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Incarto
n. DA 2136/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di lesioni semplici qualificate,
per avere, a __________ in data 08.02.2008, nel corso di un litigio inizialmente (solo) verbale poi sfociato in reciproche vie di fatto, eccedendo al termine della zuffa i limiti della (propria) legittima difesa, colpito con una forca (a tre punte) alla coscia sinistra il fratellastro LESA 1, negli istanti in cui questi gli stava ingiustamente scagliando addosso dei sassi, con la conseguenza che alla vittima furono cagionate le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 06.05.2008 dell’Ospedale __________ di __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP combinato con l’art. 16 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno 2008 n. 2136/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
1'800.- (milleottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote di fr. 90.-
(novanta) - (artt. 34 e segg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CP).
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ed inoltre 4. Ordina la confisca e la distruzione della forca (a tre punte con manico in legno) sequestrata in data 08.02.2008 (art. 69 cpv. 2 CP).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 giugno 2008;
indetto il dibattimento in data 21 ottobre 2008, al quale ha presenziato l’accusato accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 11 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale in via principale, chiede la piena assoluzione dell’accusato per legittima difesa e, in via subordinata, se ritenuto colpevole, che l’accusato vada mandato esente da ogni pena in applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1 È l’accusato autore colpevole di lesioni semplici qualificate?
1.2 Il reato è giustificato da una situazione di legittima difesa esimente (art. 15 CP)?
1.3 Ci si trova confrontati ad un caso di legittima difesa discolpante (art. 16 CP)?
2. In caso di risposta affermativa ad uno dei quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena può beneficiare della sospensione condizionale?
4. Chi deve sopportare gli oneri processuali?
5. Dev’essere confermato l’ordine di confisca e di distruzione della forca sequestrata in data 08.02.2008?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, nè ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 123 cifra 2 cpv. 1 CP; 15 e 16 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici qualificate, ex art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP in correlazione con l’art. 16 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2136/2008 del 6 giugno 2008, con la precisazione che i fatti si sono svolti il 07.02.2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr. 900.00 (novecento);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale