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Incarto
n. DA 3234/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1)
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prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, rispettivamente alla LF sugli stranieri,
per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi alla competente Autorità di Polizia degli stranieri, esercitato senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, rispettivamente 23 cpv. 6 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa n. 3234/2008 di data 1° settembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
4'200.-, (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 70.--
(settanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 settembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento; in via subordinata, chiede che l’accusato venga mandato esente da pena in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 in fine LDDS; sottolinea altresì che la pena è sproporzionata per rapporto ai fatti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di infrazione alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 6 LDDS; 333 cpv. 7 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi alla competente autorità, violato per negligenza le disposizioni di polizia degli stranieri.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.- (trecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giurico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale