Hotel und dessen Führung der Name CIVI 1 unvorteilhaft in der Oeffentlichkeit herumgeboten wird”);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 173 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 maggio 2008 n. 1971/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 5 aliquote da fr. 240.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 giugno 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento per il 3 settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore, la parte civile con il rispettivo legale, l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'imputato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio delle parti presenti, così come all’audizione del teste;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale ha chiesto la conferma della condanna proposta con il decreto, rilevando come il testo ha sicuramente un contenuto diffamatorio. A maggior ragione se lo si valuta nel contesto dell’intero scritto nel quale si inserisce. Egli ha infine rivendicato il riconoscimento di un risarcimento delle spese legali corrispondente alla metà di quelle indicate nei documenti prodotti;
sentito il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento dell’imputato, evidenziando come egli abbia innanzitutto riportato solo delle voci e non sia mai stata sua intenzione affermare che la signora era direttamente coinvolta nell’attività di prostituzione esercitata presso l’albergo di sua proprietà. Il legale ha chiesto di riflesso che le pretese di parte civile fossero respinte;
sentiti in replica e duplica i due legali delle parti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore diffamazione colpevole per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate seduta stante dalla parte civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, coniugato con due figli avuti dalla prima moglie ed ormai maggiorenni, è attivo quale commerciante di collanti. Egli è presidente del Consiglio di amministrazione della __________ di __________, pur intendendo trasferire gradualmente la sua attività a terze persone, possiede ancora, a suo dire, tre fabbriche in Africa.
Iscritte a Registro di commercio vi sono ulteriori ditte nei cui organi compare il suo nome. Tra queste spiccano la __________, con sede a __________, e la __________, con sede a __________, delle quali egli è, oltre che presidente del Consiglio di amministrazione, pure proprietario (cfr. suo verbale di interrogatorio del 13 settembre 2007, pag. 2).
Grazie al controllo sulle due società l’accusato è proprietario di 53 appartamenti del Condominio __________ situato a __________, nonché dello stabile nel quale è ubicato l’omonimo albergo.
Oltre a ciò, a titolo personale, egli è pure direttamente detentore di un ulteriore appartamento nello stesso condominio, nel quale soggiorna regolarmente.
2. La signora CIVI 1, pur essendo domiciliata a __________, è conduttrice di un appartamento di proprietà del signor __________, anch’esso situato nell’immobile in questione.
Prima dei fatti le due parti non hanno mai avuto occasione di incontrarsi personalmente.
3. Qualche tempo dopo il suo arrivo nello stabile, la donna ha affisso sulla porta d’entrata dell’ente da lei locato un cartello indicante la presenza della società __________, della quale lei era socia e gerente.
Venuto a conoscenza dell’esercizio da parte della denunciante di un’attività commerciale all’interno dei locali dell’immobile __________ ed intravedendo in ciò una crassa violazione del regolamento, il prevenuto, dopo aver assunto informazioni sulla donna, ha deciso di sottoporre ai condomini una sua presa di posizione in occasione dell’assemblea tenutasi il 27 aprile 2006.
Egli ha quindi redatto un testo dattiloscritto di tre pagine che ha dapprima distribuito e poi letto ad alta voce ai presenti: “Prima di iniziare la lettura del predetto documento ho dato un esemplare all’amministratore __________ della __________ e ai quattro soci del comitato tra i quali vi era il presidente avv. __________ di __________. Era mia intenzione distribuire il documento a tutti i presenti, ma l’avv. __________ mi consigliò di non farlo e di ev. ritirare quanto era stato forse distribuito dal signor __________, direttore dell’albergo che io considero il mio braccio destro. Gli altri persone del Comitato si chiamano __________ __________, __________ e la signora __________, tutti condomini reperibili a __________.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 13 settembre 2007, pag. 2).
Scopo principale dichiarato di questo suo atto era quello di fare in modo che il proprietario dell’appartamento preso in locazione dalla parte civile desse a quest’ultima regolare disdetta e l’allontanasse così dalla proprietà.
4. Lo scritto inizia con l’affermare che la società __________ è una ditta individuale di facciata, paravento: “Diese Firma ist jedoch weder im Handelsregister eingetragen, noch in der Gemeinde __________ angemeldet, noch ist irgendwo ersichtlich auf wessen Namen diese Firma eingetragen ist oder seine Rolle. Folglich handelt es sich schlicht um eine Scheinfirma.” (cfr. doc. A, pag. 1, allegato alla denuncia, AI 1).
