Incarto n.
10.2008.357

DA 3013/2008

Bellinzona

4 febbraio 2009

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di 1.    coazione,

                                        per avere, a __________, presso l’abitazione di CIVI 1, in data 8 marzo 2006, intralciato la libertà di agire di quest’ultimo, posizionando la sua vettura dinanzi al veicolo dello stesso CIVI 1 affinché non potesse più ripartire, costringendolo in tal modo a restare presso il suo domicilio;

 

                                 2.    ripetute vie di fatto,

                                        2.1.    per avere, a __________, presso l’abitazione di CIVI 2, in data 7 marzo 2006, commesso vie di fatto nei confronti di quest’ultima, scaraventandole addosso il cancello dell’abitazione, facendola cadere a terra e provocandole in questo modo le conseguenze fisiche attestate dal certificato medico, agli atti, del dr. med. __________;

 

                                        2.2.    per avere, a __________, presso l’abitazione di CIVI 1, in data 8   marzo 2006, commesso vie di fatto nei confronti di quest’ultimo, spintonandolo da tergo e gettandolo contro il cancello dell’abitazione, provocandogli così le conseguenze fisiche attestate dal certificato medico, agli atti, del dr. med. __________;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP, art. 181 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 49 cpv. 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 agosto 2008 n. 3013/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'400.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 140.- (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

 

Ed inoltre                               La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2008;

 

indetto                               il dibattimento in data 4 febbraio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, accompagnato dal suo difensore, nonché le parti civili e il loro patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire, chiedendo la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il patrocinatore di parte civile che chiede la conferma della pena proposta dal Procuratore pubblico e del rinvio delle pretese di parte civile al foro civile;

 

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato dalle accuse di vie di fatto e di coazione per non aver commesso i fatti e, in via subordinata, in virtù del principio ”in dubio pro reo”;

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di

 

                                    1.1 coazione;

                                    1.2 ripetute vie di fatto

                                        per i fatti di cui al decreto d’accusa DA 3013/2008 emesso nei suoi confronti?

                                    2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                    3.  L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio delle sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                    4.  Quale deve essere il diritto applicabile (art. 2 CP), o meglio, quello in vigore oggi, o quello in vigore nel 2006, all’epoca dei fatti?

 

                                    5.  Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura?

 

                                    6.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

 

                                 1.     I fatti descritti nel decreto d’accusa si sono realizzati a __________ il 7 e l’8 marzo 2006, davanti alle abitazioni delle parti civili CIVI 2 e CIVI 1, madre e rispettivamente figlio. Quest’ultimo e l’accusato ACCU 1 si conoscevano già da prima di questi eventi e più precisamente da 4 o 5 anni. I rapporti tra loro sono sempre stati buoni, ma si sono però incrinati nei mesi precedenti ai fatti oggetto di dibattimento e ciò a causa di un “affare” concluso fra i due e avente per oggetto un piccolo trattore di marca __________. Questo veicolo era stato venduto (o ceduto) per fr. 4'000.-- qualche mese prima dei fatti dall’accusato alla parte civile; i dettagli di questa compravendita non sono mai stati esattamente chiariti. Ciò che e certo è che quella transazione non è andata a buon fine e che ad un certo punto ACCU 1 ha preteso la restituzione del mezzo, che era comunque sempre rimasto intestato a sua moglie __________. L’accusato ha tentato più volte di mettersi in contatto con il CIVI 1 telefonandogli, cercandolo a casa sua e negli esercizi pubblici della zona, senza però mai trovarlo. Anche il 7 marzo 2006 l’accusato si è recato a __________ per cercare il CIVI 1 a casa sua, ma, non trovandolo ha unicamente conferito con la madre CIVI 2, mentre il giorno seguente, l’8 marzo 2006, è finalmente avvenuto l’incontro tra i due.

