Incarto n.
10.2008.355

DA 3015/2008

Bellinzona

22 gennaio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         vie di fatto,

                                        per avere, a __________ il 31 ottobre 2006, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1 provocandogli una contusione facciale;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 agosto 2008 n. 3015/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Per ogni pretesa la parte civile, __________, è rinviata al competente foro.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 settembre 2008 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 22 gennaio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio accusato, rilevando innanzitutto come sia dubbia la validità giuridica della denuncia penale non essendo stato indicato il reato di cui al decreto d’accusa. Egli rileva inoltre che le versioni delle parti sono contrastanti e che non vi è alcuna prova oggettiva agli atti che giustifica la proposta condanna;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

 

                                        dall’accusa di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3015/2008 del 25 agosto 2008;

 

 

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello StatoACCU 1

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       220.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      420.00       totale