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Incarto
n. DA 2999/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di entrata e soggiorno illegale,
per essere, nel corso del mese di aprile 2007, entrato in Svizzera malgrado nei suoi confronti fosse stato emesso in data 25 gennaio 2007 dall'Ufficio federale della migrazione, un divieto d'entrata valido fino al 24 gennaio 2010, e per avervi poi soggiornato illegalmente, in particolare a __________, nel periodo fra aprile 2007 al 30 maggio 2008, privo del richiesto permesso di soggiorno;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 agosto 2008 n. 2999/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2’700.--;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna per complessivi fr. 2’700.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 26 febbraio 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 36 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 agosto 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 23 dicembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
resa edotta l'interprete delle conseguenze penali di una falsa traduzione ai sensi dell'art. 307 CPS;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale in via principale chiede il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. Egli chiede di poter avere tempo per regolare la sua situazione personale (permesso di soggiorno);
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di entrata e soggiorno illegali per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 2’700.-- decretata nei suoi confronti il 26 febbraio 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
entrata e soggiorno illegale, art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2999/2008 del 14 agosto 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale