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Incarto
n. DA 2715/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto delle prestazioni di trasporto, nella fattispecie ai danni dei CIVI 1;
fatti avvenuti a Lugano il 7 aprile 2008;
reato previsto dall’art. 51 LTP; in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2715/2008 di data 4 agosto 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 100.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al versamento dalla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 100.- (cento) a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 ottobre 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 settembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 100.-.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 53, 106 CP; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
considerato che il 24 luglio 2007 l’accusato ha pagato la somma chiesta dalla parte civile, la quale con lettera 4 agosto 2008, pervenuta il 7 agosto 2008, ha comunicato al Ministero pubblico di essere stata tacitata;
che vista quanto sopra e tenuto conto della natura del procedimento si può prescindere da una punizione in applicazione dell’art. 53 CP;
che nelle suddescritte circostanze questo giudice rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia, mettendo a carico dell’accusato unicamente le spese;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2715/2008 del 4 agosto 2008.
manda ACCU 1
esente da pena.
carica all’accusato le spese di fr. 50.-.
dà atto che la pretesa della parte civile è stata evasa con il pagamento da parte dell’accusato.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 spese giudiziarie