Incarto n.
10.2008.321

DA 2834/2008

Bellinzona

16 dicembre 2008

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1  ,

difesa da: DI 1

 

prevenuta colpevole di         soppressioni di documento,

                                        per avere, a __________, il 17 febbraio 2004, presso la sede del “__________”, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, rispettivamente di nuocere al patrimonio altrui, approfittando di un attimo di distrazione del consulente bancario, sottratto ed occultato la “Distinta patrimoniale” del proprio ex convivente (CIVI 1) che il “__________” aveva elaborato il medesimo giorno “per uso interno” in previsione di una sua possibile visita in banca, documento di cui l’accusata non aveva diritto di disporre e che ha poi prodotto in copia - per il tramite del proprio legale italiano - nell’ambito di una causa civile relativa a pretesa di contributi alimentare per la figlia, vertenza che la opponeva al suo citato ex convivente dinanzi al Tribunale di __________;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 254 cpv. 1 CPS;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 5 agosto 2008 n. 2834/2008 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 16’200.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 180.- cadauna (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 3’000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 agosto 2008 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento 16 dicembre 2008, al quale hanno partecipato il difensore, la parte civile, assistita dal suo patrocinatore, mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 2 ottobre 2008, non è comparsa, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa;

 

prospettate                        all’accusata, ai sensi dell’art. 250 cpv. 1 CPP, l’accusa per i titoli di reato di furto (art. 139 CPS), subordinatamente di furto di lieve entità (art. 172ter CPS) e di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CPS), ai danni della parte civile e/o della banca;

 

preso atto                          dell’istanza di risarcimento delle pretese di parte civile di data odierna;

 

proceduto                          all'esame della parte civile e all’audizione di un teste, rinunciando a quella dell’altro teste;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale rileva come sia assodato che sia stata l’imputata a portare fuori dalla banca la distinta patrimoniale in questione. Per quanto concerne la qualifica del reato, egli ritiene che non siano applicabili né l’art. 254 CPS prospettato dall’accusa, né l’art. 141 CPS. Nella fattispecie si tratta infatti di un furto ai sensi dell’art. 139 CPS, ritenuto che il documento è stato sottratto con inganno. A suo avviso, l’art. 172ter CPS non è applicabile, in quanto il danno potenziale è elevato ed il documento potrebbe finire in mani sbagliate (fisco italiano). Egli chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa, con la mutata qualifica giuridica del reato, e l’accoglimento della domanda di risarcimento danni;

 

sentito                               il difensore, il quale, pur riconoscendo che vi sono diversi indizi convergenti che inducono a credere che sia stata la sua assistita a sottrarre il documento in questione, rileva come vi sia un grosso dubbio irrisolto. Non è infatti possibile che il funzionario di banca non si sia accorto immediatamente della mancanza dell’unico documento nella mappetta. Egli contesta che sia un danno quello di mettere in regola la propria situazione fiscale. Inoltre il documento è stato ritornato dal Tribunale italiano e non è più stato utilizzato nella successiva procedura civile. Per quanto riguarda la qualifica giuridica sottolinea l’inapplicabilità dell’art. 254 CPS alla presente fattispecie. Per le altre ipotesi di reato, egli rileva come non vi sia una querela della parte civile. Una volta stampata, la distinta patrimoniale è infatti automaticamente di proprietà del titolare del conto. L’ipotesi di furto a carico della banca non regge, in quanto non c’è alcun danno patrimoniale per la stessa. Egli chiede pertanto l’integrale proscioglimento della sua assistita. Per quanto concerne le pretese di risarcimento non ne contesta l’ammontare, ma la legittimità, in quanto la parte civile non ha impugnato il decreto d’accusa;

 

sentito                               in replica il patrocinatore della parte civile, il quale ribadisce la propria posizione, rilevando come per la querela non conti la qualifica giuridica, ma il complesso di fatti addotti;

 

sentito                               in duplica il difensore, il quale si riconferma nelle proprie allegazioni e domande;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di:

                                        1.1.  Soppressioni di documenti,

                                        1.2.  Furto,

                                        1.3.  Furto di lieve entità,

                                        1.4.  Sottrazione di una cosa mobile,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con istanza di data odierna?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto:

 

                                 1.     ACCU 1, cittadina italiana, nata a __________ il 25 marzo 1963 e residente a __________, è nubile.

                                        Nel 1988 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di __________.

                                        Dal 1993 è iscritta all’albo degli avvocati in Italia ed esercita la professione sia nell’ambito del diritto civile sia in quello penale, dapprima come associata e poi dal 2000 quale titolare di uno studio legale a __________, nel quale lavorano 2 collaboratori (1 avvocato e 1 praticante) e 2 segretarie. Ella dispone pure di un ufficio presso la sua abitazione a __________.