 

 

                                 2.     Al dibattimento ACCU 1 ha spiegato di essere stato praticamente obbligato a recarsi personalmente al domicilio di CIVI 1, poiché, come esposto al consid. 1, nonostante assidui tentativi di ricerca, la parte civile si sarebbe sempre negata. Al proposito quest’ultima si è giustificata adducendo che in quel periodo era ammalato e stava seguendo una cura ospedaliera: questa situazione gli impediva di rispondere prontamente ad ogni sollecito dell’accusato. Come detto il 7 marzo ACCU 1 si è quindi recato direttamente a casa del CIVI 1. Giunto sul luogo ha visto la madre di CIVI 1, CIVI 2, che si trovava sul piazzale antistante la propria abitazione, davanti al cancello che delimita la sua proprietà; la donna l’ha poi informato che il figlio non era in casa.

 

                                        Il mattino dell’8 marzo 2006 CIVI 1 ha contattato l’accusato per telefono, chiedendogli di presentarsi alle ore13:00 del medesimo giorno a casa sua, portando con sé i soldi (fr. 2'000.--) da restituire (fr. 2'000.-- erano già stati versati dall’accusato sul CCP della parte civile). Detto, fatto: all’ora indicata ACCU 1 si è puntualmente recato a __________ accompagnato dalla moglie, in modo che lui potesse riprendersi l’__________r, mentre la consorte avrebbe riportato la loro vettura al domicilio.

 

                                         Giunto al cancello della proprietà di CIVI 2, anziché CIVI 1, dall’abitazione è però uscito tale __________, un amico della parte civile con cui l’accusato non ha voluto discutere, ritenuto che non lo conosceva e non voleva consegnare il denaro ad una persona a lui non nota. __________ è quindi rientrato nell’abitazione e 10-15 minuti dopo all’esterno si è presentato CIVI 1.

                                        A questo punto è sorta una vivace discussione sullo spazio antistante il cancello della casa della madre, proseguita in seguito dall’altro lato della strada, dove era posteggiato il trattorino, e al termine della quale l’accusato ha recuperato il suo mezzo meccanico e si è allontanato dai luoghi unitamente alla moglie.

 

 

                                 3.     Secondo il decreto d’accusa il 7 e l’8 marzo 2006 l’accusato non si sarebbe limitato a discutere con le parti civili, ma avrebbe commesso contro di loro vie di fatto, occasionando i pregiudizi indicati nei certificati medici agli atti. Più precisamente il 7 marzo CIVI 2 sarebbe caduta a terra a causa del cancello della sua abitazione, spintole addosso dall’accusato; il giorno successivo a CIVI 1 sarebbe invece stato scaraventato addosso un altro cancello. L’accusato gli avrebbe per di più impedito di allontanarsi dai luoghi posizionando il proprio veicolo davanti al suo.

 

                                        Per l’art. 126 cpv. 1 CP, è punibile chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Secondo la giurisprudenza costituisce vie di fatto ogni comportamento aggressivo che è suscettibile di ledere l'integrità fisica senza arrecare danni alla salute ed eccede quanto è socialmente e generalmente ammesso o tollerato dall'uso (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 2 e 4 ad art. 126 CP, con rimandi). Spintoni o strattoni di lieve entità sono di regola trascurabili; in determinate circostanze possono però assumere rilievo penale, specialmente ove connotino una violazione di doveri professionali o di sorveglianza (BSK-Roth, n. 3 ad art. 126 CP).

 

                                        Il prevenuto ha sempre contestato di avere commesso i reati appena indicati, sia nei confronti di CIVI 2 sia nei confronti di CIVI 1; al dibattimento ha ribadito quanto già precisato alla Polizia, asserendo che chi ha affermato il contrario ha commesso una falsa testimonianza.

                                        Per decidere nella presente fattispecie occorre quindi stabilire se tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all’art. 126 CP nei confronti di CIVI 2 e CIVI 1 siano comprovati.

