Incarto n.
10.2008.22

DA 4437/2007

Bellinzona

10 marzo 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            delitto contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

 

fatti avvenuti                       dal __________ fino al  __________;

 

reato previsto                      dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n.  4437/2007 di data 13 dicembre 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                         1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                         2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni.

                                         3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 29 dicembre 2007 dalla sorella dell’accusato;

 

considerato che                che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

 

                                       che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata in data 13 dicembre 2007 all’indirizzo fornito dal prevenuto a __________ (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

 

                                       che è stato lo stesso accusato a fornire tale indirizzo allorquando ha eletto il proprio domicilio legale (cfr act 1, verbale di interrogatorio del 5 ottobre 2007, pagina 5 in fine);

 

                                       che tale atto è stato quindi regolarmente spedito a __________ presso la sorella __________, che l’ha ricevuto il 18 dicembre 2007 (cfr. act A)                       ;

 

                                       che quest’ultima aveva a sua volta dichiarato di accettare che presso il suo indirizzo il fratello eleggesse domicilio legale in Svizzera (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di __________ del 3 ottobre 2007, pagina 2);

 

                                       che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 19 dicembre 2007 ed è scaduto il 2 gennaio 2008;

 

                                       che entro tale termine non è stata presentata valida opposizione da parte dell’accusato;

 

                                       che nulla muta al riguardo l’opposizione inoltrata in data 28 dicembre 2007 dalla sorella, la quale non è autorizzata, nemmeno mediante procura, a rappresentare il fratello nella presente procedura penale;

 

                                       che se __________ fosse stata diligente avrebbe potuto rivolgersi tempestivamente ad un legale di sua fiducia o quantomeno avrebbe potuto informarsi presso l’autorità per sapere se aveva la facoltà di inoltrare regolare opposizione in nome e per conto del fratello e se il termine per inoltrarla fosse prorogabile;

 

                                        che non avendo agito in tal modo non può essere in buona fede;

 

                                       che di conseguenza il decreto di accusa è definitivo;

 

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

Avvertenza:                       contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.