 

                                        Verso la metà degli anni ’90 la prevenuta ha conosciuto CIVI 1, di professione medico dentista. Fra i due è iniziata una relazione sentimentale, che è sfociata in una convivenza nel 1997/1998, in un primo momento a __________ presso l’abitazione del dott. CIVI 1 e, in seguito, poco dopo la nascita della loro figlia __________ (30 marzo 2000), presso l’abitazione dell’avv. ACCU 1 a __________.

 

                                        Con il trascorrere del tempo i rapporti all’interno della coppia si sono progressivamente deteriorati, in particolare a causa di divergenze su questioni riguardanti la gestione della bambina. Nel mese di luglio 2004 l’imputata ha deciso di cambiare la serratura della sua abitazione, interrompendo così definitivamente la convivenza con la parte civile.

 

                                 2.     Fra i due ex conviventi è sorta un’annosa lite, sfociata in vari procedimenti giudiziari di fronte alle autorità italiane, aventi per oggetto all’affidamento della figlia, l’esercizio della potestà, il diritto alle relazioni personali e l’obbligo di mantenimento a carico del padre.

 

                                        Per quanto qui di rilevanza, in data 10 ottobre 2006, la madre, per il tramite del proprio legale italiano, ha depositato presso il Tribunale ordinario di __________ un ricorso, con il quale ha postulato la condanna del padre al pagamento di un contributo di mantenimento per la figlia (cfr. AI 3, doc. 4), producendo agli atti un documento denominato “Distinta patrimoniale”, allestito il 17 febbraio 2004 dal __________, concernente una relazione patrimoniale intestata al dott. CIVI 1 (cfr. AI 1, doc. 2).

 

                                        Il ricorso è stato notificato in data 8 gennaio 2007 al dott. CIVI 1, il quale, dopo averlo letto ed averne discusso con il proprio legale italiano, si è persuaso che la sua ex convivente aveva versato agli atti un documento originale del citato istituto bancario.

 

                                        Essendo certo di non essersi recato in banca il 17 febbraio 2004 (l’ultima sua visita era stata nell’ottobre 2003, mentre la successiva è stata nell’ottobre 2004) e rammentando che nessuno, tranne lui e sua madre, disponeva della procura su quella relazione bancaria, il dott. CIVI 1, in data 16 gennaio 2007, si è presentato presso la succursale di __________ del __________ intenzionato ad ottenere chiarimenti sulle modalità con cui l’atto, strettamente confidenziale e personale, era entrato nelle mani dell’imputata, persona completamente estranea al conto in questione, nonostante la relazione sentimentale ormai conclusasi. I suoi consulenti, appreso quanto accaduto, dopo aver avviato delle verifiche interne, lo hanno convocato nuovamente il 23 gennaio 2007 per fornirgli una spiegazione. Dai loro accertamenti è emersa la conferma che il denunciante non era effettivamente giunto in banca il giorno incriminato. Per contro vi erano tracce inconfutabili di una visita da parte della prevenuta proprio in quella data per trattare questioni relative ad una relazione bancaria che ella deteneva presso l’istituto di credito sin da prima della convivenza con il dott. CIVI 1. Non è tuttavia stato loro possibile capire come l’avv. ACCU 1 sia potuta entrare in possesso della “Distinta patrimoniale”.

 

                                 3.     Il 23 marzo 2007 il dott. CIVI 1, dopo aver riflettuto su quanto comunicatogli dalla banca e sul fatto che il consulente di riferimento per il suo conto era lo stesso di quello della ex compagna, ha deciso di sporgere, tramite il proprio legale, denuncia penale contro ignoti per i titoli di soppressioni di documenti ai sensi dell’art. 254 CPS e violazione del segreto bancario ai sensi dell’art. 47 LBCR, sospettando che la citata distinta patrimoniale, documento che per precisi accordi non doveva uscire dalla banca, fosse stata trafugata dalla sua ex compagna, la quale, a sua volta, poteva averla ottenuta soltanto dalle mani di un funzionario dell’istituto bancario.

                                        Il denunciante si è costituito parte civile (cfr. AI 1).

 

                                 4.     Nell’ambito dell’inchiesta avviata dal magistrato inquirente è risultato che, come accennato, al momento dei fatti, tanto la parte civile, quanto l’accusata, erano clienti della filiale di __________ del __________.

                                        I due ex conviventi non hanno mai avuto procura e/o diritto di firma sulla relazione bancaria dell’altro. Per contro, la madre del dott. CIVI 1, ottantenne e non più in grado di guidare, disponeva della procura sul conto del figlio.

