Incarto n.
10.2008.249

DA 2233/2008

Bellinzona

29 ottobre 2008

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 senza contratto di lavoro

(difeso da: DI 1)

 

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (09.04.1994) e __________ (11.05.1997), e per essi all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza cautelare 15.09.2005 del Pretore del Distretto di Lugano, così da essere in arretrato per complessivi fr. 63'140.-- per il periodo 01.08.2006 – 31.05.2008;

 

                                        fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;

 

                                        reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2233/2008 di data 23 giugno 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

 

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 230.- (duecentotrenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 20'700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni.

                                 2.     Alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni.

                                 3.     Al versamento alla parte civile CIVI 1, Servizio recuperi, dell'importo di fr. 63'140.-, a titolo di risarcimento.

                                 4.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi (ai sensi del vCPS) decreta nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 19.08.2003, ma ne prolunga di 1 (uno) il periodo di prova.

                                 5.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

 

 

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, la rappresentante CIVI 1, mentre il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                                la parte civile, che conferma la propria pretesa ed il difensore, che chiede il proscioglimento del proprio assistito, esprimendo subordinatamente, in caso di condanna, l’accordo all’esecuzione di lavori di pubblica utilità;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

 

                                 3.     L’accusato è tenuto a risarcire l’USSI e se sì in quale misura?

 

                                 4.     Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 18 mesi decretata nei suoi confronti dalla Assise correzionali il 19.08.2003 e se sì a quali condizioni?

 

                                 5.     Chi sopporta gli oneri processuali?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

 

 

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto:

 

                                   

1.     Secondo l’art. 217 cpv. 1 CP chiunque non presta gli alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. Si tratta di un delitto detto di omissione, i cui elementi oggettivi costitutivi sono l’esistenza di un obbligo di mantenimento e il mancato rispetto dello stesso. L’onere da effettuare corrisponde al versamento di un contributo alimentare fondato sul diritto di famiglia, in base ad un rapporto di filiazione o ad un matrimonio. L’obbligo al pagamento deve essere determinato tenuto conto degli estremi particolari di ogni singolo caso; per essere punibili, non è necessario che vi sia una specifica decisione del giudice civile, essendo infatti già censurabile il comportamento di chi non rispetta le incombenze di padre e/o di marito imposte dal Codice civile. Se poi, come nel caso specifico, una sentenza esiste, l’Autorità penale non può nemmeno effettuare ulteriori apprezzamenti sul calcolo del contributo, essendo vincolata a questa decisione civile, che, cresciuta in giudicato, deve essere ritenuta accettata dal debitore e funge da base per il procedimento penale (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, tomo I, pag. 850; DTF 106 IV 36 ss.). Quanto appena indicato vale anche se, in base ai dati a disposizione al dibattimento, il Giudice penale sarebbe giunto a conclusioni diverse da quelle sancite dal Pretore civile. Per precisione va poi osservato che non è necessario disporre di una decisione di merito e finale (sentenza di divorzio), essendo sufficiente un semplice decreto cautelare, una decisione di separazione, una convenzione approvata dalla Commissione tutoria regionale oppure una risoluzione emessa in ambito di misure a protezione dell’unione coniugale, come nella fattispecie.

 

 

2.     Nel caso in esame, la base delle rivendicazioni della parte querelante, che ha anticipato gli alimenti in luogo e vece dell’accusato moroso, consiste in una sentenza del 15 settembre 2005, cresciuta in giudicato ed emanata in ambito di misure a protezione dell’unione coniugale. In virtù di quest’ultima decisione, l’imputato è stato condannato a corrispondere mensilmente, nelle mani della madre __________, un contributo alimentare per i figli __________ e __________ di fr. 1'110.-- (per ciascun figlio), oltre che di fr. 677.-- per la moglie. Questa sentenza è già stata oggetto di una causa penale per il medesimo reato di cui alla presente procedura ed è sfociata in una condanna il 14 marzo 2007; per cui oggi l’accusato è da ritenere un recidivo specifico (v. estratto casellario AI 14).

