Incarto n.
10.2008.34

DA 201/2008

Bellinzona

22 luglio 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 __________

 

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.76 - max. 1.39 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;

 

                                             fatti avvenuti a __________ il 12 novembre 2007;

 

                                             reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

 

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato contro la vettura VW Passat targata TI __________ di __________, ivi ferma sulla carreggiata;

 

                                             fatti avvenuti a __________ il 12 novembre 2007;

 

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 gennaio 2008 n. 201/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6'000.--.

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’200.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2008 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 22 luglio 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               l'accusato, il quale non contesta i fatti, ma chiede di poter espiare la condanna con del lavoro di pubblica utilità. In via subordinata postula una riduzione della multa, in considerazione della sua difficile situazione finanziaria;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        come pena unica (art. 46 cpv. 1 CPS),

 

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 160 (centosessanta) ore;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 660.--;

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       360.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     - 460.00       dedotta la cauzione già versata

                                        fr.                      200.00       totale