 

 

                                 4.     Al proposito va subito precisato che quanto avvenne nei giorni 7 e 8 marzo 2006 indicati nel decreto d’accusa non è mai stato esattamente chiarito. Come sopra accennato, fatta eccezione per il fatto che fra le parti è intercorsa una discussione che era senz’altro animata, le ulteriori risultanze istruttorie non possono essere qualificate come chiare e univoche.

 

                                        Per cui, prima di entrare nei dettagli dell’istruttoria, è doveroso ricordare il principio in dubio pro reo, che consacra la presunzione di innocenza garantita dalla Costituzione federale, dai trattati internazionali e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice penale di rito. Secondo il nostro ordinamento, in materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come in materia di apprezzamento delle prove, non può essere disatteso tale principio fondamentale, secondo il quale un eventuale dubbio deve andare a favore dell'accusato. Infatti, essendo l'accusato presunto innocente, egli non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre parole, se non si riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo invece decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale Suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86). Riguardo all’apprezzamento delle prove, il principio citato comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV 88 cons. 2a).

 

 

                                 5.     Stanti le ripetute contraddizioni emerse durante l’istruttoria non si può in questa sede ignorare il principio appena descritto, e ciò per i seguenti motivi.

 

                               5.1     Per quanto attiene ai fatti del 7 marzo 2006 in cui è stata coinvolta CIVI 2 agli atti non vi è la prova certa che la vittima sia stata scaraventata a terra a seguito di un agire volontario dell’accusato. Nella descrizione dei fatti di causa illustrata al dibattimento, questa parte civile, che è una persona in età avanzata, non è apparsa particolarmente convincente e, ciò che conta per questa sentenza, non è stata in grado di descrivere con la dovuta precisione gli accadimenti di quel giorno, né di giustificare il motivo esatto per cui è caduta a terra. In corso d’istruttoria essa si è più volte contraddetta sui dettagli della vicenda, sul giorno, sull’ora dei fatti e sul tempo cui è rimasta a terra sdraiata sul pavimento dopo la caduta.

 

                                        Al dibattimento CIVI 2 ha spiegato che il ACCU 1 “ha aperto il cancello sbattendolo/spingendolo e così facendo io sono caduta”, ma poco dopo, nonostante a suo modo di vedere l’accusato l’avrebbe volutamente scaraventata a terra, non è stata in grado di riferire “se l’accusato ha visto” questo fatto. Nei verbali di Polizia aveva per di più aggiunto (senza precisarlo al dibattimento) che, dopo essere caduta, il ACCU 1 era “scappato” (verb. int. 21.6.2006). Al dr. __________ ha detto di essere rimasta a terra per 15 minuti, dopodiché è intervenuto __________, che avrebbe sentito le sue grida, e insieme avrebbero poi telefonato al figlio CIVI 1.

 

                                        Le circostanze di cui sopra sono state però confermate solo parzialmente dalle ulteriori risultanze istruttorie. Infatti __________, che si trovava in posizione abbastanza ravvicinata al luogo dei fatti, “a poco più di 20 metri”, ha detto di avere solo “sentito delle grida” e che la vittima “era a terra”, senza però sapere “perché fosse caduta”. Il teste ha visto l’accusato (non stava quindi fuggendo), che stava “cercando il CIVI 1”; non trovandolo se ne è poi andato. CIVI 2 non è rimasta a terra 15 minuti, ma è stata subito soccorsa ed accompagnata in casa. La situazione non era così drammatica, tant’è che “non aveva riportato ferite gravi” e che, addirittura, “non voleva andare all’ospedale” (verb. Int. 6.4.2007). Per di più, una volta entrati in casa (verb. int. 21.2.2008), non è affatto stato “chiamato il CIVI 1”, il quale, così come riferito da lui stesso, è stato interpellato solo 4 ore dopo i fatti (alle 17:00) e senza che la madre facesse al telefono alcun riferimento al motivo della chiamata. __________ si è a quel momento “nuovamente portato nella vigna” (verb. int 6.4.07), ciò che esclude categoricamente che sia rimasto fino a tardo pomeriggio in compagnia della vittima per telefonare al figlio. Ma questa non è l’unica lacuna riscontrata nelle tesi esposte dalla parte civile; infatti agli atti di causa non vi è nemmeno traccia della visita medica effettuata presso un non meglio definito “dottore di __________”, a cui si sarebbe rivolta la sera del 7 marzo, così come dichiarato da CIVI 2 al dibattimento. L’unico certificato medico presente nel fascicolo processuale è quello riferito ad una visita avvenuta tre giorni dopo i fatti, che fa riferimento però solo a dei “dolori” al gomito sinistro.

