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Incarto
n. DA 2963/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuta colpevole di 1. entrata e soggiorno illegale,
per avere a __________, l’8 agosto 2008, violato le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera, e meglio per essere entrata illegalmente in Svizzera priva di certificati validi di legittimazione (passaporto privo del visto richiesto), nonché per avervi soggiornato illegalmente sino all’11 agosto 2008;
2. falsità in certificati,
per avere, a __________, l’11 agosto 2008, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso di un passaporto contraffatto, e meglio per avere, esibito alla Polizia cantonale un passaporto finlandese contraffatto intestato a __________, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio della prostituzione in Canton Ticino;
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 155 cifra 1 lett. a e b LStr e 252 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 12 agosto 2008 n. 2963/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondenti a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Ordina la confisca del falso passaporto finlandese n. __________ intestato a __________, sequestrato dalla Polizia l'11 agosto 2008 (art. 69 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 agosto 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2008, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 26 settembre 2008, non è comparsa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Entrata e soggiorno illegale,
1.2. Falsità in certificati,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del passaporto falso finlandese n. __________ intestato a __________ sequestratogli dalla Polizia l’11 agosto 2008?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e 252 CPS; 115 cifra 1 lett. a e b LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. entrata e soggiorno illegale, art. 115 cifra 1 lett. a e b LStr,
2. falsità in certificati, art. 252 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2963/2008 del 12 agosto 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.-- (seicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
ordina la confisca e la distruzione del passaporto falso finlandese n. __________ intestato a __________ sequestratole dalla Polizia l’11 agosto 2008 (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale