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Incarto
n. DA 2297/2008 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1
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prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, il __________, ad __________, nell’ambito del suo rapporto lavorativo e comunicando con terzi, segnatamente con __________, direttore generale di __________, e __________, direttore risorse umane e anche con altri, proferendo frasi quali: “..mobbing che ho subito da parte sua.., ..sua arroganza nei mie confronti..,.. volontà di colpire chi non si sottomette.., ..al suo sopruso..,..la sua prepotenza..,.. tentativo di lesione grave della mia persona con la divulgazione di informazioni false e volutamente diffamatorie..,.. è prassi comune tacciarla di persona inaffidabile..”, incolpato e reso sospetto CIVI 1 in qualità di direttore di __________ __________, di condotta disonorevole e di altri fatti tali da nuocere alla di lui reputazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 23 giugno 2008 n. 2297/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 300.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008;
indetto il dibattimento in data 8 ottobre 2008, al quale hanno presenziato l’accusata personalmente e l’avvocato di parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore di parte civile, il quale afferma che il reato imputato all’accusata è realizzato, essendo dati gli elementi sia soggettivi che oggettivi, come già indicato nella querela agli atti.
Prescinde dal richiedere un risarcimento di spese legali, ma chiede il risarcimento di fr. 1.--, simbolico, a titolo di risarcimento per torto morale;
sentita da ultimo l'accusata, la quale chiede il proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autrice colpevole di diffamazione per i fatti indicati nel decreto d’accusa a suo carico?
2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura (fr. 1.-- a titolo di risarcimento per torto morale) fatte valere da CIVI 1?
5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Al momento dei fatti ACCU 1 svolgeva la professione di merchandiser; attività che consiste nell’ordinare, fornire ed appositamente sistemare diversi prodotti negli scaffali dei negozi. Fra i clienti di ACCU 1 figurava pure il supermercato __________ di __________ (__________), che, all’epoca, era diretto da CIVI 1. ACCU 1 non è però mai stata dipendente della citata catena di vendita francese ed ha sempre svolto l’attività sopra descritta come professionista indipendente. Essa aveva infatti degli accordi per la vendita con diversi fornitori di merce e fra i suoi clienti finali vi era appunto anche il __________ citato. A titolo di indipendente l’accusata veniva retribuita a ore da parte dei suoi fornitori. Essa era tuttavia tenuta a seguire le direttive emanate dal direttore della filiale losonese, ritenuto che le ditte fornitrici per le quali lavorava avevano un accordo in tal senso con la __________.
Ed è proprio nell’espletamento della sua attività nel citato supermercato che si sono realizzati i fatti di causa, e ciò a far tempo dalla primavera del __________. Da questo momento (e per circa un anno e mezzo) l’accusata avrebbe subìto dalla direzione di __________ delle pressioni psicologiche e degli attacchi ingiustificati. Nei suoi scritti l’accusata ha definito le sofferenze da lei patite come delle vere e proprie aggressioni, dei boicottaggi, delle provocazioni, delle diffamazioni e delle umiliazioni, che non solo riteneva lesive della sua persona, ma anche irrispettose della sua attività lavorativa. A detta dell’accusata, __________ avrebbe peraltro sempre ignorato le sue obiezioni e le sue rimostranze, causandole in tal modo un ulteriore disagio.
2. ACCU 1 si è ad un certo punto sentita in dovere di risolvere la problematica di cui sopra ed ha reagito tramite l’invio di diversi scritti, fino a redigere per finire la lettera del __________, oggetto del decreto d’accusa. Stando a quanto da lei indicato al dibattimento, lo scritto in questione l’avrebbe preparato nell’ottica d’indurre il direttore della succursale __________ di __________ ad assumere un comportamento più riguardoso nei suoi confronti, ritenuto che alle precedenti lettere da lei redatte non era mai stata data una risposta, fatta eccezione per quella del __________. L’accusata ha dunque deciso d’inviare copia dello scritto oggetto di discussione oggi al superiore della parte civile (il direttore generale __________) e al responsabile delle risorse umane __________. L’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che la lettera in questione è stata altresì inviata ai fornitori dell’accusata.
Quest’ultima ha d’altronde ammesso di aver utilizzato dei termini molto forti: all’epoca non era infatti “serena al 100%” proprio perché sarebbe stata “calpestata” più volte. Sarebbe per finire “l’impossibilità di dialogo” e l’impressione di effettuare un “monologo” (v. lettera del __________) che l’ha indotta ad agire così: non voleva in ogni caso colpire la persona di CIVI 1, ma unicamente il suo comportamento, che le aveva provocato un disagio a tal punto importante da poterlo paragonare al mobbing.
3. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulghi una tale incolpazione o un tale sospetto è punito - a querela di parte – con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (art. 173 n. 1 CP). Questo articolo tutela l'onore (che rappresenta un corollario dei diritti della personalità) da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo - ossia pregiudizio alla considerazione sociale - per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, Les infractinons en droit suisse, n. 2 a 8 ad art. 173 CP con numerosi richiami di giurisprudenza).
Commette diffamazione chi offende la reputazione altrui, chi imputa alla vittima un comportamento o una condotta disonorevole: oggetto della protezione penale è il diritto di ognuno di non essere considerato dagli altri una persona disonesta e quindi da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV 28 consid. 2c); il bene giuridico tutelato è in effetti la cosiddetta “reputazione”, intesa come senso di correttezza che una persona dovrebbe naturalmente suscitare nel pensiero dei terzi. La legge mira infatti a tutelare e a difendere la stima che dovrebbe essere il sentimento di regola nell’ambiente sociale per una persona determinata, l’opinione che gli altri hanno delle sue qualità, ritenuto che si può presumere che ognuno si comporti sempre secondo le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117 IV 28 consid. 2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La diffamation, SJ 1992, pag. 631 seg.).