Dopo aver descritto i rapporti all’interno della società a garanzia limitata l’imputato continua affermando: “Das Heisst, dass CIVI 1 und __________ nicht offiziell in unserem Haus leben, hingegen dient das Apt. __________ als Geschäftssitz der sogenannten Einzelfirma __________, ohne Eintrag auf einen bestimmten Namen. Da keine Spuren dieser sogenannten Einzelfirma existieren, kann ich nicht eruiert werden, seit welchem Zeipunkt sie auf dem derzeitigen geschäftspapier (…) zum Scheinleben erweckt wurde. (…) In anderen Worten: diese Herrschaften CIVI 1 und __________ wollen gar nicht öffentlich auftreten, aus welchen Gründen auch immer” e sostenendo: “Herr __________ hat offensichtlich keine Mühe beim Lösen gewisser Probleme und mutet unserem Condominium nicht nur dubiose Mieter zu. Er macht auch falsche Aussagen, indem er auf eine Anfrage der Verwaltung bezüglich einer möglicherweise nicht reglementskonformen Verwendung des Apt. __________ geantwortet hat, er habe sein Apt. __________ als 2-Zimmerwohnung vermietet und nicht als Büro. Dabei beherbergt diese Wohnung nachweislich eine Firma, die aber nirgends eingetragen ist.” (cfr. doc. A, pag. 1, allegato alla denuncia, AI 1).
A pag. 3 del testo si trova poi il passaggio incriminato: “Frau CIVI 1 war bis vor etwa 3 Jahren Mitbetreiberin des __________ in __________. Das Hotel verfügte über einen direkten Draht zu einer Person, bekannt für ihre Kontakte zur Prostitution, welcher eine wesentliche Anzahl Zimmer zur Verfügung gestellt wurden, die sie mit horizontalen Aktivitäten versah. Offenbar nicht zu knapp, denn es gab bald einmal Probleme verschiedener Art und das __________ wurde aus wichtigen Gründen aufgetreten. Ich habe Mühe davon auszugehen, Herr __________ sei zu keinem Zeitpunkt zu Ohren gekommen, dass im Zusammenhang mit diesem Hotel und dessen Führung der Name CIVI 1 unvorteilhaft in der Oeffentlichkeit herumgeboten wird. Alle bedenklichen Fakten zusammengezählt sind es deren zu viele, als dann sich meine Familie und somit die Hotelgesellschaft und die __________ mit diesen abfinden könnten. Die Ignorierung von Reglement und Hausordnung mittels gezielter Einnistung einer Firma welcher Art auch immer sowie fragwürdigen Personen dürfen in diesem Condominium künftig kein Thema mehr sein. Wir lehnen die __________, unabhängig von deren Status, sowohl als Mieterin und, vorsorglich sei festgehalten, auch als eventuelle Eigentümerin in unserem Condominium ab. Dasselbe gilt für Frau CIVI 1 als persona non grata. (…) Die Lügenkompositionsagentur __________, CIVI 1 und __________ müssen weg und zwar aus wichtigem Grund sehr kurzfristig.“.
5. Venuta a conoscenza di quanto accaduto e dei contenuti dello scritto la signora CIVI 1, sentitasi direttamente colpita nel proprio onore, ha deciso di querelare l’imputato per i titoli di diffamazione, calunnia ed ingiuria. Il 6/7 luglio 2006 ha quindi trasmesso al Ministero pubblico cantonale, tramite il proprio legale, l’allegato scritto che ha dato avvio alla presente procedura.
Con decreto 26 maggio 2008 il Procuratore Pubblico ha proposto la condanna del signor ACCU 1 alla pena pecuniaria di fr. 1'200.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 240.-- l’una, sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 500.--, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese di risarcimento del danno.
Con scritto 4 giugno 2008 l’imputato ha interposto formale opposizione al decreto, così come fatto, limitatamente al dispositivo n. 3 dello stesso, dalla parte civile in data 2 giugno 2008.
Di qui la presente procedura.
6. Si rende colpevole di diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lui, così come chiunque divulghi una tale insinuazione o un tale sospetto. Il colpevole è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (con la detenzione sino a sei mesi o con la multa secondo il vecchio diritto, in vigore sino al 31 dicembre 2006).
