Incarto n.
10.2008.315

DA 2699/2008

Bellinzona

27 novembre 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

 

prevenuta colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con una vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 130 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;

 

                                        fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 29 febbraio 2008;

 

                                        reato previsto dall’art. dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr. 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 4 agosto 2008 n. 2699/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 750.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 15’000.--;

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’100.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2008 dall’accusata;

 

indetto                               il dibattimento 27 novembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentito                               il difensore, il quale non contesta la legittimità della riduzione del limite di velocità, né il rilevamento della velocità, né che siano dati i presupposti oggettivi di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr. Per contro, egli contesta, in applicazione della sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008, che nel caso di specie sia dato l’elemento soggettivo del reato ascritto alla sua cliente. In effetti, l’unico rimprovero che le può essere mosso è quello di non avere visto il cartello che limitava provvisoriamente la velocità a 80 km/h, ciò che, tenuto conto delle condizioni della strada, del tempo e del traffico, costituisce soltanto una negligenza lieve. La difesa chiede pertanto di derubricare il reato in infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, comminando una multa di fr. 60.-- (cifra 303.3 dell’allegato dell’OMD), prescindendo dal prelievo di tasse e spese. In via subordinata, chiede una sensibile riduzione sia delle aliquote giornaliere, tenuto conto delle particolarità del caso concreto, sia dell’ammontare delle stesse a fr. 370.--, preso atto della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, nonché una limitazione del periodo di prova a 2 anni. Protesta tasse, spese e ripetibili;

 

sentita                               da ultima l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        1.1.  Trattasi di infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autrice colpevole di:

                                        grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2699/2008 del 4 agosto 2008;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 370.-- (trecentosettanta), per un totale di fr. 3’700.-- (tremilasettecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 1’000.-- (mille);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

 

 

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1400.00       totale