Incarto n.
10.2008.344

DA 3238/2008

Bellinzona

9 dicembre 2008

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         falsità in documenti,

                                        per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo maggio/giugno 2000, al fine di procacciare ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di secondo tutore di CIVI 1, nominato con decisione del 17 maggio 1999 dalla Sezione degli enti locali, con il compito e la responsabilità della gestione del patrimonio del minore, intenzionalmente attestato, rispettivamente fatto attestare in documento contrariamente alla verità un fatto di importanza giuridica nonché fatto uso di tale documento,

                                        e meglio, per avere, allestito all’attenzione della Delegazione Tutoria del Comune di __________ un falso rendiconto finale datato 2 giugno 2000, presentando nel medesimo una situazione diversa da quella reale, segnatamente indicando un patrimonio totale accertato a fine tutela pari a fr. 21’600’059.38, a fronte di un patrimonio accertato al momento della sua nomina pari a fr. 20’759’019.28, omettendo di menzionare nello stesso gli averi, del valore complessivo di circa fr. 20’000’000.--, di pertinenza di CIVI 1 non dichiarati al fisco e depositati presso __________ e __________, __________, di cui conosceva l’esistenza, in virtù della sua precedente funzione di direttore della __________, succursale di Locarno, nonché funzionario di riferimento dei conti di __________ (nonno paterno di CIVI 1), averi di cui già era stata sottaciuta l’esistenza in sede di inventario iniziale presentato da __________, primo tutore di CIVI 1, unitamente a __________, funzionario di __________, alfine di evitare al pupillo problemi di natura fiscale e più in generale al fine di evitare problemi derivanti dall’inoltro dell’inventario iniziale;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS, richiamati gli art. 34, 42 cpv. 1 e 4, 48 lett. e CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa dell’1 settembre 2008 n. 3238/2008 della AINQ 1 che propone la condanna, ritenuta la violazione del principio di celerità:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 49’500.-- (quarantanovemilacinquecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 550.-- (cinquecentocinquanta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2008 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento 9 dicembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, la Procuratore Pubblico ed il patrocinatore della parte civile;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentita                               la Procuratore Pubblico, la quale ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa. A suo modo di vedere l’imputato era a conoscenza del denaro in nero del signor CIVI 1 ed ha omesso volontariamente di indicarlo nel rendiconto. __________ è assolutamente credibile quando afferma che ACCU 1 gli ha chiesto se i conti di __________ erano stati annunciati alla Delegazione tutoria: egli, persona rivelatasi estremamente precisa e pedante, non aveva alcun motivo per mentire ed accusare indebitamente il prevenuto. In tutto il procedimento a carico di __________, non è mai emerso una volta che egli abbia raccontato menzogne. La Procuratore Pubblico ha quindi esposto nel dettaglio gli estremi che l’hanno portata a ritenere l’accusato colpevole di falsificazione di documenti, rilevando come la sua colpa sia grave e le conseguenze del reato siano state di grande portata, ritenuto che __________ ha potuto continuare a delinquere indisturbato. Nella commisurazione della pena va considerato che il prevenuto non ha agito a fine di lucro personale e che è trascorso molto tempo dai fatti;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa ed ha annunciato di non invocare il riconoscimento di un risarcimento in sede penale. Per lo stesso procederà se del caso ad avviare di fronte alla competente corte civile;

 

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto l’assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto. In via sussidiaria ha postulato la riduzione della pena ad un decimo di quanto proposto dall’accusa. Egli ha esordito rilevando come siano ormai 10 anni che ACCU 1 è sotto tiro: il principio di celerità è stato palesemente infranto, con un danno che ha toccato tutta la sua famiglia. Il difensore ha poi sostenuto come una condanna debba essere esclusa in quanto l’istruttoria non ha permesso di dimostrare che il prevenuto fosse a conoscenza dei fondi in nero di CIVI 1. Il suo assistito non aveva dunque alcuna consapevolezza di redigere un documento falso e neppure la volontà di ingannare. __________ ha mentito con il solo intento di far portare tutta la banca a fondo con lui. ACCU 1 è dunque credibile quando ha affermato di avere inteso la tutela come una semplice supervisione. Ha agito negligentemente ed in modo improvvido, ma non penalmente perseguibile. Il legale ha poi posto l’accento sul fatto che un’omissione a fini fiscali non è protetta dall’art. 251 CPS. Dal punto di vista oggettivo egli ha osservato come il rendiconto in questione non rappresenti un documento ai sensi dell’art. 110 CPS: esso non contiene alcuna dichiarazione di completezza, non è controfirmato dal co-tutore e dal pupillo e non è stato redatto su formulario ufficiale. Esso può venire al massimo considerato una comunicazione personale, nulla più. Di conseguenza non era idoneo a provare alcunché;

 

sentita                               in replica la Procuratore Pubblico, la quale ha ribadito come non sia mai emerso, nella procedura parallela di fronte alla Corte delle assise criminali, che lo ha visto coinvolto come imputato - e condannato - unitamente a __________, che __________ abbia mentito. Egli, addirittura, si è autoaccusato. Il documento è sicuramente tale ai sensi del diritto penale e non basta una, contestata, carenza formale per inficiarne la validità;

 

sentito                               in replica il patrocinatore della parte civile ha ribadito la sua posizione;

 

sentito                               in duplica il difensore, il quale, riprendendo le proprie considerazioni sopra esposte, ha nuovamente asserito che quando vi sono più tutori, essi devono operare assieme e sottoscrivere gli atti congiuntamente, pena la loro validità;

 

sentito                               da ultimo l’accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    La parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto:

 

                                 1.     ACCU 1, nato a __________ il 22 dicembre 1933, è coniugato dal 15 febbraio 1958 con __________, dalla quale ha avuto due figlie ormai grandi ed indipendenti.

                                        Dopo aver ottenuto il diploma di impiegato di commercio, a circa 19 anni, si è recato a __________ ove ha lavorato per un paio d’anni in banca. In seguito è passato alle dipendenze delle __________, __________ di __________ , presso le quali è rimasto 4 anni, per poi tornare a lavorare nuovamente nel settore bancario nell’organico della __________ di __________.

                                        Agli inizi degli anni ’70 il prevenuto è passato a __________ con la funzione di procuratore, per poi salire col tempo la scala gerarchica sino ad arrivare ad assumere la direzione della filiale di __________, che comprendeva pure le agenzie di __________, __________, __________ e __________.

                                        Il 31 dicembre 1998, dopo quasi trent’anni di carriera, egli ha abbandonato l’istituto di credito cantonale, avendo raggiunto l’età del pensionamento, ed ha passato il testimone a __________.

 

                                 2.     CIVI 1, nato il 7 gennaio 1982, è figlio di __________ e di __________, deceduto in un incidente alpinistico ancor prima della sua venuta al mondo, nel 1981.

                                        Suo nonno paterno __________ (detto __________), proprietario e gerente dell’omonimo albergo di __________, è scomparso agli inizi del 1996, lasciandolo quale erede, in quanto suo abbiatico, unitamente al figlio __________ (zio della parte civile, quindi).

 

                                        Il 9 febbraio 1998 anche la mamma __________ è venuta a mancare a seguito di una grave malattia. CIVI 1 è così rimasto solo, a 16 anni appena compiuti, con un patrimonio complessivo di ben fr. 38'068'439.20.

                                        In quel momento il giovane viveva a __________ con __________, compagno nonché convivente della donna dal 1992/1993. Costui era per lui una sorta di padre putativo, oltre che la figura adulta di riferimento. In effetti i rapporti con lo zio __________ non erano idilliaci e l’altro zio, materno, viveva a __________.

 

                                        Al decesso della madre, l’allora Delegazione Tutoria (in seguito DT) di __________ è immediatamente intervenuta a salvaguardia degli interessi del minore, art. 368 CCS, e, con decisione 20 febbraio 1998, ha nominato quale suo tutore il signor __________.