Alla diffamazione ed alla calunnia verbali sono parificate le diffamazioni e le calunnie commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Il bene protetto dall'art. 173 CPS è quello dell'onore personale, considerato dal punto di vista delle qualità morali. In altri termini viene preservata la reputazione di uomo, rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58: "L'honneur protégé en droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme."; DTF 105 IV 194 consid. 2a; DTF 92 IV 96 consid. 2). Sfuggono all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle espressioni che concernono la considerazione sociale, professionale o politica di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso sé stesso (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1a; DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 ss.; Denis Barrelet, Droit de la communication, n. 1006 ss.; Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Diritto della comunicazione, pag. 70; Franz Ricklin, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art. 173, n. 6 ss.).
Il Tribunale federale ha da tempo riconosciuto che gode di protezione pure l’onore di persone giuridiche in quanto tali, da distinguere da quello dei loro singoli membri (Franz Ricklin, op cit., vor art. 173, n. 30).
Trattandosi di un cosiddetto "Gefährdungsdelikt" è sufficiente una messa in pericolo astratta del bene protetto: l'onore non deve pertanto essere stato effettivamente compromesso. Non è d'importanza capitale sapere se colui o coloro a cui si è rivolto l’imputato non abbiano creduto a quanto da lui detto o scritto, rispettivamente se ne fossero già a conoscenza. E' sufficiente che l'asserzione, presa sul serio, sia di natura tale da portare nocumento alla reputazione della parte lesa (DTF 103 IV 23).
Per stabilire se vi sia stata una lesione illecita o meno il giudice deve fare capo ad un'interpretazione oggettiva che si fonda sulle percezioni che può avere un cittadino medio non prevenuto (DTF 119 IV 44, 47; DTF 128 IV 53, 58). Le valutazioni della persona lesa non sono pertanto determinanti (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1b).
L'esame di scritti prevede un'analisi del testo e delle componenti grafiche nel loro insieme. In effetti il Tribunale federale ha riconosciuto che non di rado il cumulo di singoli elementi che, se presi separatamente, appaiono di per sé insignificanti o corretti, può condurre a creare un'immagine negativa della persona presa in considerazione (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1a; DTF 117 IV 30).
In altre parole, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’atto illecito, deve essere analizzato sia il testo letterale, sia il complesso dell’informazione rappresentata dal testo e da eventuali titoli o immagini. Il significato delle parole non deve essere desunto asetticamente, ma con riferimento all’uso fattone ed al contesto comunicativo in cui esse si inseriscono.
Analoga procedura viene adottata se la diffamazione è stata espressa oralmente.
7. Dalla lettura del brano ripreso nel decreto d’accusa non si può che dedurre che la signora CIVI 1 avrebbe avuto, a detta del prevenuto, un’implicazione diretta nella gestione di un locale a luci rosse situato in uno stabile di sua proprietà nel quale veniva notoriamente esercitata la prostituzione. L’imputato ha in effetti usato esplicitamente il termine “Mitbetreiberin”, che lascia poco spazio all’interpretazione. Lo steso dicasi dell’affermazione secondo la quale il nome della donna è pubblicamente utilizzato con connotazioni spregiative.
A rafforzare questa immagine negativa della parte civile contribuisce tutto il testo nel quale lo stralcio si inserisce e dove si parla di società paravento, di attività esercitate nell’ombra, per motivi sospetti, di inquilini di dubbia fama, di agenzia dedita alla fabbrica di menzogne (“Lügenkompositionsagentur”), di persona non grata che deve essere assolutamente allontanata dalla proprietà.
Accomunare una persona all’ambiente del meretricio, sostenendone il coinvolgimento diretto, cosciente ed attivo, costituisce indubbiamente una lesione del suo onore.
Il prevenuto, di lingua madre tedesca, conosceva esattamente il significato dei termini da lui usati ed ha dunque agito intenzionalmente.
8. La legge offre la possibilità all’imputato di liberarsi dall'accusa ed essere esentato da ogni pena, se produce la prova di avere detto o divulgato cose vere, o di avere avuto seri motivi per considerarle attendibili in buona fede, art. 173 cifra 2 CPS (DTF 102 IV 177).
Il colpevole non è però ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate nell’interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, art. 173 cifra 3 CPS.
Nella fattispecie il prevenuto ha dichiarato di aver semplicemente riportato quanto diceva la gente.
