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Incarti
n. 10.2008.233
DA 170/2008 DA 1990/2008 |
Bellinzona
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In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire nelle procedure penali avviate nei confronti di
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di: ripetuto abuso di carte-chèques o di credito, ripetuta truffa commessa e, in parte, mancata, ripetuta falsità in documenti;
fatti avvenuti a Zurigo, Mendrisio, Chiasso, Lugano e Viganello ed in Italia nel periodo dal 19 marzo 2002 al 3 maggio 2002, a Chiasso, Glattbrugg, Viganello, Lugano ed in Italia nel periodo dal 16 maggio 2002 al 31 maggio 2002, nonché a Chiasso e Glattbrugg, in data 16 maggio 2002, 27 maggio 2002 e 31 maggio 2002;
reati previsti dagli art. 148 cpv. 1, 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. 170/2008 di data 15 gennaio 2008 del AINQ 1 , che propone la condanna dell’accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.—(centoquaranta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 12'600.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Pena interamente aggiuntiva a quella inflittagli dal G.U.P del Tribunale di Como con sentenza 15 febbraio 2005, rispettivamente a quella decretata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino con decreto d’accusa n. 4083/2006 del 30 ottobre 2006.
2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 33'798.80 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
ed inoltre
prevenuto colpevole di: grave infrazione alle norme della circolazione;
fatti avvenuti a Paradiso il 31 dicembre 2007;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 1990/2008 di data 2 giugno 2008 del, , che propone la condanna dell’accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.--(centotrenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'800.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni interposte tempestivamente dall’accusato in data 17 gennaio 2008, rispettivamente in data 11 giugno 2008;
considerato che, giusta l’art. 207 cpv. 1 CPP, il decreto d’accusa formalizza il deferimento dell’accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quanto il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore;
che la competenza della Pretura penale è regolata nel senso di quanto sopra dall’art. 41 LOG;
che la pena complessiva proposta dall’accusa è pertanto di 150 aliquote giornaliere, che si vanno ad aggiungere a quella di cui al decreto d’accusa n. 4083/2006 di data 30 ottobre 2006, confermata da questa Pretura con sentenza 16 agosto 2007, regolarmente cresciuta in giudicato dopo essere stata invano impugnata sino al Tribunale federale;
che di conseguenza la fattispecie esula dalla competenza di questo giudice;
che gli atti vanno quindi ritornati al Ministero pubblico, affinché proceda all’emanazione di un atto d’accusa ai sensi degli art. 199 e segg. CPP;
pronuncia: 1. E’ accertata l’incompetenza della Pretura penale.
§ Alla crescita in giudicato di questo giudizio gli atti saranno ritrasmessi al Ministero pubblico, affinché proceda nei suoi incombenti.
2. Il dibattimento fissato per il 15 luglio 2008 è annullato (inc. 10.2008.29).
3. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
4. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.