                                        Il 3 aprile 1998 il signor __________, segretario della DT, si è recato personalmente in __________ intenzionato a verificare l’ammontare globale del patrimonio del pupillo, ritenuto che, a parte alcune voci ufficiose, la DT non era assolutamente informata sullo stesso. In quell’occasione egli si è così incontrato con __________ e con __________, funzionario di __________ responsabile di seguire i conti CIVI 1, ottenendo la documentazione necessaria per allestire l’inventario iniziale della tutela, operazione che ha egli stesso effettuato - nonostante sia un compito di pertinenza del tutore, mentre la DT avrebbe dovuto occuparsi unicamente della sua verifica - indicando una sostanza complessiva di fr. 19'378'992.70.

                                        In questo modo è stata segnalata solo una fetta, circa la metà, dell’intero patrimonio. Il rappresentante della DT non poteva tuttavia fare altrimenti. In effetti gli estratti consegnatigli, per espressa decisione di __________ e __________, riportavano unicamente questo importo ma non davano alcuna indicazione circa gli averi in nero (fr. 10'000'000.-- circa) depositati su conti __________ presso la filiale di __________. Tanto meno il tutore designato aveva reso edotta l’autorità dell’esistenza di ulteriore sostanza, per approssimativamente altri fr. 10'000'000.--, collocata presso la banca __________ di __________.

 

                                        Vistasi confrontata con cifre comunque sia importanti, la DT di __________, nella seduta del 28 aprile 1998, ha approvato l’inventario così come presentato, riservandosi però di prendere posizione in un secondo tempo sulle modalità di investimento dei capitali, dopo aver fatto controllare da un esperto esterno il tipo di collocamento attuato sino a quel momento e le eventuali incongruenze con i principi di scelta dei rischi che reggono il diritto tutorio. La verifica è stata affidata al signor __________, specialista in materia.

                                        L’approvazione dell’inventario è avvenuta nonostante il pupillo non abbia assistito alla compilazione, malgrado l’art. 398 cpv. 2 CCS preveda espressamente tale obbligo.

 

                                        Preso atto dei contenuti del rapporto reso in data 26 giugno 1998 dal perito, la DT ha trasmesso lo stesso all’Autorità di Vigilanza sulle Tutele di Bellinzona (in seguito AVT) per una presa di posizione, ottenendo in risposta, con scritto 9 luglio 1998 siglato dall’allora responsabile __________, la conferma che il compito dell’autorità tutoria è quello di garantire la conservazione del patrimonio e permettere, laddove possibile, il conseguimento di un reddito ragionevole, escludendo qualsiasi manovra di natura speculativa. Di riflesso, sempre secondo l’autorità superiore, sarebbe stato auspicabile attribuire la responsabilità della gestione del patrimonio ad un tutore con competenze specifiche nel ramo finanziario, che rispondesse direttamente alla DT.

                                        Considerato che __________ aveva una formazione quale piastrellista, la DT ha deciso di affiancargli un tecnico, individuato proprio nella persona di __________, nominandolo secondo tutore con decisione 7 ottobre 1998, con la quale è stato esplicitamente chiarito che __________ sarebbe rimasto esclusivamente attivo quale tutore educativo e di rappresentanza del pupillo, mentre egli avrebbe avuto il “compito e la responsabilità di gestione del patrimonio del minore” (cfr. incarto richiamato dalla DT di __________, AI 27).

 

                                 3.     Venuto a conoscenza delle intenzioni della DT, ancor prima che questa prendesse la decisione formale, il signor __________ ha informato i vertici di __________, filiale di __________, della questione. Quest’ultimi, preso atto che __________ non aveva alcuna relazione con il loro istituto ed era uso collaborare con il __________, hanno immediatamente espresso il timore che egli potesse trasferire i capitali di CIVI 1 altrove e far quindi perdere loro uno dei clienti più importanti, se non il più importante.

                                        __________ dal canto suo, a quel momento aveva già iniziato ad abusare della sua posizione di tutore e persona di fiducia del pupillo prelevando indebitamente denaro dai suoi conti, per cui l’accostamento di un ulteriore tutore responsabile della gestione degli averi, avrebbe costituito un ostacolo insormontabile alle sue manie di grandezza.

 

                                        Il 21 settembre 1998 __________, consigliato e coadiuvato dai responsabili della filiale di __________ ed in modo particolare dal neo direttore __________, ha scritto alla DT asserendo che, contrariamente a quanto da essa ritenuto, non era necessaria la nomina del secondo tutore, ritenuto che “la gestione da parte della banca dà tutte le garanzie necessarie per una più che corretta amministrazione del patrimonio (…)” (cfr. AI 27).

 

                                        Con ricorso 16 ottobre 1998 lo stesso __________, patrocinato dall’avv. __________, ha impugnato la decisione 7 ottobre 1998 della DT, postulandone l’annullamento. Al considerando conclusivo, numero 6, dell’allegato possiamo leggere: “(…) In questa sede il qui ricorrente manifesta la sua contrarietà alla nomina del sig. __________ quale secondo tutore. Se codesta autorità dovesse ritenere indispensabile la nomina di un secondo tutore, con compiti amministrativi, il qui ricorrente chiede che tale mansione venga affidata al signor __________, __________. Se ciò non fosse possibile, essendo il sig. __________ dipendente della __________, si chiede che tale compito venga assunto dal dir. ACCU 1 che, alla fine del presente anno, sarà al beneficio della pensione.” (cfr. AI 27).

                                        Il giorno precedente, il 15 ottobre 1998, lo stesso __________, a nome del minore CIVI 1 e da questi debitamente controfirmato, aveva inviato un altro ricorso con contenuti analoghi sia per quanto concerne le richieste, sia in relazione al suggerimento di far capo, in via sussidiaria, alla persona dell’imputato (cfr. AI 27). Certamente lo scritto è stato sottoposto dal tutore al ragazzo per sottoscrizione senza che quest’ultimo abbia effettivamente capito di cosa si trattasse e, soprattutto, quali erano le motivazioni che ne erano state all’origine.

 

                                        A queste impugnazioni ha fatto seguito una procedura di fronte all’AVT, nell’ambito della quale sono stati sentiti tutti gli interessati. Tra le varie udienze va segnalata quella del 12 aprile 1999 alla presenza, oltre che del capoufficio __________ e __________ della DT di __________, dell’avv. __________, di __________ e di ACCU 1, il cui verbale recita: “Avv. __________ conferma la disponibilità dei suoi clienti ad accettare il signor ACCU 1 quale co-tutore di CIVI 1. La delegazione tutoria di __________ è disposta ad entrare nel merito di una proposta di questo tipo. Pone l’accento sulla questione della responsabilità che incombe sulla stessa autorità per legge. Sottolinea il fatto che vi sarebbero degli investimenti a rischio. ACCU 1 si dichiara disponibile, in linea di principio ad accettare l’incarico, anche perché ha seguito per molti anni la famiglia __________. La delegazione tutoria comunicherà allo scrivente ufficio la propria posizione in merito alla designazione del tutore. L’autorità di vigilanza sulle tutele deciderà.” (cfr. AI 27).

 

                                        Il 17 maggio 1999 l’AVT, a conclusione della procedura ricorsuale, ha emanato una decisione con la quale ha parzialmente accolto i citati ricorsi, riformando la risoluzione 7 ottobre 1998 della DT di __________ nel senso che alla carica di secondo tutore “con il compito e la responsabilità della gestione del patrimonio del pupillo” è stato designato l’imputato (cfr. AI 27). Il testo della delibera contiene anche, in uno dei paragrafi introduttivi, una breve esposizione degli antecedenti, tra cui: “che, successivamente, in considerazione delle importanti implicazioni di ordine patrimoniale nella gestione della tutela l’autorità tutoria, con decisione 7 ottobre 1998 ha designato un secondo tutore nella persona di __________, fiduciario di __________, con il compito e la responsabilità di provvedere alla gestione del patrimonio del minore, ma lasciando ad __________ la responsabilità sul piano educativo e di rappresentanza di CIVI 1”.

                                        Scaduto infruttuoso il termine per l’appello, la decisione è cresciuta in giudicato 20 giorni dopo ed il prevenuto ha così ufficialmente assunto la carica.