                                        Entrambi i clienti avevano presso l’istituto bancario un cosiddetto “fermo banca” per la loro corrispondenza. Ciò significava che tutta la corrispondenza bancaria veniva trattenuta dall’istituto e mostrata loro soltanto quando si recavano in banca. Questa modalità è adottata dalla maggior parte della clientela estera, essenzialmente per ragioni di discrezionalità. In effetti, qualora la documentazione bancaria fosse trasmessa all’estero, rischierebbe di essere intercettata da terzi e/o dalle autorità fiscali, ciò che il cliente in genere non desidera.

                                        Se un cliente ha un “fermo banca”, sulla corrispondenza a lui destinata vi è la sigla “ret”.

 

                                        Né la parte civile, né l’imputata, prendevano quindi con sé la corrispondenza bancaria, specie gli estratti patrimoniali relativi ai loro conti. I funzionari dell’istituto di credito facevano firmare loro una cosiddetta dichiarazione di “scarico” dopo che avevano esaminato la documentazione. Con la sottoscrizione, i titolari di conti, come era il caso per il dott. CIVI 1, autorizzano altresì la banca a distruggere la documentazione visionata. Altri clienti, come era invece il caso per l’accusata, la prendono in consegna, depositandola però in una cassetta di sicurezza presso l’istituto bancario.

 

                                        Dall’istruttoria è poi emerso che la maggior parte delle volte il dott. CIVI 1 e l’avv. ACCU 1, fintanto che sono stati conviventi, si recavano assieme in banca per visionare la corrispondenza trattenuta e l’estratto patrimoniale dei loro investimenti. Di regola essi preannunciavano telefonicamente la loro visita al loro consulente o, in sua assenza, ad un suo collega. L’avviso veniva fatto da uno solo di essi, a volte dalla parte civile, a volte dalla prevenuta. Il consulente preparava così la documentazione concernente le rispettive relazioni bancarie e, in particolare, stampava la distinta patrimoniale delle singole relazioni da mostrare loro.

                                        Quando essi giungevano in banca, visto il rapporto di fiducia instauratosi ed il fatto che erano uniti sentimentalmente, venivano fatti accomodare nella medesima saletta, dove venivano loro consegnati i rispettivi dossier, affinché ognuno potesse esaminare la propria posizione alla presenza del consulente. Essi erano in linea di massima a conoscenza dei reciproci investimenti, tanto che capitava che discutessero assieme delle loro “performances” e delle opzioni future (cfr. verbale di interrogatorio 21 aprile 2008 della parte civile, verbali di interrogatorio 23 aprile 2008 dei testi __________ e __________ e verbale di interrogatorio 3 giugno 2008 dell’accusata).

 

                                        Le indagini hanno permesso poi di accertare che la distinta patrimoniale che qui interessa è stata allestita il 17 febbraio 2004. Essa dà notizia della situazione del patrimonio della parte civile al 16 febbraio 2004, riporta la sigla “ret”, la dicitura “solo per uso interno” ed è stata stampata dal signor __________, allora consulente di entrambi gli ex conviventi, o dalla sua segretaria (cfr. verbale di interrogatorio 23 aprile 2008 del teste __________, pag. 3).

 

                                        Gli accertamenti esperiti dalla pubblica accusa, confermati dalle risultanze dibattimentali, hanno infine dimostrato che la parte civile e sua madre - occorre ribadirlo - non si sono presentate il 17 febbraio 2004 alla filiale di __________ del __________ e non hanno mai telefonato in banca per chiedere informazioni circa lo stato del loro patrimonio al 16 febbraio 2004.

                                        Per contro, l’avv. ACCU 1 si è recata presso il suddetto istituto bancario proprio il 17 febbraio 2004, dove ha svolto delle operazioni con i propri titoli, ha avuto accesso alla propria cassetta di sicurezza e ha ricevuto in visione la sua corrispondenza (cfr. verbale di interrogatorio 23 aprile 2008 del teste __________, pag. 4, verbale di interrogatorio 3 giugno 2008 dell’imputata, pag. 5).

 

                                 5.     Versioni discordanti sussistono invece circa le modalità ed il frangente in cui la “Distinta patrimoniale” è giunta nelle mani della prevenuta.