 

                                        Dette circostanze fanno sorgere seri dubbi sull’affidabilità della memoria della vittima oltre che sull’attendibilità del suo racconto: infatti, se fosse veramente rovinata a terra a causa di un colpo infertole dall’accusato, lo avrebbe potuto raccontare senza incorrere in tutte quelle contraddizioni sugli orari (inizialmente affermava che il litigio era avvenuto verso sera) e sulle modalità d’esecuzione, ritenuto che i fatti si sono svolti davanti a lei. Per di più appare anomalo che la vittima abbia interpellato suo figlio ben 4 ore dopo, senza informarlo dell’accaduto e chiedendogli semplicemente di rientrare al domicilio. Non solo. Anche la reazione avuta da CIVI 1 il giorno seguente non permette di giungere ad una diversa convinzione. In effetti, nonostante il ACCU 1 fosse accusato di avere maltrattato CIVI 2, il figlio di quest’ultima lo ha candidamente convocato il giorno seguente nel medesimo luogo, senza peraltro fare nessun riferimento ai fatti riferiti a sua madre. Per di più queste cose le parti civili non le ha nemmeno raccontate alle persone che si trovavano a casa loro il giorno seguente, tant’è che nessuno dei presenti l’8 marzo fa accenno ai fatti del giorno precedente.

 

                                        Per finire va osservato che nemmeno dal punto di vista del “risultato” l’infrazione può essere considerata adempiuta, ritenuto che, come sopra accennato, agli atti manca il certificato del medico di __________ (v. verbale del dibattimento) e quello del dr. __________ non è tale da permette di ascrivere una responsabilità a chicchessia.

                                        Per cui, tutto ben ponderato si deve forzatamente concludere che sulla dinamica dei fatti sorgono troppi dubbi, a tal punto i da dover propendere per la versione più favorevole all’accusato, vale a dire quella da lui fornita e secondo la quale non avrebbe in alcun modo colpito CIVI 2.

                                        L’accusa proposta al punto 2.1 del decreto non può dunque essere mantenuta.

 

                               5.2     Anche per quanto riguarda i fatti dell’8 marzo le rilevanze istruttorie non possono essere ritenute sufficienti per fondare il capo d’accusa al punto 2.2 e ciò soprattutto alla luce delle dichiarazioni di __________, raccolte per la prima e unica volta al dibattimento. Certo, in quanto moglie dell’accusato, questa prova non può essere definita assolutamente inconfutabile, tuttavia non può nemmeno essere ignorata siccome questa persona ha assistito integralmente agli accadimenti dell’8 marzo 2006, e più precisamente: alla telefonata di CIVI 1 avvenuta di buon mattino alla quale ha risposto proprio lei, all’incontro avvenuto alle 13:00 fra suo marito e __________ e, per finire, alla discussione avuta a partire dalle 13:15 con la parte civile.

                                        In aula questa testimone è apparsa assolutamente credibile e ha precisato di non avere mai perso di vista le parti, osservando da vicino tutte le loro azioni: al proposito ha fermamente dichiarato che di collutazioni non ve sono assolutamente mai state: “nessuno ha messo le mani addosso a nessuno”. Come detto però, questa testimone, seppure abbia deposto sotto giuramento, stante il legame di parentela e un ipotetico “interesse” alla lite, non potrebbe da sola scagionare l’accusato. Per procedere nella direzione opposta occorrerebbe però far capo ad ulteriori emergenze istruttorie, le quali si sono però dimostrate tutt’altro che inconfutabili.