 

                                 4.     Assunte le funzioni di tutore amministrativo, l’imputato ha fatto ben poco, per non dire praticamente nulla, contrariamente ai suoi doveri ed alle chiare disposizioni di legge.

                                        In primo luogo egli non ha allestito alcun inventario iniziale, come invece imposto dall’art. 398 cpv. 1 CCS. Per precisione occorre rilevare che la decisione di nomina di ACCU 1 emanata dalla AVT non fa cenno alcuno a tale incombenza, mentre quella con cui era stato designato __________, prolata dalla DT di __________, la prevedeva esplicitamente. Pur essendo decisivo quanto richiesto dalla norma legale, una precisazione in tal senso avrebbe sicuramente permesso di sgomberare il campo dai dubbi.

                                        Questa omissione non è stata ritenuta rilevante dalla DT che mai ha sollecitato l’allestimento dell’inventario iniziale al prevenuto. Verosimilmente questo atteggiamento superficiale trova giustificazione nel fatto che la DT disponeva già di quello allestito in occasione della nomina di __________, nonché del rapporto peritale di __________.

 

                                        Oltre a ciò ACCU 1, in spregio al mandato conferitogli, non ha mai nemmeno sorvegliato e gestito il patrimonio del pupillo, ma si è limitato a chiedere, in un paio di occasioni ed in maniera informale, al consulente __________ delle informazioni sullo stato del patrimonio e degli investimenti: “Alla domanda a sapere se sono andato a vedere la movimentazione dei conti CIVI 1 rispondo che non mi era stata conferita procura. Chi aveva la responsabilità della tutela, quindi __________, avrà pur presentato la contabilità alla banca. Se fosse stato un mio compito non capisco perché allora la DT ha approvato il mio rendiconto. Se è vero che la DT si fidava di me, è vero anche che io mi fidavo della DT.” (cfr. verbale di interrogatorio 29 maggio 2008, AI 28, pag. 57) e “Confermo quanto detto da __________ nel senso che in un’occasione io gli ho chiesto come stava andando la gestione CIVI 1 e lui mi ha risposto che andava bene. Confermo anche che non avevo motivo per dubitare di __________ perché lo conoscevo e anche perché in privato seguivo comunque l’andamento della Borsa.” (cfr. verbale di interrogatorio 4 aprile 2008, AI 26, pag. 2).

                                        In precedenza il prevenuto si era già espresso in tal senso: “ADR confermo che quando mi informavo presso __________ per sapere come stavano andando gli investimenti quest’ultimo mi diceva a voce che andavano bene e mi mostrava della documentazione, che però oggi non sono in grado di specificare di che tipo di documentazione si trattasse. Io non leggevo la documentazione e non l’ho mai presa con me. Io avevo piena fiducia di __________ e delle persone che a __________ si occupavano degli investimenti. ADR che io non so dire se sulla documentazione che mi mostrava __________ figurasse un capitale di circa 20 milioni o di circa 30 milioni.” (cfr. verbale di interrogatorio 14 giugno 2007, AI 16, pag. 4) e “La verbalizzante mi chiede che cosa ho fatto io durante il periodo in cui sono stato il tutore di CIVI 1. Rispondo che non ho fatto niente, forse meglio dire poco. ADR: non ho chiesto alla __________ una situazione di completezza dei conti del ragazzo. Ho chiesto al signor __________ di darmi la situazione delle relazioni di CIVI 1 per farmi un’idea. Quando mi recavo in banca da __________ non vedevo situazioni patrimoniali, era __________ che mi illustrava a voce la situazione. (…) A me era stata prospettata una tutela finanziaria che doveva servire come supervisione del mandato conferito alla banca e null’altro.” (cfr. verbale di interrogatorio 28 novembre 2001, AI 1.1, pag. 3 s.) nonché “non mi sono mai fatto spedire la posta bancaria dei conti del mio pupillo a casa. Io avevo piena fiducia nell’operato dei miei collaboratori e superiori. Non andavo di certo a sindacare con i miei ex collaboratori a proposito del loro operato. (…) ADR: quando passavo in banca chiedevo a __________ se i conti di CIVI 1 erano in ordine, con ciò intendevo chiedere se non c’erano delle operazioni sballate o a rischio o che chiedevano una correzione. __________ mi ha sempre tranquillizzato. ADR: io non conoscevo i termini del mandato conferito a __________ per la gestione del patrimonio di CIVI 1 e neppure chi avesse firmato questo mandato. Riconosco di essere stato superficiale. ” (cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 3).

                                        Il 2 febbraio 2005 l’imputato aveva pure dovuto rispondere ad un’esplicita domanda su quanto da lui fatto e si era così espresso: “Rispondo che sono andato in un paio di occasioni a trovare il signor __________ a __________, chiedendogli informazioni in merito agli investimenti dei soldi del ragazzo. Non ricordo bene se __________ mi mostrava le posizioni del portafoglio del ragazzo a video o su carta ma ricordo in ogni caso che non c’erano situazioni a rischio e che comunque vi era una crescita del patrimonio. (…) ADR: io non ho mai preso visione dell’inventario che era stato prodotto alla delegazione tutoria relativo ai beni del pupillo presso __________.” (cfr. verbale di interrogatorio 2 febbraio 2005, AI 4, pag. 2 s.).

 

                                        ACCU 1 non si è neppure mai preoccupato di incontrare in suo pupillo (cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 2): al dibattimento egli ha ammesso di non aver addirittura mai parlato con lui.

 

                                 5.     Proprio in merito ad uno degli unici, insufficienti, atti che l’accusato avrebbe fatto al momento della sua nomina quale tutore amministrativo sono emerse due versioni divergenti dei fatti.

 

                                        Da un lato vi sono in effetti le dichiarazioni di __________ per mezzo delle quali ha asserito che ACCU 1, poco dopo la sua entrata in funzione, si sarebbe recato da lui e gli avrebbe chiesto se i conti in nero di __________ erano stati annunciati all’autorità tutoria: “ADR confermo che quando ACCU 1 è stato nominato tutore finanziario è venuto in Banca e mi ha chiesto se il “nero” di __________ era stato annunciato all’autorità tutoria. Confermo di avergli risposto che non era stato annunciato. (…) ADR il “nero” di __________ era stato creato quando __________ era ancora in vita. In effetti i titoli a __________ sono stati dati poco alla volta. A mio avviso dunque ACCU 1 sapeva dell’esistenza di questo conto a __________ e la prova è che quando è stato nominato tutore mi ha chiesto appunto se questo era stato annunciato all’autorità tutoria.” e “A domanda dell’avv. __________ ribadisco che quando è stato nominato tutore ACCU 1 si è presentato allo sportello e mi ha chiesto da un lato se il “nero” di __________ era stato annunciato e dall’altro come funzionava per i pagamenti correnti relativi alla tutoria. Io gli ho risposto che il “nero” non era stato incluso nell’annuncio all’autorità tutoria e che __________ aveva costituito un conto dal quale effettuava tutti i pagamenti relativi all’economia domestica. Questo conto aveva quale vantaggio che si poteva disporre di una contabilità separata attinente alla questione della tutela.” (cfr. verbale di interrogatorio 14 giugno 2007, AI 16, pag. 4 e 6). Questo concetto era già stato esposto nei precedenti interrogatori: “Mi ricordo che quando ACCU 1 ha ricevuto l’incarico di subentrare a __________ quale tutore finanziario è venuto allo sportello in __________ e mi ha chiesto se “quelli di __________” erano stati dichiarati nel rendiconto alla tutoria e di conseguenza al fisco al momento della morte di __________. Mi ricordo anche che ACCU 1 mi chiese come si era organizzato __________ per i pagamenti correnti effettuati per conto del ragazzo. Io gli avevo risposto che il patrimonio depositato a __________ non era stato compreso nell’inventario indirizzato alla tutoria e che per i pagamenti __________ aveva aperto un conto apposito in modo da facilitargli la ricostruzione contabile.” (cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 3), “Mi ricordo che ACCU 1 mi chiamò chiedendomi se avevamo incluso per la tutoria i fondi di __________. Io risposi di no. ACCU 1 non ebbe nessuna reazione particolare alla mia risposta. Non so se ACCU 1 abbia allestito o meno un inventario di apertura della sua tutela. A me non sembra di aver allestito documenti particolari su richiesta di ACCU 1.” (cfr. verbale di interrogatorio 19 novembre 2001, AI 1, pag. 4).

