Incarto n.
10.2008.305

DA 2744/2008

Bellinzona

4 dicembre 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                        per aver condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16 ottobre 2007 per un periodo indeterminato;

 

                                        fatti avvenuti a __________ l’11 marzo 2008;

 

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 agosto 2008 n. 2744/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’400.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 80.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 giorni (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 12 mesi, decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ in data 24 gennaio 2008, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 agosto 2008 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento 4 dicembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale non contesta i fatti evidenziando comunque la buona fede del suo assistito. Chiede una riduzione sia della pena pecuniaria, tanto per l’ammontare delle aliquote quanto per l’importo delle stesse, sia della multa, in considerazione della precaria situazione finanziaria. Protesta tasse, spese e ripetibili;

 

sentito                               da ultimo l’accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi decretata nei suoi confronti il 24 gennaio 2008 dalle Assise correzionali di __________, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2744/2008 del 4 agosto 2008,

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.-- (seicento);

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il 24 gennaio 2008, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

 

 

respinge                           la richiesta di ripetibili;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       600.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      850.00       totale