 

                                        Il verbale di audizione di __________ non permette infatti di dipanare le incertezze in merito al reale svolgimento dei fatti. E ciò non solo per dei motivi formali (si tratta di una persona amica delle parti civili), ma anche per delle ragioni sostanziali. Quest’uomo infatti, contrariamente alla moglie dell’accusato, non si trovava vicino al luogo della contestazione, ma nel punto indicato con la lettera C sul doc. 2 e ha abbandonato i luoghi prima della fine della discussione siccome non voleva “assolutamente avere a che fare con i due” (verb. int. 26.6.2006). Per di più le sue dichiarazioni fatte alla Polizia il 26.6.2006 non collimano con quelle di CIVI 1. Quest’ultimo al dibattimento ha infatti dichiarato di avere interpellato il __________ siccome era convinto che “sarebbe finita male e che ci saremmo messi le mani addosso”, il teste ha invece affermato che si trovava “lì per caso”. Non solo. La versione dei fatti fornita da __________ in relazione alla collutazione che sarebbe avvenuta tra l’accusato e CIVI 1 si scosta pure da quella resa da CIVI 2, in quanto il primo ha asserito di avere visto uno strattonamento da tergo, mentre invece la seconda ha dichiarato che la spinta è stata effettuata “mettendogli le mani sul petto”. Questo teste non ha d’altronde nemmeno confermato ulteriori dettagli indicati dalla vittima e non di certo impercettibili, come il fatto che il __________ avrebbe lanciato dei ceppi di legno prima di passare alle mani.

                                        Poco importa comunque, ritenuto che nemmeno la vittima è stata in grado d’indicare con precisione come sia avvenuta l’aggressione: in Polizia ha dichiarato di essere stata presa “alle spalle”, mentre nell’atto di querela ha detto di essere stata presa “per la camicia”.

 

                                        Per finire va osservato che anche dal profilo del “risultato” l’istruttoria è stata tutt’altro che convincente: i certificati medici agli atti (del. dr. __________ e del dr. __________) non possono certamente essere considerati sufficienti per comprovare la conseguenza dell’infrazione di cui all’art. 126 CP, ritenuto che gli stessi si limitano ad indicare dei relata refero, e medicalmente indicano solo delle “contrazioni muscolari” e “zone emorragiche” lungo una (già esistente) cicatrice operatoria, senza che si possa di conseguenza dedurre un legame di causalità con gli eventi illustrati nel decreto d’accusa.                            

                                       

 

                                 6.     In considerazione delle versioni antitetiche rese dai testimoni, per procedere ad una condanna dell’accusato occorrerebbe fondarsi unicamente sulle versioni fornite dalle parti civili, le quali però soprattutto alla luce dell’esposizione dei fatti data da __________, del tutto contrastante, non possono essere ritenute sufficienti per convalidare il decreto d’accusa. Del resto le parole delle vittime (peraltro non sempre credibili e in parte in contraddizione) non trovano sufficiente riscontro in nessun altro dato oggettivo e concludente assunto agli atti e non possono quindi essere prese in considerazione. Al proposito la dottrina afferma che “l’ipotesi accusatoria dev’essere confermata da una pluralità di prove o dati probatori… necessità di acquisire non un dato probatorio, ma un sistema coerente di dati in forza del quale tutti i fatti noti ed altri fatti addizionali originariamente ignoti siano deducibili dall’ipotesi provata... occorre anche che essa [cioè l’ipotesi accusatoria] non sia contraddetta da nessuno dei dati virtualmente disponibili” (Ferrajoli, Diritto e ragione, Bari 1989/2004, pp. 129-130).