 

                                        Dall’altro lato vi sono le asserzioni del prevenuto che ha negato con veemenza, anche in sede dibattimentale, di aver mai posto una simile domanda e di aver saputo che CIVI 1 avesse del denaro non dichiarato al fisco: “non è vero che io ho chiesto a __________ se il “nero” di __________ fosse stato annunciato all’autorità tutoria perché non ne ero a conoscenza.” (cfr. verbale di interrogatorio 14 giugno 2007, AI 16, pag. 4) e “Contesto integralmente le dichiarazioni appena rese da __________. Non ho mai saputo di fondi non dichiarati di CIVI 1 o di __________ depositati in __________ __________o e ho saputo dell’utilizzo di un conto corrente per permettere la gestione corrente del fabbisogno di CIVI 1 soltanto il 7 gennaio 2000 quando ho avuto modo di vedere la documentazione bancaria e mi sono accorto che c’erano dei trasferimenti a favore di un conto corrente.” (cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 4).

 

                                 6.     Il 7 gennaio 2000 CIVI 1 è diventato maggiorenne, fatto che ha automaticamente posto fine alla misura tutelare nei suoi confronti, art. 431 CCS. Di conseguenza i due tutori sono stati chiamati ad allestire un rendiconto finale da sottoporre all’autorità tutoria, art. 451 CCS.

                                        Dall’istruttoria è emerso che sia ACCU 1 sia __________ hanno indugiato alquanto prima di dar seguito alla richiesta della DT in tal senso, inviata loro il 25 gennaio 2000.

                                        Solo il 2 giugno 2000, quindi oltre 4 mesi dopo, l’imputato ha trasmesso un rapporto scritto dal seguente contenuto: “Con sua decisione del 17 maggio 1999 la Sezione degli Enti locali di Bellinzona mi nominava secondo tutore di CIVI 1 in sostituzione del sig. __________ di __________.

                                        Il mandato prevedeva in particolare la responsabilità di supervisore alla gestione del patrimonio del minore in quanto la gestione veniva fatta dalla __________ in base ad un mandato d’amministrazione.

                                        Al momento della mia nomina non è stato allestito un inventario. In base ai documenti bancari ho potuto ricostruire lo stato del patrimonio all’8 luglio 1999. (doc. A9).

                                        Lo stesso ammontava a fr. 20'759'019.28.

                                        Al 7 gennaio 2000, giorno della scadenza del mio mandato, la situazione patrimoniale del tutelato ammontava a fr. 21'600'059.38 (doc. A). La stessa è stata ricostruita in base alla documentazione bancaria di data 30/31 maggio 2000 (doc. B-C-D).

                                        In base a questi dati, pur considerando il breve periodo del mio mandato, credo di poter affermare che il patrimonio è stato gestito in modo ottimale dalla __________ e che gli interessi del giovane CIVI 1 siano stati tutelati in modo egregio.”. Questa dichiarazione è stata accompagnata da una tabella rudimentale nella quale sono stati indicati i capitali all’8 luglio 1999 ed al 7 gennaio 2000, nonché dall’elenco titoli allestito dall’istituto di credito (cfr. AI 27).

 

                                        Il 31 luglio 2000 __________, dopo aver visionato il rapporto dell’imputato, ha presentato il suo, che recita: “In merito alla vostra lettera del 17 luglio 2000 vi comunico che il signor CIVI 1 ha preso atto del suo rendiconto finanziario ed il buon operato del suo tutore finanziario signor ACCU 1, __________. In quanto a me __________ quale tutore e convivente devo annotare un buon comportamento come pure dell’attività lavorativa quale apprendista in automazione presso l’officina delle __________.” (cfr. AI 27).

 

                                        Nessuno dei due rapporti accenna ai fondi non dichiarati al fisco depositati sui conti presso la __________ di __________ e presso l’__________ di __________.

 

                                        Nella sua seduta del 21 settembre 2000 la DT di __________ ha esaminato il rendiconto di ACCU 1 ed il rapporto di __________ e, ritenendoli conformi alle disposizioni di legge, li ha approvati, esonerando i due tutori, con i ringraziamenti per il lavoro prestato, cosa che con il senno di poi risulta rivestire un carattere tragicomico. La decisione è stata intimata alle parti ed all’AVT.

 

                                 7.     Dall’istruttoria effettuata nel procedimento penale a carico dei signori __________ ed __________ - conclusosi con la loro condanna in prima istanza per i reati di ripetuta appropriazione indebita, in parte aggravata, e falsità in documenti, per il primo, e di complicità in ripetuta appropriazione indebita e complicità in falsità in documenti per il secondo (cfr. sentenza 5 giugno 2008 della Corte delle assise criminali, impugnata da entrambi gli accusati ed ancora sub iudice) - è emerso che l’ex compagno della madre ha approfittato della sua posizione nei confronti del giovane CIVI 1 e della fiducia che questi riponeva in lui, per effettuare malversazioni sui suoi conti. Questi abusi sono iniziati sotto forma di prelevamenti regolari (ammontanti a circa fr. 27’000.-- al mese di media) già pochi giorni dopo la morte di __________ e sono serviti per mettere da parte una bella scorta di denaro e pagare i suoi vizi, in special modo quello delle macchine sportive e delle gare automobilistiche. Essi sono proseguiti in un’escalation inarrestabile anche durante il periodo della tutela da parte di ACCU 1 per esplodere dopo il raggiungimento della maggiore età del pupillo e culminare nel trasferimento di suoi titoli per oltre 26'000'000.-- su una relazione bancaria di cui era titolare __________ e sulla quale il ragazzo non aveva neppure procura.

 

                                        La commissione di questi reati è stata possibile grazie all’incomprensibile ed inaccettabile leggerezza dei responsabili di __________, che pur di non perdere il cliente hanno abbassato gli occhi di fronte ad operazioni che avrebbero dovuto sin dall’inizio destare la loro attenzione.

                                        Un ruolo negativo in questo senso lo ha sicuramente giocato pure l’accusato: se egli avesse agito correttamente e scrupolosamente, rispettando le leggi e gli estremi del mandato conferitogli, avrebbe potuto immediatamente accorgersi che il suo co-tutore stava abusando della sua posizione per scopi personali ed avrebbe nel contempo consentito alle autorità di vigilanza di avere gli elementi per potersi rendere conto di quanto stava succedendo e per intervenire.

                                        La conferma che anche lui avrebbe potuto facilmente realizzare che erano stati effettuati dei prelevamenti importanti e senza giustificazioni oggettive l’ha data egli stesso: “Quando ho avuto modo di vedere la documentazione bancaria al 7 gennaio 2000 mi sono accorto che vi erano dei trasferimenti di denaro dal conto titoli ad un conto corrente per importi tra i fr. 20'000.-- ed i fr. 30'000.-- mensili. Avevo chiesto a __________ di cosa si trattava e lui mi aveva risposto che questo denaro serviva per il fabbisogno.” (cfr. verbale di interrogatorio 28 novembre 2001, AI 1.1, pag. 2).

 

                                        ACCU 1, però, ha preferito far finta di nulla e rimanere completamente passivo.

 

                                 8.     Preso atto di tutto quanto precede, la Procuratore Pubblico ha ravvisato nella presentazione del rendiconto finale datato 2 giugno 2000 la commissione da parte del qui imputato del reato di falsità in documenti e ne ha proposto la condanna alla pena di fr. 49'500.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 550.-- l’una, sospesa per un periodo di prova di due anni, cui è stata aggiunta una multa di fr. 800.--.

 

                                        ACCU 1, in data 4 settembre 2008, ha interposto opposizione al decreto d’accusa, dando avvio alla presente procedura.

 

                                 9.     L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive che debba essere punito con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2006) chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.