 

 

3.     Come accennato, per rimproverare al debitore alimentare d’aver violato i suoi doveri ai sensi dell’art. 217 CP, deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado di farvi fronte economicamente. La giurisprudenza e la dottrina che la interpreta sono infatti unanimi nel riconoscere che non è punibile unicamente chi ha posseduto i mezzi per onorare i contributi e non li ha forniti, ma è sufficiente che il debitore abbia teoricamente potuto versare di più rispetto a quanto effettivamente elargito (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852; DTF 114 IV 124 consid. 3b). Si tratta, questa, di un’applicazione, mutatis mutandis, dei principi validi in diritto civile per la commisurazione del contributo alimentare, applicabili per quei genitori che sono in una situazione finanziaria disastrata. Secondo questa giurisprudenza, infatti, chi versa in condizioni difficili non è automaticamente esonerato dal pagamento dei contributi. Per esserlo deve anche dimostrare di avere messo in atto tutto quanto necessario per raggiungere una migliore situazione economica, che gli permetta di far fronte perlomeno in parte alle spese correnti e a quelle riferite ai suoi figli.

 

 

4.     L’accertamento di questo presupposto ipotetico avviene tenuto conto delle concrete possibilità oggettive della persona interessata con la precisazione che, in ogni caso, tutte le maggiori entrate che il padre/marito dovesse percepire costituirebbero un bene impignorabile per gli altri creditori e potrebbero quindi essere destinate agli alimenti dei figli. Per cui, anche se l’interessato, come nella fattispecie, si trova in una situazione di carenza beni, l’eccedenza dal minimo vitale non sarebbe utilizzata per far fronte ai debiti attestati dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, ma rimarrebbe a disposizione della famiglia (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852; Rep 1985, pag. 92) o a chi ha pagato in suo luogo e vece. Di conseguenza, nella misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il debitore non ha ottenuto i mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve esaminare se egli avesse potuto averli e meglio se egli ha messo in atto tutto quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi sufficienti (DTF 126 IV 134 consid. 3a/cc), se il debitore avesse potuto lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività più lucrativa, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto disporre (Bernard Corboz, op. cit., pag. 854). In altre parole il debitore non può validamente addurre al processo che, anche se lavorasse, i figli non beneficerebbero comunque di entrate in quanto sussistono ulteriori creditori e attestati di carenza beni.

 

5.     ACCU 1 è un trentottenne cittadino svizzero. È il secondo di due figli e proviene da una famiglia molto benestante e nota per il famoso e prestigioso marchio dell’orologeria Svizzera di fama mondiale. È nato e cresciuto nel __________ e ha vissuto un’infanzia agiata.

       Negli studi, dopo le scuole dell’obbligo, ha ottenuto un diploma commerciale con la specializzazione in informatica. Si è poi iscritto all’università di Ginevra alla facoltà di economia, carriera che ha però interrotto per dedicarsi ad un’attività imprenditoriale di tipo finanziario. Questo progetto non è però andato a buon fine, ritenuto che la società da lui co-diretta è crollata nel 1995, comportando per lui non poche difficoltà e perdite di diversi milioni di franchi. La vicenda ha coinvolto anche l'Autorità penale che ha per finire condannato il suo ex socio. Le vicissitudini negative non sono tuttavia terminate con questi eventi, ritenuto che, successivamente e meglio dal 1998 al 2000 è stato impiegato come gestore patrimoniale per una società (la HPB Financial Services Ltd, ora fallita) che si occupava di transazioni finanziarie e commerciali, di divise, e d'amministrazione patrimoniale. In questo contesto, nel corso dell’anno 2000, lui è stato lui arrestato, subito licenziato e per finire condannato nel mese d’agosto del 2003 dalla Corte d’assise correzionale di Lugano per appropriazione indebita e per falsità in documenti (AI 14).

 

 