 

                                        Il consulente __________ ha escluso in maniera categorica di averla intenzionalmente consegnata all’accusata. In primo luogo poiché quest’ultima non disponeva della procura sul conto dell’ex compagno. In secondo luogo, quand’anche un cliente gli avesse chiesto di consegnargli una simile distinta, non gli avrebbe mai rimesso un documento come quello in parola, visto che lo stesso reca il logo della banca ed il nome del cliente. Le distinte patrimoniali che vengono inviate all’estero, su richiesta di un cliente, riportano infatti unicamente il numero del conto. Infine, il documento in questione indica chiaramente che è stato stampato solo per uso interno. A suo avviso, è pertanto possibile che uno dei due conviventi qui parte in causa gli abbia preannunciato la visita del 17 febbraio 2004 e che egli, come era solito fare, abbia predisposto la documentazione di ciascuna relazione patrimoniale, recandosi poi nella saletta con entrambi i dossier. Notando soltanto a q uel momento l’assenza del dott. CIVI 1, egli avrebbe messo da parte l’incarto di quest’ultimo, discutendo con l’avv. ACCU 1 unicamente della sua posizione. Non avendo trovato un’altra spiegazione plausibile circa il modo in cui l’accusata sia entrata in possesso del documento, egli ha pertanto supposto di essersi assentato un attimo durante la discussione, lasciando incustodito il dossier della parte civile contenente anche la distinta patrimoniale, che l’imputata ha così potuto sottrarre a sua insaputa (cfr. verbale di interrogatorio 23 aprile 2008 del teste __________, pagg. 4 e 5).

 

                                        ACCU 1, dal canto suo, ha sostenuto di aver trovato la citata distinta, dopo il 14 luglio 2004, ossia dopo aver cacciato di casa l’ex convivente, in una busta riposta con altri documenti nel cassetto della biancheria intima, mentre stava raccogliendo gli effetti personali da restituire alla parte civile e di averne fatta una copia per sé a futura memoria, prima di riconsegnargliela assieme ai suoi vestiti (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 giugno 2008, pag. 3 e segg.).

                                        Questa versione è stata da lei confermata anche in una dichiarazione all’attenzione del __________, sottoscritta in occasione di un incontro indetto dall’istituto bancario il 22 febbraio 2007 al fine di chiarire la faccenda. Da questo documento risulta che l’avv. ACCU 1 avrebbe trovato la nota distinta tra gli effetti personali del dott. CIVI 1 nel periodo in cui essi ancora convivevano (cfr. AI 11).

 

                                        La parte civile ha recisamente contestato di avere depositato nell’abitazione dell’ex compagna la distinta in questione, in quanto non avrebbe potuto ritirarla, e quindi esserne in possesso, non essendosi recato presso il __________ il 17 febbraio 2004 e non essendoci tornato fino all’ottobre dello stesso anno, quando gli fu ovviamente presentata la situazione patrimoniale aggiornata a quel periodo. Egli ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza soltanto nel corso della causa civile avviata nell’ottobre del 2006 di fronte al Tribunale ordinario di __________. Egli ha infine sostenuto di non aver mai portato in Italia documentazione bancaria relativa al suo conto, poiché quei fondi non erano dichiarati al fisco del suo paese (cfr. verbale di confronto 3 giugno 2008, pag. 4).

 

                                 6.     Nel corso dell’istruttoria, la prevenuta ha ritirato il ricorso presentato di fronte al Tribunale ordinario di __________, in quanto il giudice si è dichiarato incompetente a trattare le rivendicazioni alimentari per la figlia ivi avanzate. Tutto il fascicolo processuale è stato riconsegnato all’accusata, inclusa quindi la nota distinta patrimoniale che, con scritto di data 11 luglio 2008, è stata trasmessa al magistrato inquirente (cfr. AI 25).

 

                                        Successivamente, in data 30 giugno 2008, l’imputata ha avviato una nuova procedura giudiziaria dinnanzi al competente Tribunale dei minorenni di __________ senza tuttavia allegare il documento incriminato (cfr. AI 25).

 

                                 7.     Sulla scorta delle risultanze istruttorie, il Procuratore Pubblico, ha emanato in data 5 agosto 2008 il decreto d’accusa in esame, ritenendo la signora ACCU 1 autrice colpevole di soppressioni di documento.

 

                                        Con scritto di data 18 agosto 2008 l’imputata ha interposto tempestivamente opposizione al decreto d’accusa, dando avvio alla presente procedura.

 

                                 8.     In primo luogo bisogna stabilire il modo in cui la “Distinta patrimoniale” sia finita nelle mani dell’accusata.

 

                                        Dopo attenta ponderazione delle emergenze istruttorie, questo giudice, è giunto al pieno convincimento che l’accusata ha sottratto il citato documento, deliberatamente e senza autorizzazione alcuna, il 17 febbraio 2004 in occasione della sua visita presso la filiale di __________ del __________ all’insaputa del consulente __________.

 

                                        In effetti la versione fornita da quest’ultimo - il cui comportamento in relazione ai fatti in discussione, sia detto di transenna, denota una certa superficialità ed una scarsa professionalità, che hanno favorito la realizzazione della sottrazione - è attendibile, lineare e coerente.