 

                                        Elemento costitutivo oggettivo fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

 

                                        La norma penale in questione si riferisce ad un documento falso o la falsificazione di un documento vero (falso materiale, unechte Urkunde), che si ha quando l’autore reale non coincide con l’autore che vi figura (cfr. sentenza del Tribunale federale 6b_334/2007; DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1.).

                                        Essa sanziona nondimeno anche l'allestimento e l’uso di un falso ideologico, cioè di un documento che, differentemente dai casi di falsificazione materiale, non è stato fisicamente contraffatto, ma presenta un contenuto che non corrisponde alla realtà, fallace (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_334/2007; DTF 126 IV 65 consid. 2a).

                                        A tal proposito la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che è perseguibile penalmente solo una menzogna scritta qualificata, cioè fissata in un documento destinato ed atto a provare un fatto di rilevanza giuridica. Imponendosi un’interpretazione restrittiva della disposizione, la menzogna scritta trascende in violazione dell'art. 251 CPS solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità, ad esempio grazie all’autorevolezza che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono oppure alla persona che lo ha redatto (cfr. Rep. 1995, pag. 287 ss. e riferimenti ivi citati). Esso deve possedere un valore probatorio accresciuto, che non si limiti ad attestare l’esistenza, l’autore e il contenuto della dichiarazione, ma che si estenda dunque pure alla veridicità di quest’ultimo.

                                        Senza l’adempimento di questi presupposti, ci si trova di fronte ad una semplice bugia scritta, non punibile (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, art. 251, n. 114 ss.).

 

                               10.     Un inventario allestito dal tutore all’indirizzo dell’autorità tutoria, sia esso quello iniziale, quello annuale o quello finale, costituisce senza dubbio alcuno un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CPS, godendo di accresciuta credibilità (cfr. DTF 121 IV 216; sentenza 20 giugno 2006 della Corte delle assise correzionali in Locarno, inc. 70.2004.97).

 

                                        La difesa ha obiettato che il rendiconto allestito dall’accusato non rappresenta un atto ai sensi delle disposizioni legali sulla tutela in quanto non è stato redatto su formulario ufficiale e non presenta nemmeno la firma dell’altro co-tutore, che aveva sottoscritto quello iniziale, rispettivamente del pupillo. Inoltre non contiene alcuna dichiarazione di completezza.

 

                                        Queste argomentazioni non sono condivisibili.

 

                                        Il rapporto finale 2 giugno 2000 allestito dal prevenuto - composto dallo scritto accompagnatorio, dall’elenco titoli comparativo e dagli attestati bancari - rappresenta senza ombra di dubbio un documento con forza probatoria accresciuta, indipendentemente dal fatto che sia stato usato un formulario ufficiale o meno. L’utilizzazione di quest’ultimo non era - e non è nemmeno attualmente, dopo la revisione del diritto tutorio cantonale del 2001, con la quale le delegazioni tutorie comunali sono state sostituite da commissioni tutorie regionali e si è cercato di professionalizzare il settore - presupposto indispensabile: esso serve solo a facilitare il lavoro dei tutori, ma questi possono anche rinunciarvi ed allestire delle relazioni sulla base di atti da loro appositamente creati, a condizione che siano di facile interpretazione e contengano gli elementi necessari alla valutazione.

                                        Nella fattispecie la conformità del documento è confermata dal fatto che né la DT di __________, né l’AVT hanno mosso obiezioni in merito.

 

                                        Non è vero, contrariamente a quanto asserito dall’imputato, che manca la controfirma del co-tutore __________ In effetti questi, con il suo scritto del 31 luglio 2000 ha confermato di aver visionato il rendiconto di ACCU 1 e lo ha ratificato, cosa che, a sua detta, avrebbe fatto pure il pupillo.

 

                                        Il “rapporto di fine tutela del minore CIVI 1 del 2 giugno 2000, considerato nel suo complesso e congiuntamente a quello morale allestito dal co-tutore, costituisce un documento ai sensi del diritto penale.

 

                                        Una dichiarazione di completezza non è indispensabile e la sua mancanza non sminuisce affatto il valore dell’atto. Un tutore è tenuto, per legge, ad agire in maniera limpida e rispettosa dei suoi obblighi verso le autorità di riferimento (DT e AVT): non deve apporre alcuna attestazione esplicita che quanto egli dichiara nei rapporti e rendiconti rappresenta il patrimonio integrale, poiché egli è obbligato a dichiarare tutto e si presuppone che lo faccia.

                                        Vale invece il contrario: se egli ha dei dubbi circa l’accuratezza della sua esposizione, deve menzionarlo con una nota, così che chi è chiamato a sorvegliare il suo operato sappia che possono esservi delle mancanze e possa procedere ad eventuali approfondimenti.

 

                               11.     I contenuti del documento in oggetto sono senza ombra di dubbio menzogneri. In effetti, come riconosciuto anche dalla difesa, esso non indica che i capitali del pupillo piazzati sui conti dichiarati al fisco presso la __________ di __________, mentre non fa cenno alcuno a quelli presenti sui conti “in nero” presso __________ di __________ e presso __________ di __________ In questo modo alle autorità sono stati annunciati solo fr. 21'600'059.38, lasciandola all’oscuro dell’esistenza dei circa fr. 10'000'000.-- depositati in ciascuno degli altri due istituti di credito, per complessivi fr. 20'000'000.-- circa.

 

                                        Così facendo è stato reso praticamente impossibile alla DT ed all’AVT venire a conoscenza del denaro non dichiarato.

 

                                        Particolarmente astuto, da parte dell’imputato è stato il modo in cui, nel breve scritto del rapporto, ha posto l’accento sui quasi fr. 850'000.-- di utile che i capitali manifesti hanno permesso di ottenere malgrado le ruberie nel periodo in cui egli è rimasto in carica. In questo modo egli ha approfittato del fatto che in quel periodo non occorreva essere luminari della finanza per guadagnare con gli investimenti in borsa (è un dato di fatto che allora tutti facevano utili indipendentemente dalle loro capacità) per definire ottimale una gestione, la sua, che in effetti era inesistente e che aveva lasciato lo spazio a __________ per prelevare indisturbato ingenti somme di denaro dai conti.

                                        Se l’accusato avesse fatto il suo dovere o per lo meno avesse fatto qualcosa, si sarebbe accorto di quanto stava avvenendo e avrebbe potuto far sì che la differenza tra gli averi all’inizio del mandato e quelli alla fine fosse sensibilmente maggiore ai quasi fr. 850'000.--.

 

                                        L’importanza dell’utile denunciato ha indotto la DT - che così facendo non ha agito correttamente - ad essere più leggera nell’esaminare il rapporto finale ed a non pretendere la presentazione del dettaglio del movimento sui conti con i relativi giustificativi.

 

                               12.     Trattandosi di un delitto commesso per omissione, è necessario verificare se il prevenuto avesse una posizione di garante nei confronti del signor CIVI 1, art. 11 cpv. 2 CPS.

 

                                        La “Garantenstellung” del tutore è fissata dalla legge: egli ha l’obbligo, come lo dice già il termine stesso, di proteggere la persona affidatagli ed i suoi interessi, artt. 367, 413 e 426 CCS.

                                        Vista l’indiscutibilità del ruolo e delle responsabilità del signor ACCU 1 nei confronti del pupillo, non occorre approfondire ulteriormente la questione.

 

                               13.     In base a quanto precede si può dunque concludere che, dal punto di vista oggettivo, sono adempiti tutti i presupposti del reato.

 

                                        L’aspetto soggettivo della fattispecie è composto dall’intenzionalità, che deve comprendere tutti gli aspetti della stessa, dalla volontà di ingannare e da quella di creare un danno o procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

 

                                        Dopo aver ponderato attentamente tutte le risultanze dell’istruttoria, questo giudice è giunto al convincimento che l’imputato ha agito in piena consapevolezza di quanto stava facendo. Gli indizi convergenti in tal senso sono numerosi.