 

                                        Non solo. Nel caso specifico alla conferma dell’adempimento degli estremi oggettivi del reato di vie di fatto si frappongono pure le ferme contestazioni del prevenuto, l’assenza di un qualsipiaccia ulteriore indizio a conferma dell’azione perpetrata dall’imputato (nessun altra persona ha visto e riferito dello “scaraventare”), e la mancanza di un certificato medico preciso (privo di relata refero), una fotografia o una testimonianza oculare sufficientemente attendibile a suffragio di eventuali conseguenze patite dalla vittima a seguito delle spinte asseritamente inferte alle parti civili. Conseguenze, quelle ipotizzabili ai danni di CIVI 2, che in ultima analisi essa non ha neanche allegato o lamentato in modo puntuale in sede di interrogatorio di Polizia.

                                        In considerazione di queste carenze espositive e probatorie e ritenuto che non si può partire dal presupposto che l’accusato (incensurato) abbia inferto un colpo di cancello ad una persona anziana, sfugge a questa Autorità giudiziaria la possibilità considerare con valore probatorio pieno le versioni delle parti civili, con riferimento sia alla descrizione della condotta addossata all’accusato, sia all’intensità del pregiudizio sofferto dalla vittima.

                                        Al dibattimento l’accusato è apparso provato per i fatti addebitatigli e convincente nella descrizione della sua versione, contrariamente alle parti civili, che sono incorse nelle contraddizioni di cui si è detto sopra.

 

                                       

                                 7.     Qui giunti si tratta ora di valutare se sono adempiuti i presupposti di cui al reato indicato al punto 1 del decreto d’accusa (art. 181 CP). Secondo questa disposizione è punito per coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto - presuppone, tra l'altro, che il danno sia grave, ossia atto ad imporre alla vittima decisioni che normalmente non avrebbe adottato (decisione TF 6S.343/2003 del 16.1.2004; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 25 ss. ad art. 181 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 366 s.; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 5 n. 9; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 10 ss. ad art. 181 CP).

 

                                       Per commettere questo reato la minaccia incussa deve essere grave e la sua intensità deve essere valutata secondo criteri oggettivi e non secondo la reazione che ha avuto il destinatario specifico (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 31 ad art. 181 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 366; G. STRATEN-WERTH / G. JENNY, op. cit., § 5 n. 9; B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 181 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 181 CP). I presupposti oggettivi del reato consistono nell’uso di un mezzo coercitivo (violenza o minaccia o intralcio della libertà d’agire), nel carattere illecito della coazione, nel comportamento della vittima indotto dalla coazione e nel nesso di causalità fra la coazione e il comportamento della vittima (Corboz, Les infractions en droit suisse, I, Berna 1002, nn. 2-36, pagg. 650-657).

 

La definizione di “violenza” è fonte di discussione in dottrina e giurisprudenza (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, pag. 110; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch II, Basilea-Ginevra-Monaco 2003, n. 18 ad art. 181 CP, pag. 908). Unanimità vi è comunque sul fatto che tipo e intensità della violenza vadano determinati in base a criteri relativi alla fattispecie (per tutti DTF 101 IV 44); essa non deve necessariamente essere di misura tale da rendere la vittima incapace a resistere (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad art. 181 CP, pag. 678; DTF 101 IV 69), ma è sufficiente che sia atta a far compiere o tollerare un atto dalla vittima contro la di lei volontà (DTF 101 IV 44). In altre parole non è richiesta la vis absoluta, è sufficiente la vis compulsiva, cioè una forza che conduce la contraria volontà della vittima nella direzione voluta dall’autore, con lo scopo di fare in modo che la prima faccia, ometta o tolleri qualcosa che non avrebbe fatto, omesso o tollerato di propria sponte e se non vi fosse stata costretta (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 22 ad art. 181 CP, pag. 909; Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 181 CP, pag. 678).