6.     Sulla sua vita privata va precisato che l’accusato si è sposato nel 1992 con __________, dalla quale ha, come detto, avuto 2 figli. Ad un certo punto la loro convivenza si è interrotta e, il 7 giugno 2004, la moglie si è rivolta alla Pretura di Lugano per ottenere la separazione dal marito e gli alimenti per i figli. Per finire, è stata emanata la sentenza del 15 settembre 2005 di cui si è detto sopra. Ora, da questa decisione si evince che l’accusato, fintanto che viveva con la moglie, ha sempre condotto una vita all’insegna del grande lusso, caratterizzata (quando era attivo presso la __________) da elevati introiti accertati con certificato di salario (fr. 13'000.-- mensili), da costosi viaggi, da veicoli prestigiosi, da ville e da servizi di ogni genere. Questo tenore di vita lo ha mantenuto anche dopo la perdita del posto di lavoro avvenuta nell’anno 2000 ed anche successivamente al suo arresto ed alla sua condanna, avvenuta nel 2003. Lo ha mantenuto per tutto il tempo in cui viveva con la moglie, anche dopo le vicissitudini penali: come indicato nella decisione del Pretore, dopo l'arresto “non ha più svolto un’attività lucrativa”. In maniera  inspiegabile, nonostante le (gravi) perdite economiche patite a causa dell’assenza di una salario effettivo (nella sentenza civile si legge pure che non ha fatto capo alle indennità LADI) e le vicissitudini penali da lui subite, ACCU 1 è sempre riuscito a far fonte a tutte le ingenti spese di vitto ed alloggio, suo e della famiglia.  I fondi a cui ACCU 1 attingeva non sono però mai stati identificat, né è stata chiarita la loro esatta provenienza:  lui stesso ha dichiarato di avere alimentato i bisogni suoi e della famiglia “grazie a prestiti concessigli dal padre” (vedi sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 15 settembre 2005 pag. 5), senza però comprovare nulla di concreto in tal senso. In ogni caso, indipendentemente dall'agiatezza in cui viveva all'epoca della convivenza con la moglie, dall’estratto UEF di Lugano si evince che già a quel tempo non era solito saldare le pendenze di terzi, visti i precetti esecutivi datati 1996-2000.

 

       Inoltrata la causa da parte della moglie alla Pretura del Distretto di Lugano (il 7 giugno 2004), la “disponibilità” economica dell’accusato nei confronti della famiglia è radicalmente mutata ed egli si è improvvisamente opposto al pagamento dei contributi alimentari fatti valere dalla moglie. Nel contenzioso citato il qui accusato ha argomentato di non poter pagare siccome  non disporrebbe di “entrate proprie da attività lavorativa”.  Questa obiezione non è però stata presa in considerazione dal Giudice civile, il quale, indipendentemente da quanto asserito da ACCU 1, ha giustamente concluso che, contrariamente agli obblighi imposti dal Codice civile, non si è sufficientemente attivato per la ricerca di un posto di lavoro, fatta eccezione per una timida trattativa con una società con sede a Taiwan che gli proponeva un impiego quale rappresentante, in realtà mai ottenuto. Nella sentenza, facendo riferimento alle responsabilità assunte con il matrimonio, il Pretore ha infatti rimproverato l’accusato di non essersi impegnato a trovare un’attività lavorativa confacente alle proprie possibilità, effettuando (a giusto titolo) una valutazione basata sulle sue potenzialità per conseguire un reddito (v. STF 128 III 5).

 

7.     Al dibattimento la difesa ha giustificato il mancato pagamento dei contributi oggetto del decreto d’accusa (il cui importo, ridotto a norma delle disposizioni cantonali vigenti, non è contestato) in base alla sua dichiarata personale situazione finanziaria (ormai nota), caratterizzata da una lunga serie di atti esecutivi e attestati di carenza beni. Questa circostanza, in realtà tutt’altro che nuova (le medesime argomentazioni erano state sollevate nel 2004 dall’accusato nell’ambito della causa civile, inc. DI.2004.616), gli precluderebbe la possibilità di rinvenire qualsiasi opportunità lavorativa. Ora, al proposito va osservato che se, da un lato, si può comprendere che l’estratto dell’Ufficio esecuzioni fallimenti dimostra una situazione economica tutt’altro che confortante (sicuramente un pessimo biglietto da visita per una professione di direttore come quella da lui ricercata) dall'altro é altrettanto innegabile che l’accusato è una persona ancora giovane, in buono stato di salute, colta, laureata, dinamica, spigliata, che conosce le lingue e quindi sicuramente in grado di effettuare un’attività lucrativa più redditizia, ancorché meno dirigenziale. Quello che si deve rimproverare a ACCU 1 è che, nonostante i chiari rimproveri mossigli dal primo Giudice civile, non ha intrapreso quanto possibile per migliorare la propria redditività, limitando le sue ricerche a posti di lavoro di alto livello dirigenziale, escludendo tutte le categorie lavorative inferiori, che, seppur più umili, potrebbero comunque essere fruttifere.