 

                                        In primo luogo vi sono le inequivocabili deposizioni di __________, il quale, come visto in precedenza, ha attestato che l’imputato, appena entrato in carica, gli ha esplicitamente chiesto se il denaro non dichiarato depositato su conti della filiale di __________ di __________ era stato indicato nella documentazione prodotta alla DT (cfr. verbale di interrogatorio 14 giugno 2007, AI 16, pag. 4 e verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 3) e che quindi egli era perfettamente a conoscenza del “nero”, per lo meno di quello in __________ (cfr. verbale di interrogatorio 19 novembre 2001, AI 1, pag. 3).

                                        __________ risulta essere pienamente credibile ed il fatto che egli in due interrogatori abbia asserito che l’accusato si sarebbe presentato in banca da lui per porre la fatidica domanda, mentre nel primo abbia sostenuto di avere ricevuto una telefonata, nulla cambia. Si tratta di un’imprecisione che non intacca in alcun modo la sostanza dell’affermazione. La versione, dopo essere stata chiarita nel 2004, è rimasta invariata. Del resto le sue deposizioni sono state lineari e coerenti dall’inizio alla fine dell’inchiesta, durata oltre 7 anni.

                                        __________ è attendibile perché ha sempre ammesso i fatti che hanno condotto alla sua condanna, anche quelli che non erano noti agli inquirenti; non si è mai nascosto dietro un dito.

                                        Egli non aveva alcun motivo per accusare ingiustamente l’ex collega ACCU 1 e tirandolo in ballo non ha assolutamente migliorato la propria posizione giudiziaria.

                                        La teoria che ha avanzato la difesa, secondo la quale __________ avrebbe coinvolto il prevenuto perché era sua intenzione tirare a fondo con sé tutta la banca resta una semplice interpretazione di parte che non solo non è stata provata, ma addirittura non risulta nemmeno verosimile. Si pensi solo al fatto che l’ex funzionario di __________ non ha formulato accuse a tutto campo, ma ha avuto anche l’onestà di ammettere che secondo lui l’imputato sapeva dei conti di __________, ma di non essere sicuro che fosse pure informato di quello presso l’__________ di __________

 

                                        Che ACCU 1 fosse al corrente dell’esistenza dei conti in nero di __________ è confermato pure dalle deposizioni di __________ “ADR Presumo che ACCU 1 fosse al corrente dell’esistenza di questo conto presso __________ poiché ACCU 1 era il consulente bancario del nonno __________ e della __________. Mi ricordo che __________ e __________ circa due volte all’anno facevano il giro delle banche e naturalmente erano sempre ricevuti dal direttore, vista l’importanza dei fondi depositati. Penso comunque che ACCU 1, quale direttore di __________ di __________, fosse al corrente almeno dei 10'000'000.-- in nero depositati presso ____________________. Era ACCU 1 che riceveva la __________ in banca e il nonno __________, presumo che assieme ai conti dichiarati il ACCU 1 spiegava ai due anche il rendimento del conto non dichiarato.” (cfr. verbale di interrogatorio 2 dicembre 2001, AI 2, pag. 1) e di __________: “Come detto io non ho memoria e non credo che siano avvenute discussioni con ACCU 1 relative al “nero” della famiglia __________. Mi sembra però inverosimile che ACCU 1 non ne sapesse di nulla dai tempi in cui era stato direttore di __________.” (cfr. verbale di interrogatorio 4 aprile 2008, AI 26, pag. 3).

 

                                        Ulteriore indizio che induce a concludere a favore della consapevolezza dell’imputato è il fatto che tutti i personaggi chiave di __________ sapevano almeno dell’esistenza dei fondi non dichiarati al fisco, meno, stranamente, lui: ne erano a conoscenza __________, __________ ed il sostituto di ACCU 1 alla direzione __________.

                                        Non va poi dimenticato che ACCU 1 era il responsabile della filiale locarnese ed aveva quindi la possibilità di verificare con il sistema informatico le posizioni dei clienti all’interno di tutto l’istituto, quindi anche quelle nelle altre filiali: “A domanda dell’avv. __________ rispondo che anni fa era possibile vedere da un terminale di __________ tutta la posizione di un cliente presso tutte le __________ del Cantone. Il nero dei clienti di __________ veniva messo su conti di __________, questa era stata una decisione della direzione generale di __________.” (__________nel verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 5). Questo fatto è stato confermato ad esempio dal direttore __________ nella sua deposizione del 16 novembre 2001, assunta nell’ambito della procedura a carico di __________ e __________ (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali 5 giugno 2008, prodotta agli atti, pag. 92 s.).

                                        Inoltre era politica di __________ quella di deviare i propri clienti alla filiale di __________ per tutto quanto concerneva capitali non dichiarati al fisco, come ammesso dallo stesso imputato, che ha pure dichiarato di averlo già fatto personalmente in qualche occasione (cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 5: “che si mandavano clienti a __________ è vero, ma non voglio avallare la dichiarazione secondo cui vi era un ordine della direzione generale di __________ di fare ciò quando i clienti __________ volevano aprire dei conti non dichiarati al fisco in __________. A domanda dell’avv. __________ rispondo che mi è capitato nella mia carriera di indirizzare dei clienti di __________ qualora volessero aprire un conto non dichiarato al fisco. Non ho mandato clienti con simili esigenze in altre sedi di __________ ma solo a __________. Ribadisco di non avere inviato CIVI 1 a __________.”).

 

                                        Non è quindi immaginabile che un direttore di banca non sapesse dell’esistenza di conti in nero presso __________ di __________ per fr. 10'000'000.--, tra l’altro non cifrati ma nominativi, del suo più importante cliente (prima __________ e poi CIVI 1).

 

                               14.     Non trascurabile è pure il fatto che l’accusato sia stato per lunghi anni e sino alla sua morte il consulente del nonno della parte civile e che egli era edotto almeno del fatto che questi aveva dei conti in nero presso la __________, rispettivamente del loro ammontare. Addirittura la posta di queste relazioni veniva trasmessa al cliente per il tramite di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 5: “ADR ero informato dei conti di __________ presso la __________. La posta della __________ la riceveva tramite __________. Ora non mi ricordo più quanto vi fosse depositato a __________, ma all’epoca lo sapevo.”; verbale di interrogatorio 2 febbraio 2005, AI 4, pag. 5: “ADR io sapevo che il signor __________ aveva dei titoli in nero presso la __________ di __________. A quanto però a mia conoscenza sono stati dichiarati o almeno lo presumo al momento del decesso di __________.”).

 

                                        Egli era dunque conscio che già il nonno aveva scisso il suo patrimonio in una quota annunciata al fisco ed in una nascosta. Al momento della sua nomina in qualità di tutore non poteva non chiedersi cosa era successo di quei soldi e se quelle posizioni erano state legalizzate. Invero il prevenuto ha tentato a più riprese di affermare che era convinto che fossero stati oggetto di una sanatoria al momento dell’apertura della successione, ma si è limitato a formulare generiche argomentazioni che lasciano il tempo che trovano.

 

                                        Il conto in nero aperto da __________ a __________ non è stato creato dal nulla ma è stato costituito e rimpinguato con i titoli che erano prima di proprietà di __________.

                                        Non va poi dimenticato che la relazione è stata creata già prima della morte di quest’ultimo, quando ACCU 1 era ancora il suo consulente personale.

 

                               15.     Dall’altro canto l’imputato non è risultato essere credibile ed ha dato l’impressione di voler proporre un’immagine di sé ad hoc. Egli ha cercato di apparire come uno sprovveduto che è rimasto vittima della sua superficialità, cosa che non rispecchia la realtà.

 

                                        Innanzitutto ACCU 1 ha sempre mentito negando di sapere dell’esistenza dei conti in nero e di aver interpretato il mandato di tutore come un semplice incarico di supervisione.

                                        La decisione di nomina 17 maggio 1999 è però inequivocabile: nel dispositivo parla di “compito e responsabilità della gestione del patrimonio del minore” e nei considerandi precisa che __________ è semplicemente responsabile dell’educazione e della rappresentanza. Inoltre il prevenuto è stato pure convocato, prima della sua designazione, in data 12 aprile 1999, ad un colloquio presso l’AVT in occasione del quale, come si può chiaramente desumere dal verbale riportato in precedenza, egli è stato debitamente informato della situazione e delle sue incombenze.