La tutela dell'onore esiste anche (ancorché con meno ampiezza) se, come nella fattispecie, l'offesa verte sulle qualità socio-professionali o su comportamenti di una persona in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione altrui in un determinato ramo, la sua capacità, la sua disposizione o la sua l'abilità commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione o la fiducia del soggetto, fa nel contempo apparire quest'ultimo come una persona spregevole.
4. ACCU 1, ha ammesso di avere utilizzato degli epiteti “forti” e di essere stata un tantino “maldestra” nell’esprimere (con il “cuore” e non con l’ “intelletto”) le sue personali idee nei confronti della parte civile e le proprie rivendicazioni rivolte alla catena di supermercati __________. Al dibattimento l’accusata ha però dichiarato di non avere assolutamente inteso ledere l’onore della parte civile. Come spiegato sopra, lo scritto del __________ sarebbe in effetti stato redatto unicamente per ottenere un cambiamento delle condizioni di lavoro a cui era giornalmente sottoposta e ciò (anche) per il bene del supermercato, dei clienti e dei collaboratori.
Ora, è vero che l'art. 16 cpv. 2 Cost. garantisce ai cittadini la libertà d'espressione, principio al quale l’accusata si appella direttamente e che conferisce a chiunque il diritto d’esprimere la propria opinione in merito ad una determinata persona o situazione ed è pure assodato che l’art 173 CP non intende inibire la possibilità di ognuno d’esprimere le proprie opinioni o di formulare critiche. Tuttavia, anche nell’esercizio di questi diritti, la normativa citata impone il rispetto del limite della proporzionalità, ritenuto che, indipendentemente dalle garanzie costituzionali, a nessuno è riconosciuto il diritto di ledere l’onore altrui.
5. Nel caso concreto si deve forzatamente concludere che l’accusata, che peraltro è recidiva specifica nei reati contro l’onore, non è di certo stata leggera nel descrivere CIVI 1 ai suoi superiori (e ad altri terzi) come una persona arrogante, prepotente, inaffidabile, rea di commettere mobbing e quant’altro. Il messaggio che l’accusata voleva trasmettere avrebbe senz’altro potuto essere diffuso con l’utilizzo di epiteti meno diretti e soprattutto non offensivi nei confronti della vittima, limitandosi eventualmente a descrivere i fatti da lei vissuti senza prendere posizione sulla persona del direttore. Le frasi e i termini usati dall’accusata hanno invece di gran lunga superato il giustificato livello della sana e costruttiva critica e hanno sicuramente fatto apparire la parte civile come una persona spregevole agli occhi dei destinatari, anche a causa dell'inutile diffusione dello scritto a persone (il responsabile delle risorse umane e le ditte fornitrici) che nulla hanno a che vedere con il rapporto fra le parti.
Quanto sopra vale a maggior ragione nel caso concreto ritenuto che, in queste circostanze, occorre essere maggiormente rigorosi nell’ammettere l’esistenza di fatti giustificativi a favore dell’accusata, in quanto quest’ultima non può nemmeno essere considerata come “parte debole” nel contesto di un contratto di lavoro in cui operava (art. 328 CO), poiché, nella sua qualità di professionista indipendente, l’accusata non era legata a CIVI 1 con un rapporto di subordinazione. Anzi, le pressioni psicologiche da lei subite non possono nemmeno essere considerate come delle intollerabili imposizioni della parte civile siccome l'accusata aveva la facoltà di decidere in ogni tempo di non più prestare i propri servizi per quel grande magazzino, che, secondo il suo ordine d’idee, non rispettava i principi primordiali del commercio, le strategie di vendita e non tutelava a sufficienza i suoi collaboratori, interni o esterni che fossero.
6. Per quanto attiene alla commisurazione della pena va detto che non è può essere ignorata la sofferenza patita dall’accusata, così come neppure il fatto che lo scritto del __________ (inviato a più persone rispetto a quelle indicate nel DA) aveva anche lo scopo di porre fine ad un atteggiamento, ad una maniera di porsi (o di non porsi) del direttore del __________ di __________ che a ACCU 1 faceva molto male. L’accusata ha ribadito al dibattimento di aver sempre lavorato bene e che per questo motivo riteneva di non meritare un trattamento così irriguardevole. L’istruttoria dibattimentale infatti ha permesso di meglio comprendere la situazione dell’accusata e di procedere quindi ad una commisurazione della pena a dipendenza (anche) di queste circostanze. Quindi, da un lato occorre tenere conto che l’accusata è recidiva, dall’altro occorre però considerare anche che essa ha scritto le lettere incriminate poiché si trovava in una situazione di evidente disagio (i numerosi scritti ne sono la prova), attestata altresì dai certificati medico-psicologici agli atti. Non va da ultimo dimenticato che al dibattimento l’accusata si è scusata per quanto ha fatto.
7. Per finire, in merito al risarcimento richiesto dalla parte civile, va confermato il rinvio totale di eventuali pretese al foro civile, dove peraltro è già pendente una causa, la cui istruttoria non va ostacolata con questa sentenza, la quale deve limitarsi unicamente agli aspetti penali e non potendo, per evidenti motivi approfondire nel dettaglio eventuali reciproche problematiche civili;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2297/2008 del 23 giugno 2008.
Condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 20 ore (5 giorni) da effettuare.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
Conferma il rinvio della la parte civile al foro civile per le pretese di tale natura.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale
fr. 300.-- aumento della tassa di giustizia per motivazione scritta
fr. 600.-- totale