Ora, se da un lato si può dare per certo che all’interno del ristorante __________ vi fossero delle ragazze che esercitavano la prostituzione, dall’altro non vi è alcun indizio che permetta di concludere che la parte civile abbia dato il suo consenso ad una simile attività. Anzi, dall’audizione della teste __________ è emerso che la signora CIVI 1 e lei hanno scoperto solo in un secondo tempo - ad accordo sottoscritto - quali erano le intenzioni del conduttore e che, appena venute a conoscenza che l’esercizio era divenuto un locale a luci rosse, hanno cercato in tutti i modi di rescindere il contratto, cosa che però è stata possibile solo tempo dopo.
Il signor ACCU 1 non ha nemmeno dimostrato di avere avuto seri motivi per ritenere vero quanto da lui affermato. Egli ha in effetti affermato di aver semplicemente riportato voci circolanti tra la popolazione: così facendo ha riconosciuto di non aver verificato seriamente la fondatezza di queste dicerie.
Inoltre non ha neppure dimostrato che simili pettegolezzi siano effettivamente girati.
A tal proposito, a titolo abbondanziale, giova inoltre ricordare come anche riportare maldicenze a persone che non ne sono ancora a conoscenza adempia la fattispecie della diffamazione. Non è in effetti possibile trincerarsi dietro un semplice “si dice in giro che” per poter evitare il procedimento penale, poiché anche in questo modo, molto più subdolo, viene trasmessa un’informazione in grado di ledere illecitamente l’onore di una persona.
Lo scritto in questione, infine, non può essere neppure giustificato da un interesse pubblico, né da un altro motivo sufficiente a norma dell’art. 173 cifra 3 CPS. Il messaggio che l’accusato voleva far passare ai condomini poteva essere espresso in maniera altrettanto chiara - e sicuramente più elegante - anche senza far capo alle frasi incriminate.
9. L’art. 173 cifra 1 CPS sanziona la commissione del reato con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. Il vecchio art. 173 cpv. 1 vCPS, in vigore sino alla fine del 2006, prevedeva per contro la possibilità di infliggere una pena detentiva sino a sei mesi o una multa.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi, art. 40 CPS. Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (fino ad un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso di specie, a mente di questo giudice, il diritto previgente che offre la possibilità di infliggere la detenzione, oltre alla multa, deve essere considerato meno favorevole all’accusato rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale è possibile comminare una pena pecuniaria.
10. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del condannato pesano qui la gravità delle accuse da lui formulate, il contesto nelle quali sono state espresse, nonché la superficialità con cui egli ha agito.
A suo favore giovano l’incensuratezza, la buona situazione sociale e professionale, nonché l’atteggiamento processuale.
Tutto ciò ben ponderato, si giustifica confermare la proposta di condanna ad una pena di 5 aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di prova di due anni, e ad una multa di fr. 500.--.
L’importo delle singole aliquote giornaliere deve essere aumentato a fr. 860.-- tenuto conto delle entrate dell’imputato constatate con la notifica di tassazione del 2006, che l’accusato ha dichiarato essere ancora attuale. Per completezza è opportuno rilevare che la sostanza del signor ACCU 1 lascerebbe spazio ad importi di molto superiori a quello qui indicato, molto vicini ai massimi di legge. La pena che ne deriverebbe sarebbe qui però sproporzionata rispetto agli addebiti mossigli.
Gli oneri processuali sono posti a carico del condannato, art. 9 cpv. 1 CPP.
11. La parte civile ha rivendicato la condanna del prevenuto al risarcimento del danno cagionato dal suo agire, corrispondente al valore delle spese legali resesi necessarie per la presente procedura, e da lei quantificate in fr. 2'821.30 (la metà delle due parcelle di fr. 4'142.60 e di fr. 1'500.-- prodotte al dibattimento).
Richiamate le peculiarità della fattispecie, di per sé estremamente semplice, si giustifica accogliere tale richiesta limitatamente al corrispettivo di 4 ore di lavoro a fr. 250.--, per complessivi fr. 1'000.--.
Per questi motivi,
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1971/2008 del 26 maggio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 860.-- (ottocentosessanta), per un totale di fr. 4'300.-- (quattromilatrecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’075.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
riconosce fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
, , , , , Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 25.00 indennità teste
fr. 1575.00 totale