                                        Sarebbe un insulto alla sua intelligenza pensare che egli non abbia capito quali fossero gli estremi del mandato. Se così fosse, non ci si potrebbe spiegare come egli sia riuscito a fare carriera all’interno di __________ arrivando a ricoprire per svariati anni la posizione di direttore della filiale di __________.

 

                                        La scaltrezza di ACCU 1 è emersa in tutta la sua forza in occasione della sua audizione testimoniale al processo di fronte alla Corte delle assise correzionali del 5 giugno 2008, allorquando egli si è rifiutato di rispondere alla domanda esplicita sulla sua conoscenza dei fondi neri di CIVI 1 ed a quella sull’esistenza di una prassi di __________ secondo la quale il nero veniva deviato a __________ (“Alla domanda sulla mia conoscenza dei fondi neri di CIVI 1 ribadisco di non voler rispondere. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere alla domanda a sapere se esistesse in __________ la prassi secondo cui il nero veniva fatto a __________.”, cfr. verbale del dibattimento 29 maggio 2008, AI 28, pag. 58).

                                        Fintanto che ha potuto mentire senza conseguenze, egli lo ha fatto. Quando però ha dovuto esprimersi in qualità di teste, quindi sotto la comminatoria dell’azione penale in caso di falsa testimonianza, egli ha preferito tacere e non esporsi a rischi. Atteggiamento sintomatico.

 

                                        Anche il modo indegno di gestione della tutela, dal primo all’ultimo momento, trova la sua unica spiegazione plausibile nella consapevolezza dell’esistenza di ingenti capitali non dichiarati, oltre a quelli dichiarati, e nella volontà di evitare che un atteggiamento troppo indagatorio ed invadente, come quello che temevano avesse __________, potesse scattivare __________ ed indurlo a portar via il denaro da __________. L’imputato stesso, parlando del momento in cui ha deciso di accettare la richiesta fattagli da __________, ha chiarito che non era assolutamente nelle sue intenzioni intervenire per aiutare il giovane __________, ma solo per proteggere l’istituto di credito: “A questo punto ho detto al signor __________ che se c’era bisogno, per favorire la banca, mi sarei messo a disposizione.” (cfr. verbale di interrogatorio 4 ottobre 2004, AI 3, pag. 2).

 

                                        Pure incomprensibile, se non con la piena coscienza che i soldi del cliente, bianchi o neri, andavano protetti dalla concorrenza e dal fisco, è il fatto che l’imputato abbia assunto un incarico di gestione senza nemmeno pretendere di avere la procura sui conti ed addirittura accettando che la stessa rimanesse ad __________, persona che, per sua stessa ammissione, egli non conosceva assolutamente e con la quale non ha avuto praticamente contatti.

                                        Lo stesso dicasi del fatto che il tutore, cosa inaudita, non abbia mai visto né parlato con il pupillo.

                                        Una persona meticolosa ed istruita come non può che essere un direttore di banca non agirebbe mai in questo modo se non vi fosse qualche secondo fine. Le responsabilità e conseguenze personali nel caso in cui fosse insorto un qualche problema erano evidenti e non lasciavano certo spazio a leggerezze. Non si scordi che in ballo non vi era una gestione di pochi spiccioli, ma di un ingente patrimonio.

 

                                        Parimenti l’atteggiamento assunto dall’accusato dopo la conclusione del suo mandato con il raggiungimento della maggiore età del pupillo desta fondate perplessità sulla sua buona fede. Egli ha infatti atteso oltre 4 mesi prima di produrre il suo rendiconto, attribuendone le colpe a ritardi da parte della banca nel rilascio della documentazione. Appare quantomeno insolito che per il recupero di attestati facilmente allestibili sia necessario attendere così tanto tempo; normalmente bastano pochi giorni. Negli atti non si trova oltretutto neppure un sollecito del tutore nei confronti dell’istituto di credito.

 

                               16.     Infine, non si può non porre l’accento sull’ultimo, rilevante, indizio a favore della notorietà al prevenuto del conto di __________ intestato al pupillo e cioè sul fatto che sia __________ che __________, dopo aver visto nella nomina di __________ un pericolo per il mantenimento del denaro in banca, il primo, e per i propri atti illeciti, il secondo, hanno indicato proprio in ACCU 1 la persona adatta a sostituirlo. Vista la delicata e rischiosa situazione in cui si erano venuti a trovare, essi non avrebbero sicuramente mai scelto un personaggio scomodo, che avrebbe potuto scoprire transazioni che non volevano rendere pubbliche e che avrebbe potuto denunciare al fisco o alle autorità il denaro non dichiarato.

 

                                        __________ e __________ si sono subito concentrati sul prevenuto perché - essendo stato consulente del signor __________ sino al suo decesso ed essendo direttore della filiale in procinto di andare in pensione - sapeva nel dettaglio quale era la situazione finanziaria di CIVI 1 all’interno di __________, compresi gli averi in nero, per cui non vi sarebbe stato alcun rischio che il tutore amministrativo venisse a conoscenza inavvertitamente di quest’ultimi e ne parlasse, come imposto dalla legge, con la DT o con l’ufficio delle tassazioni, mettendone a repentaglio la permanenza presso l’istituto e nel contempo l’ammontare, ritenuto che la sanzione fiscale sarebbe stata ingente.

                                        Si può persino ipotizzare, senza timore di sbagliare di molto, che i tre si sono addirittura messi d’accordo sul modo di procedere ed hanno stabilito che l’accusato assumesse scientemente un ruolo di facciata, mirante a proteggere lo status quo ed lasciando agire loro dietro le quinte.

 

                                        Questa è l’unica spiegazione plausibile della scelta. Non sarebbe ad esempio seriamente proponibile ipotizzare che essi abbiano deciso di rivolgersi a Bianconi a caso o perché lo ritenevano una persona talmente stolta e superficiale da poter essere raggirata senza difficoltà.

 

                               17.     ACCU 1 ha dunque omesso intenzionalmente di indicare nel rendiconto finale i capitali in nero per circa fr. 10'000'000.-- depositati presso __________ di __________, di cui il pupillo era avente diritto economico. Egli lo ha fatto con la volontà di tenere la DT di __________ all’oscuro e quindi di ingannarla.

 

                                        Tutto ciò non si può dire con riferimento agli averi non dichiarati, di pertinenza di CIVI 1, piazzati presso l’__________ di __________. In effetti, anche se verosimilmente ACCU 1 ne era a conoscenza, gli indizi sono troppo flebili per poter loro conferire valore probatorio. __________ non ha saputo dire nulla in merito e, evidentemente, un direttore di banca non ha potere indagatorio al di fuori del suo istituto.

 

                                        Di transenna, a scanso di equivoci, occorre rilevare che, anche tenendo per buona la versione fornita dal prevenuto, egli sarebbe soggettivamente colpevole poiché avrebbe comunque sia agito per dolo eventuale. In effetti, tralasciando deliberatamente di effettuare indagini sugli averi del minore, egli ha preso in considerazione la possibilità che il suo rendiconto finale non rispecchiasse la realtà, ma ha deciso, nonostante ciò, di limitarsi a riportare soltanto le informazioni ottenute sui conti dichiarati di __________.

                                        Quando si assume una tutela amministrativa, soprattutto se di persone abbienti, bisogna quantomeno verificare se non vi sono soldi depositati nelle principali banche attive nella zona in cui risiedono. Questo vale a maggior ragione se il tutore è un direttore di banca, che sa benissimo come funzionano i meccanismi di collocamento dei capitali e quelli della loro sottrazione al controllo del fisco (ad esempio, come nella fattispecie, attraverso la diversificazione degli istituti di credito o il trasferimento in altre filiali dello stesso istituto).