                                        Di contro, quella dell’imputata non è minimamente credibile ed è priva di qualsivoglia riscontro probatorio. Ella si è infatti limitata a ribadire la sua versione, ossia di aver trovato la “Distinta patrimoniale” in un cassetto della biancheria del dott. CIVI 1 nella loro abitazione comune, contestando in modo assolutamente generico di averla sottratta illecitamente nei locali della banca il 17 febbraio 2004 e senza mai confrontarsi direttamente con le dichiarazioni del consulente bancario e della parte civile.

 

                                        Numerosi e convergenti riscontri permettono di giungere a questa conclusione.

 

                                        Come visto in precedenza, è innanzi tutto incontestato che il giorno in cui la citata distinta è stata approntata soltanto la prevenuta si era recata in banca, come pure che la parte civile e sua madre non hanno mai richiesto l’allestimento di detta documentazione, né che hanno autorizzato il loro consulente a consegnarla all’imputata, rispettivamente abilitato quest’ultima in qualsivoglia forma a prenderla in consegna.

 

                                        Pure indiscusso è che il loro consulente non ha mai mostrato o consegnato il dossier concernente la situazione patrimoniale di un ex convivente all’altro, come pure che entrambi non hanno mai portato in Italia documenti relativi ai loro conti bancari (cfr. verbale di interrogatorio 3 giugno 2008 dell’accusata, pagg. 3 e 5, e verbale di confronto 3 giugno 2008, pag. 6).

 

                                        E’ quindi del tutto inverosimile che la prevenuta abbia potuto reperire nella sua abitazione una distinta patrimoniale intestata al __________ stampata proprio il 17 febbraio 2004, attestante lo stato degli investimenti al giorno precedente e recante la sigla “ret” e la dicitura “solo per uso interno”.

 

                                        L’unica spiegazione plausibile è che ella, come ipotizzato dal signor __________, l’abbia sottratta dal dossier del dott. CIVI 1, incautamente lasciato incustodito dal consulente o approfittando di un attimo di distrazione di quest’ultimo.

                                        Il fatto che il funzionario di banca non si sia accorto della sua sparizione nulla muta al riguardo; la distinta patrimoniale faceva infatti parte di un incarto comprendente diversi documenti.

 

                                        A titolo abbondanziale, va infine rilevata l’inconsistente spiegazione con la quale l’avv. ACCU 1 ha tentato di giustificare la contraddizione in cui è incorsa in merito al periodo in cui avrebbe scovato il documento (come visto sopra, di fronte al magistrato inquirente ha riferito di averlo trovato dopo aver chiuso fuori casa l’ex compagno, mentre dalla dichiarazione da lei sottoscritta il 22 febbraio 2007 risulta che l’aveva rinvenuto durante la loro convivenza).

                                        In effetti la prevenuta ha dapprima sostenuto che la stessa è stata allestita dai funzionari della banca e di non ricordarsi il motivo per il quale è stato aggiunto che l’estratto patrimoniale era stato rinvenuto quando conviveva ancora con la parte civile. In seguito l’accusata, incalzata dal Procuratore Pubblico, poiché secondo i funzionari della banca sarebbe stata lei a confermare tale circostanza, ha dichiarato di averla sottoscritta senza dare troppo peso al suo contenuto e di non aver detto nulla riguardo al momento del ritrovamento. A suo dire, sarebbe stato l’istituto bancario a ritenere di doverla completare in quel modo (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 giugno 2008, pag. 3 e segg.).

 

                                        Volere far credere che una persona, per di più avvocato di professione, coinvolta in un’annosa lite giudiziaria con l’ex convivente, abbia sottoscritto alla leggera un simile documento non è serio. Ben più probabile è che ella, conscia delle possibili conseguenze, sottoscrivendo la citata dichiarazione, abbia cercato di crearsi un alibi.

 

                                 9.     Ciò posto, occorre ora determinare se tale comportamento sia perseguibile e punibile penalmente.

 

                                         Come visto, secondo la pubblica accusa, la fattispecie in esame configura il reato di soppressioni di documenti ai sensi dell’art. 254 CPS.

 

                                        All’inizio del dibattimento, questo giudice, così come permessogli dall’art. 250 CPP, ha prospettato alla prevenuta, con l’accordo della difesa e del patrocinatore della parte civile, anche l’accusa per i titoli di reato di furto (art. 139 CPS), subordinatamente di furto di lieve entità (art. 172ter CPS) e di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CPS), ai danni della parte civile, rispettivamente della banca;

 

                               10.     Per l’art. 254 cpv. 1 CPS, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006).

                                        La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte (art. 254 cpv. 2 CPS).

 

                                        Dal profilo oggettivo il reato presuppone l’esistenza di un titolo ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica e di cui l’autore non aveva il diritto di disporre da solo.