 

       Così come all’epoca in cui si era separato dalla moglie, per sua espressa ammissione, l’accusato non ha praticamente cercato né effettuato nessun lavoro, fatta eccezione per un breve periodo come cameriere a Ginevra  presso l’esercizio pubblico della sorella e per dei rapporti con una non ben definita società austriaca denominata “Departement 3 Communication GmbH”, che sarebbe disposta ad assumerlo come direttore e rappresentante. Lo si ricorda, già al Pretore di Lugano erano state prospettate possibilità come questa in relazione ad una società di Taiwan, che sono anch'esse rimaste al livello del puro parlato. Sia quel che sia, con la società di Salisburgo i contatti durano da più di 6 mesi e, a tutt’oggi, ACCU 1 non avrebbe ancora ottenuto nessun utile e solo dei rimborsi spese.

 

 

8.          Si deve quindi forzatamente concludere che sono perfettamente realizzati i presupposti previsti dalla legge per il reato di trascuranza degli obblighi alimentari, ritenuto che non si può di certo asserire che l'accusato abbia fatto il possibile per far fronte ai propri debiti. Anzi la posizione del ACCU 1 deve essere considerata ancora meno comprensibile, siccome non ha nemmeno la necessità di far fronte alle proprie spese personali, ritenuto che i viaggi di lavoro li paga la società austriaca e quelli personali la sua famiglia, che vive a Montecarlo. La pigione per l’appartamento da lui occupato, di fr. 1'100.—mensili, viene infatti pagata dalla madre, l’arredamento dello stesso appartiene alla famiglia e per gli spostamenti egli utilizza (gratuitamente) l'Audi A2 della madre. Suo padre invece (che non è disposto a far fronte ai debiti del figlio) pagherebbe il canone locativo (di fr. 2'500.-- al mese) della villa in cui vivono la moglie e i figli. Queste circostanze aggravano la  posizione penale dell'accusato, che, per citare due dettagli (che lo stesso non ha apprezzato), vive in un appartamento in Collina d'Oro con vista sul lago e al processo si è presentato con un orologio pregiato (anche questo un regalo di famiglia). Per questi motivi é innegabile che la sua possibilità di conseguire un utile risulta essere facilitata rispetto a quella di un debitore usuale, che deve far fronte da solo e interamente ai propri oneri correnti di vitto e alloggio.

 

9.          L’accusato si è per finire dimostrato reticente anche nell’intrattenere contatti e nel fornire spiegazioni all’Ufficio anticipo alimenti, a cui ha effettuato unicamente versamenti di restituzione assai esigui. Gli ultimi (e unici) versamenti sono avvenuti nel 2006 con due rate, l’una di fr. 5'000.--, l’altra di fr. 10'000.--. La parte civile, rappresentata da __________, che ha seguito il caso fin dall’inizio, ha dichiarato che i silenzi dell’accusato sono stati interminabili e che i pagamenti in rimborso sono avvenuti in maniera limitata. Dei versamenti, ancorché fossero stati d’esiguo importo, sarebbero stati apprezzati e, se effettuati, sarebbero pure stati utili per una commisurazione della pena favorevole all’accusato per questa sentenza. Si deve invece dar atto che, anche da questo profilo, l’atteggiamento assunto dall’accusato è da considerare tutt’altro che attenuante.

Certo, il referto peritale del 26.10.2007 versato agli atti dalla difesa, redatto dalla __________, attesta che l’accusato soffre di un disturbo depressivo provocato da una sensazione di sfiducia in sé stesso e caratterizzato da un’incapacità ad elaborare e risolvere i propri problemi: questa patologia non è comunque tale da giustificare il suo atteggiamento completamente passivo nella ricerca di un posto di lavoro e nel pagamento di contributi a favore dei figli. Infatti la citata psicologa, nel suo referto ha attestato che, indipendentemente dalle problematiche riscontrate, il paziente non versa in “uno stato depressivo tale da impedire un’attività lavorativa”. Per di più, indipendentemente da ciò, l’accusato non ha nemmeno dimostrato di avere seguito ulteriori cure per migliorare la sua posizione, limitandosi a produrre al dibattimento un rapporto redatto dopo soli tre incontri nell’arco di un mese e datato di un anno fa.

 

visti                                   gli artt. 217 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2233/2008 del 23 giugno 2008;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.  al lavoro di pubblica utilità di 240 (duecentoquaranta) ore da effettuare;

                                        §   l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

 

                                    2.  al versamento alla parte civile Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona (rappr. CIVI 1, Bellinzona) dell'importo di fr. 63’140.--, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

 

                                    3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.--;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di Lugano il 19 agosto 2003, mantenendo inalterato il periodo di prova, già prolungato con sentenza 14.03.2007 di questa Pretura;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

CIVI 1,

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                                                                                                                                        

                                        fr.                     1100.00       totale