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Incarto
n. DA 2372/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto l’autofurgone __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per il periodo __________;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 30 giugno 2008 n. 2372/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 luglio 2008;
indetto il dibattimento 11 novembre 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 29 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste __________ , __________, __________, in __________, divorziato, cameriere, non parente, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura; viene interrogato con l’ausilio dell’interprete;
il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca;
assegna le tasse e le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80425),
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, Strassenverkehrsamt, Lessingstrasse 33, 8090 Zürich,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 260.-- testi
fr. 560.-- totale