                                        Il comportamento punibile consiste nel rendere inservibile il titolo quale mezzo di prova, a discapito di colui che poteva prevalersene. Il modo di procedere è irrilevante; è infatti sufficiente rendere impossibile o molto più difficile l’accesso al documento. L’autore deve quindi distruggerlo, alterarlo, sopprimerlo o sottrarlo. Non basta invece che rifiuti di produrlo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, art. 254, n. 1 e segg.; Markus Boog in: Basler Kommentar, 2a ed., art. 254, n. 3 e segg.).

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                                        L’aspetto soggettivo della fattispecie è composto dall’intenzionalità, che deve comprendere tutti gli elementi costitutivi del reato. In particolare, l’autore deve sapere che l’oggetto del delitto è un documento di cui non aveva la facoltà di disporre da solo e deve avere la volontà di privare l’avente diritto di un mezzo di prova. Inoltre deve agire con l’intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto (Bernard Corboz, op. cit., art. 254, n. 5 e segg.; Markus Boog, op. cit., art. 254, n. 13 e segg.).

 

                                        La distinzione con i reati di cui all’art. 137 e segg. CPS va fatta in base all’aspetto soggettivo. Se l’autore agisce con la volontà di appropriarsi, si applicano quest’ultime norme. In tal senso, appropriarsi illecitamente di un documento al fine di utilizzarlo quale mezzo di prova contro l’avente diritto rappresenta un furto e non una soppressione di documento (Markus Boog, op. cit., art. 254, n. 18).

 

                                        Nel caso specifico, la prevenuta ha sottratto, senza il consenso dell’avente diritto, la “Distinta patrimoniale”, non con l’intento di sopprimere un documento probatorio, bensì con quello di appropriarsene per eventualmente potersene servire in futuro quale mezzo di prova (cosa che ha poi effettivamente fatto, versandola agli atti della procedura civile intentata contro il dott. CIVI 1).

 

                                        In tali circostanze è quindi esclusa l’applicazione dell’art. 254 CPS. Non è dunque necessario analizzare ulteriormente la questione.

 

                               11.     Per il medesimo motivo, ossia l’accertata volontà di appropriazione del citato documento da parte dell’imputata, la presente fattispecie non configura nemmeno il reato di cui all’art. 141 CPS, prospettatole in sede dibattimentale.

                                        In effetti questa norma, punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006), chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole.

                                        La questione non va pertanto vagliata oltre.

 

                               12.     Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPS, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006).

                                        Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte (cpv. 4).

 

                                        Quale oggetto del delitto entra in linea di conto unicamente una cosa mobile appartenente ad altrui (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, art. 139, n. 1; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo in: Basler Kommentar, 2a ed., art. 139, nri. 10 e 11.).

                                        La nozione di altruità della cosa in diritto penale si ricollega al concetto giusprivatistico di proprietà ai sensi degli art. 641 e segg. CCS. Viene pertanto considerata altrui una cosa su cui almeno una persona diversa dall’agente vanta un diritto di proprietà (perlomeno a titolo di comproprietà giusta gli art. 646 e segg. CCS o di proprietà comune giusta gli art. 652 e segg. CCS). Di converso, se l’agente è titolare della proprietà esclusiva sulla cosa oppure se la stessa non è di proprietà di nessuno (res nullius), rispettivamente se è già di per sé estranea al regime della proprietà (eigentumsunfähig), non è ravvisabile altruità ai sensi degli art. 137 e segg. CPS. In virtù di questi principi non sono in particolare considerate appartenenti ad altrui le cose la cui commerciabilità è vietata o limitata per motivi di interesse generale e che costituiscono pertanto cosiddette res extra commercium. Il Tribunale federale ha di conseguenza escluso la punibilità per furto di chi sottrae stupefacenti a qualcuno che li possiede illecitamente (DTF 135 IV 5 consid. 3.3 e riferimenti ivi indicati).

 

                                        Il comportamento punibile consiste nel sottrarre una cosa. Secondo dottrina e giurisprudenza, con sottrazione deve essere inteso l’atto di togliere l’altrui possesso (“Gewahrsam” in tedesco) e di costituirne uno nuovo, di regola per sé. La nozione di possesso non è identica a quella del diritto civile, ma è piuttosto l’effettivo dominio sulla cosa secondo le regole della vita sociale, la quale presuppone, da un lato, un potere di fatto sull’oggetto e, dall’altro, la volontà di esercitare questo potere. Persino colui che dorme può quindi possedere una cosa, come pure colui che l’ha perduta o dimenticata, se può ricordarsi in ogni momento del luogo in cui essa si trova.