 

                                        Per costante giurisprudenza vi è illiceità nella coazione allorquando il mezzo o lo scopo è contrario al diritto o quando il mezzo è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito o ancora quando per raggiungere uno scopo legittimo viene utilizzato un mezzo coercitivo in sé conforme al diritto, ma che costituisce, per le circostanze, un mezzo di pressione abusiva o contraria ai buoni costumi (DTF 106 IV 125 cons. 3a). Il mezzo illecito deve condurre il destinatario ad adottare un comportamento che non avrebbe avuto se avesse avuto la propria libertà di decisione (DTF 120 IV 19).

 

La coazione è per finire un’infrazione di risultato, così che perché sia consumata è necessario che la vittima cominci ad adottare il comportamento voluto dall’autore (Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 181 CP, pag. 657; Stratenwerth/Jenny, op. cit., pag. 110; Trechsel, op. cit., n. 9 ad art. 181 CP, pag. 680; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7. ed., Zurigo 1997, pag. 347).

 

Dal profilo soggettivo è richiesto il dolo; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., nn. 37 seg., pagg. 657 seg.; Trechsel, op. cit., n. 14 ad art. 181 CP, pag. 682; DTF 120 IV 22).

 

 

8.     Affinché sia realizzato il reato descritto al punto 7 occorre dunque che il suo autore abbia messo in atto eventi gravi e abbia provocato delle importanti limitazioni della libertà altrui. Stando alla tesi dell’accusa, nel caso che ci occupa, detto reato si sarebbe consumato quando l’accusato, posizionando il suo veicolo (__________) dietro a quello della parte civile, avrebbe intralciato la sua libertà di agire impedendogli d’allontanarsi e costringendolo in tal modo a restare presso il suo domicilio.

 

        Ciò che però è rimasto ben lungi dall’essere comprovato. Agli atti di causa difetta la prova dell’intensità dell’agire da parte dell’accusato, il quale, stando alle prove raccolte, non merita di certo la qualifica di una sufficiente gravità al punto da ossequiare quanto richiesto dall’art. 181 CP. Inoltre non è stato  nemmeno comprovata l’esatta posizione del veicolo dell’accusato durante l’intera discussione con la parte civile: il __________ in questione, stando a quanto riportato dalla moglie dell’accusato, dal punto indicato con “1” nella planimetria doc. 2, sarebbe stato ad un certo punto spostato al punto indicato con “2” quando il ACCU 1 e il CIVI 1 stavano ancora discutendo, liberando la parte civile da qualsiasi impedimento fisico.

 

       L’8 marzo 2006 ACCU 1 si era inoltre recato al domicilio di CIVI 1 non di certo con l’intento d’impedirgli d’allontanarsi, ma poiché espressamente invitato e con il preciso obiettivo di riprendere possesso del trattorino. Ed è esattamente quanto l’accusato ha fatto, presentandosi puntualmente alle 13:00 e facendosi accompagnare dalla moglie, in modo che quest’ultima potesse guidare l’autoveicolo con il quale avevano raggiunto __________. L’auto dell’accusato era stata per di più posizionata nell’ubicazione più naturale possibile, ritenuto che il CIVI 1 abita lungo una strada ad una corsia e senza posteggi pubblici e considerato poi che era in quel luogo (davanti al cancello) che l’accusato doveva presentarsi per incontrarlo.

       

       In definitiva l’accusato va quindi prosciolto anche dal reato di coazione.

 

 

Visti                                  gli artt. 126 cpv. 1, 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle accuse di coazione e ripetute vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3013/2008 del 25 agosto 2008.

 

 

Carica                              le tasse e le spese del procedimento allo Stato e la tassa di giustizia di fr. 400.- relativa alla motivazione scritta della presente sentenza alle parti civili in solido.

 

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                         La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato

 

                                    fr.                            100.--         tassa di giustizia

                                    fr.                             50.--         spese giudiziarie

                                    fr.                             90.--         testi                                                                   

                                    fr.                           240.--         totale

                                   

 

 

                                  a     carico delle parti civili in solido

 

                                fr.                               400.--        motivazione scritta