 

                               18.     La falsificazione del documento, per essere penalmente perseguibile, deve essere avvenuta allo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona, oppure con quello di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

 

                                        In casu l’accusato non ha agito a fini egoistici, quindi per ottenere un guadagno personale: il suo intendimento ultimo è sempre stato quello di impedire che __________ perdesse un cliente importante. Egli ha fatto quindi da garante affinché venisse evitato ogni atto che potesse infastidire CIVI 1 o il suo tutore educativo. Tra questi comportamenti vi sarebbe stato indubbiamente quello di notificare il denaro in nero, poiché avrebbe comportato il pagamento di una multa salata, oltre che il recupero delle imposte sino a quel momento evase (cosa che è poi avvenuta quando i fatti sono stati acclarati fiscalmente).

                                        L’indebito vantaggio consiste proprio, quindi, nel aver evitato, almeno sino a quel momento, che il pupillo dovesse riversare allo Stato parte del suo capitale nascosto.

                                        Di riflesso vi è pure stato un illecito vantaggio per __________ che, grazie a questo modo d’agire, avallato dai suoi dirigenti, ha potuto mantenere il cliente e lucrare tramite i suoi averi.

 

                                        La difesa ha eccepito, richiamandosi alla DTF 108 IV 181, che un vantaggio di natura fiscale non è tutelato dalla fattispecie dell’art. 251 CPS.

 

                                        Tale posizione non è condivisibile.

 

                                        Come chiarito già in DTF 101 IV 53, consid. b, e ribadito nella sentenza richiamata dall’avv. __________, un vantaggio di natura fiscale è sufficiente (cfr. Markus Boog, in Basler Kommentar, 2a ed., art. 251, n. 94). In effetti la falsità in documenti commessa allo scopo di eludere un tributo ricade sotto il diritto penale e non sotto quello fiscale cantonale o federale, laddove il documento serve, obiettivamente, anche a fini non fiscali, come avvenuto con il rendiconto finale oggetto della vertenza, indirizzato in primo luogo all’autorità tutoria.

 

                               19.     Per tutto quanto precede, ACCU 1 deve essere condannato per il reato di falsificazione di documenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa in esame, con l’unica differenza che può essere addebitata solo la mancata dichiarazione dei capitali in nero depositati in __________ a __________, ma non quella di quelli depositati presso l’__________ di __________.

 

                                        Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2 CPS.

 

                                        Il nuovo diritto prevede che, di norma, non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi, art. 40 CPS. Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale, art. 42 CPS e ci si deve attendere che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

 

                                        Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite da una pena pecuniaria, che si esprime in aliquote giornaliere con un ammontare fino al un massimo di fr. 3’000.-- per una, fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale, art. 34 cpv. 2 CPS.

 

                                        Nel caso concreto, la falsità in documenti era punita dal diritto previgente con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione, mentre l’attuale versione dell’art. 251 CPS prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Nel caso concreto entrerebbero in linea di conto quindi la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.

 

                               20.     Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

 

                                        La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

 

                                        A carico dell’accusato pesa in maniera importante il cinismo che lo ha portato a mettere gli interessi della banca sopra tutto, anche al di sopra della legge. Di rilievo è pure il fatto che egli ha agito in veste di tutore, di una persona quindi cui lo Stato affida la protezione di persone in difficoltà, che necessitano di aiuto. La leggerezza con cui ha affrontato l’esecuzione del mandato e lo sprezzo nei confronti delle autorità, che egli non si è fatto alcun problema ad ingannare non trovano scusanti.

                                        Neppure l’atteggiamento processuale del signor ACCU 1 e quello da lui assunto nel corso dell’istruttoria giocano a suo favore: egli ha sempre mentito ove poteva e si è rifiutato di rispondere quando le sue menzogne, costituendo falsa testimonianza, avrebbero potuto essere sanzionate penalmente.

                                        L’entità delle malversazioni che l’imputato ha favorito con il suo comportamento illecito e quella dei capitali nascosti contribuiscono ad aggravare ulteriormente la sua posizione.

                                        Queste colpe sono gravi.

 

                                        A favore del prevenuto gioca la sua incensuratezza ed il fatto che non ha agito per ottenere un vantaggio personale.

 

                               21.     Nella fattispecie è stato inoltre leso palesemente il principio di celerità, che impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.37/2006 consid. 2.1.2; DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1.). Questo diritto non va confuso con la circostanza attenuante del tempo trascorso, art. 48 lett. e CPS, che coincide con la logica della prescrizione e presuppone che l’imputato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione. Siccome i ritardi nella procedura non possono più venire sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena: nei casi più frequenti si deve procedere ad una riduzione della pena, mentre in situazioni eccezionali si può arrivare a rinunciare a comminare una sanzione o ad abbandonare il procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.37/2006 consid. 2.1.2.).

 

                                        La questione di sapere se il principio di celerità è stato violato va soppesata soprattutto in base ad un analisi globale del lavoro effettuato. Tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale ad essere decisivo. Anche secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il carattere ragionevole della durata di un procedimento si valuta secondo le circostanze della causa e tenuto conto in particolare della sua complessità, del comportamento dell’interessato e di quello delle autorità competenti.

 

                                        A differenza di quanto vale per l’attenuante del lungo tempo trascorso, la violazione del principio di celerità presuppone che l’accusato abbia tenuto buona condotta dall’apertura del procedimento al momento della condanna (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1.).

 

                                        Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l’art. 48 CPS che la violazione del principio della celerità, occorre considerare entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l’entità del ritardo che l’intensità della violazione.

 

                                        Nel caso che ci occupa la violazione del principio della celerità è già stata accertata dalla Procuratore Pubblico. Il periodo tra l’apertura dell’inchiesta e il presente giudizio è eccessivo e non completamente giustificabile.

 

                               22.     Soppesato attentamente tutto ciò, appare equo confermare la proposta di condanna formulata dall’accusa con il decreto in discussione. Il reato, vista la sua gravità, avrebbe meritato di essere sanzionato con una pena ben superiore, ma la violazione del principio della celerità ne impone una sensibile riduzione.

 

                                        Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena, preso atto che i requisiti dell’art. 42 CPS sono indubbiamente adempiti: non è ipotizzabile che l’imputato commetta nuovi crimini o delitti.

 

                                        In base alla situazione patrimoniale accertata al dibattimento, le aliquote vengono fissate in fr. 480.--.

 

                                        Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42 cpv. 4 CPS, una multa di fr. 800.--.

 

                                        La parte civile viene rinviata al competente foro per le sue pretese di tale natura.

 

                                        La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.

 

Per questi motivi,

 

visti                                   gli art. 34, 42 cpv. 1 e 4, 48 lett. 3, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

                                        per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo maggio/giugno 2000, al fine di procacciare ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di secondo tutore di CIVI 1, nominato con decisione del 17 maggio 1999 dalla Sezione degli enti locali, con il compito e la responsabilità della gestione del patrimonio del minore, intenzionalmente attestato, rispettivamente fatto attestare in documento contrariamente alla verità un fatto di importanza giuridica nonché fatto uso di tale documento,

                                        e meglio, per avere, allestito all’attenzione della Delegazione Tutoria del Comune di __________ un falso rendiconto finale datato 2 giugno 2000, presentando nel medesimo una situazione diversa da quella reale, segnatamente indicando un patrimonio totale accertato a fine tutela pari a fr. 21’600’059.38, a fronte di un patrimonio accertato al momento della sua nomina pari a fr. 20’759’019.28, omettendo di menzionare nello stesso gli averi, del valore complessivo di circa fr. 10’000’000.--, di pertinenza di CIVI 1 non dichiarati al fisco e depositati presso __________, succursale di __________, di cui conosceva l’esistenza, in virtù della sua precedente funzione di direttore della __________, succursale di __________ nonché funzionario di riferimento dei conti di __________ (nonno paterno di CIVI 1), averi di cui già era stata sottaciuta l’esistenza in sede di inventario iniziale presentato da __________, primo tutore di CIVI 1, unitamente a __________, funzionario di __________, alfine di evitare al pupillo problemi di natura fiscale e più in generale al fine di evitare problemi derivanti dall’inoltro dell’inventario iniziale;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 480.-- (quattrocentottanta), per un totale di fr. 43’200.-- (quarantatremiladuecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

rinvia                               la parte civile al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 CPP);

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       800.00       multa

                                        fr.                       800.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1850.00       totale