                                        La sottrazione implica che l’autore agisca contro il volere di colui che detiene l’oggetto, il quale non deve esserne forzatamente il proprietario (Bernard Corboz, op. cit., art. 139, n. 2 e segg.; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 139, n. 12 e segg.).

 

                                        Dal profilo soggettivo è richiesta l’intenzionalità, la quale deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente.

                                        L’autore del furto deve inoltre compiere l’atto con la finalità di appropriarsi della cosa. Non è infatti sufficiente che voglia utilizzarla temporaneamente o distruggerla, ma è necessario che abbia la volontà di incorporarla nel suo patrimonio in vista di conservarla o di venderla.

                                        Egli deve infine agire con l’intenzione di procurare a sé stesso o ad un terzo un vantaggio patrimoniale al quale non aveva diritto. L’intento di procacciare un indebito profitto non si limita al valore intrinseco dell’oggetto sottratto, ma si estende al suo valore d’uso. L’arricchimento può consistere in un vantaggio patrimoniale indiretto che il ladro si procura utilizzando la cosa sottratta. L’indebito profitto può quindi corrispondere al controvalore che si ottiene in cambio della cosa rubata, come ad esempio per i buoni pasto, o derivare dall’uso che si vuole fare della stessa, come è per esempio il caso del furto di una lettera compromettente in vista di un ricatto. L’illecito guadagno può quindi risultare dal solo fatto di voler approfittare della cosa, anche se questa è priva di valore (Bernard Corboz, op. cit., art. 139, n. 8 e segg.; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 139, n. 63 e segg.).

 

                                        L’intenzione di appropriarsi della cosa e quella di procurarsi un indebito profitto devono sussistere al momento della sottrazione. Se sopraggiungono solo in un secondo tempo (dolus subsequens) torna applicabile l’art. 137 CPS (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 139, nri. 67 e 71).

 

                               13.     Secondo l’art. 172ter cpv. 1 CPS, se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa (con l’arresto o la multa nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006).

 

                                        Questa disposizione è valida per tutti i reati contro il patrimonio, salvo quelli indicati esaustivamente al secondo capoverso. Essa comporta la trasformazione del reato in una contravvenzione punibile solo a querela di parte (Bernard Corboz, op. cit., art. 172ter, nri. 1 e 2; Philippe Weissenberger in: Basler Kommentar, 2a ed., art. 172ter, n. 4).

                                        Inoltre i termini di prescrizione sono più brevi. L’art. 109 CPS prevedeva infatti, nella versione in vigore dall’1 ottobre 2002 al 31 dicembre 2006, che l’azione penale si prescrivesse in tre anni e la pena in due, mentre in quella attuale entrambe si prescrivono in tre anni (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n. 5).

 

                                        Il limite per i casi di poca entità è stato fissato dalla giurisprudenza federale a fr. 300.--. Esso è valido in tutta la Svizzera e indipendentemente dalla persona o dalla situazione economica della vittima. In caso di oggetti aventi un valore commerciale, dunque determinabile obbiettivamente, è decisivo soltanto quest’ultimo. Qualora questa delimitazione non fosse possibile, ci si deve basare sul valore che ha per la vittima la cosa sottratta. Se vengono rubati contemporaneamente diversi oggetti, bisogna sommare il loro valore per stabilire se questo limite è stato superato o meno (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n. 25 e segg.).

                                        Affinché sia applicabile l’art. 172ter CPS, è necessario che l’autore abbia avuto in mente, di primo acchito e costantemente, soltanto un elemento patrimoniale di poco valore. Determinante è l’intenzione dell’autore e non il risultato effettivamente ottenuto (Bernard Corboz, op. cit., art. 139, nri. 20 e 21).

                                        Il valore che l’autore può conseguire utilizzando l’oggetto sottratto non deve essere tenuto in considerazione. Di rilevo sono infatti soltanto i valori patrimoniali che egli voleva ottenere commettendo quello specifico reato. Ad esempio, per la sottrazione di una carta di credito o di una chiave, che permettono soltanto l’accesso ad un valore patrimoniale, fa stato unicamente il valore della cosa rubata. Per contro, quando l’intenzionalità dell’autore si estende non solo all’oggetto in sé, ma anche ai valori patrimoniali, bisogna sommare i valori appropriati, sottratti o danneggiati, se le singole fasi dell’azione appaiono come un atto unico (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n. 19).

                                        L’intenzionalità e la volontà dell’autore devono essere rivolte sin dall’inizio sul valore della cosa, rispettivamente sull’ammontare del danno o del pregiudizio economico. Il dolo eventuale è sufficiente (Philippe Weissenberger, op. cit., art. 172ter, n. 31).

 

                               14.     Ai fini della qualifica giuridica della fattispecie in esame, e dunque della punibilità, è in primo luogo necessario stabilire se la “Distinta patrimoniale” sottratta appartenesse alla banca o alla parte civile, ritenuto che è pacifico che tale documento non fosse di proprietà della prevenuta, la quale non ne aveva neppure il possesso.

 

                                        A mente di questo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile la distinta in questione non può che appartenere alla sola banca. In effetti, la stessa reca la dicitura “solo per uso interno” e, soprattutto, la parte civile non ne ha mai chiesto l’allestimento. Il fatto che fosse stata stampata ed inserita nel dossier del dott. CIVI 1, pronta per essergli sottoposta in visione, non la rende automaticamente di sua proprietà.

                                        Il documento è sempre rimasto nelle mani dei funzionari della banca sino al momento della sua scomparsa. Non vi è quindi stata alcuna trasmissione del possesso che comporta, per le cose mobili, anche il passaggio della proprietà e la presunzione della stessa.

 

                                        Il fatto che l’estratto conto sia stato allestito all’attenzione del cliente nulla muta: fintanto che esso non gli viene spedito o consegnato, rimane di proprietà dell’istituto di credito.

 

                                        Non va inoltre dimenticato che i fogli in quanto tali erano di proprietà della banca.

 

                                        Ciò implica necessariamente la decadenza delle accuse per le ipotesi di furto, rispettivamente di furto di poca entità, ai danni della parte civile.

 

                               15.     Per quanto concerne invece le accuse, prospettate al dibattimento, per i medesimi reati, nei confronti della banca, occorre innanzi tutto stabilire il valore della distinta patrimoniale sottratta, ritenuto che se lo stesso rientra nei limiti di cui all’art. 172ter CPS, il comportamento dell’accusata non potrà essere punito. In effetti agli atti non vi è alcuna querela da parte del __________ ed inoltre il reato è prescritto, in quanto è stato commesso il 17 febbraio 2004, ossia più di tre anni fa (art. 109 vCPS).

 

                                        Come visto precedentemente, non è decisivo quanto il ladro può ricavare dall’uso della cosa rubata, ma il valore intrinseco della stessa. Già solo per questo motivo, la tesi della parte civile, secondo cui l’art. 172ter CPS non sarebbe applicabile in quanto il danno potenziale, rappresentato dalla possibilità che la citata distinta patrimoniale possa finire nelle mani sbagliate (leggi: autorità fiscali italiane) non può trovare accoglimento.

                                        La stessa non è nemmeno condivisibile. In effetti, a mente dello scrivente giudice, il fatto di vedersi riesaminata la propria posizione fiscale, grazie alla scoperta di averi illecitamente non dichiarati al fisco, non può essere giuridicamente e moralmente considerato un danno. Lo stesso dicasi per il fatto di essere chiamato a versare congrui alimenti ad un figlio.

 

                                        Nel caso specifico, l’accusata ha sottratto al __________ una distinta patrimoniale composta da 8 fogli di formato A4 (cfr. AI 25), il cui valore per la banca è risibile (al massimo una decina di franchi). Quand’anche si volesse considerare quale indebito profitto il fatto di risparmiare le lungaggini di una procedura di indagine sui conti bancari a livello internazionale - per la quale la prevenuta disponeva comunque di tutti gli strumenti giuridici necessari - per permettere alle competenti autorità italiane di venire a conoscenza di tutti gli averi del padre al fine di stabilire l’ammontare del contributo che quest’ultimo deve versare per il mantenimento della figlia, lo stesso sarebbe di poco valore, in ogni caso inferiore a fr. 300.--.

 

                                        In definitiva, a mente di questo giudice, il comportamento dell’accusata configura al massimo un furto di poca entità ai sensi dell’art. 172ter CPS ai danni del __________, che però, per i motivi accennati in precedenza, ossia l’assenza di una querela e l’intervenuta prescrizione, non è punibile.

 

                               16.     ACCU 1 deve essere dunque prosciolta da tutti i capi di imputazione.

 

                                        Di conseguenza, l’istanza di risarcimento della parte civile non può trovare accoglimento e gli oneri della procedura devono essere addebitati allo Stato.

 

Per questi motivi,

 

visti                                   gli art. 30 segg.; 139, 141, 172ter, 254 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di:

                                        1.  soppressioni di documento, art. 254 cpv. 1 CPS,

                                        2.  furto, art. 139 CPS,

                                        3.  furto di lieve entità, art. 172ter cpv. 1 CPS,

                                        4.  sottrazione di una cosa mobile, art. 141 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2834/2008 del 5 agosto 2008;

 

 

respinge                           l’istanza di risarcimento presentata dalla parte civile;

 

 

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

,

 

,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello StatoACCU 1

 

 

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       230.00       testi                      

                                        fr.                     1230.00       totale