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Incarto
n. DA 2948/2008 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DUF 1 |
prevenuto colpevole di 1. diffamazione ripetuta,
per avere, a __________ nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul guestbook dello __________ e con scritti inviati via e-mail dall’indirizzo __________, ripetutamente reso sospette delle persone di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla di loro reputazione e meglio,
1.1. il 15 marzo 2006 fattosi passare per LESA 2 lasciando il messaggio “Vendo le mie secrezioni vaginali a 2.-- fr./decilitro. Contattatemi.”;
1.2. il 15 marzo 2006 fattosi passare per LESA 3 e per LESA 2 lasciando il seguente messaggio “Almeno io non sono perseguitato dalla Polizia Municipale di __________ per pedofilia (come il __________ e la __________) …”;
1.3. il 26 marzo 2006 lasciando il messaggio “LESA 2: ti ricordi quando ti scopavi il __________ qualche anno fa … nei cameroni dopo il refettorio e te lo sei scopata nel Schlafsack davanti a tutti i ragazzi presenti …”;
1.4. il 19 agosto 2006 fattosi passare per __________, soprannome di LESA 3, lasciando i seguenti messaggi “però mi piace, lo ammetto, squartare col mio cazzo i giovani soci del club”, “il __________ frocio deciso, col suo culo si vende preciso”;
1.5. il 9 gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “Vi rendo noto il fatto che il __________ è un pederasta pedofilo che ama il pediluvio in un pedalò col __________”;
1.6. il 24 gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “__________, perkè nn racconti a tutti che sei un pedofilo del cazzo assetato di ani verginbi?”;
1.7. il 21 ottobre 2006 inviando il messaggio e-mail a CIVI 1 “Ascolta, vuoi che tutti sappiano che ti hanno sbattuto fuori dal __________ perché ti hanno preso a frugare nelle carte del __________??????”;
1.8. il 2 novembre 2006 inviando il messaggio e-mail a CIVI 1 “Oh … vuoi che ti sputtano????? sai che io so che al __________ ti hanno sbattuto fuori perchè hai frugato nelle carte del __________ __________???”;
1.9. il 30 novembre 2006 inviando il messaggio e-mail a CIVI 1 “… hai fatto fallire la __________”;
2. ingiuria ripetuta,
per avere, a __________ nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul guestbook dello __________ e con scritti inviati via e-mail dall’indirizzo __________, ripetutamente offeso l’onore di persone e, meglio,
2.1. il 26 marzo 2006 offeso l’onore di LESA 3 tacciandolo di “bastardo di merda”;
2.2. il 26 marzo 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola, due volte, di “troia”;
2.3. il 13 aprile 2006 offeso l’onore di tacciandolo di “minchione, coglione”;
2.4. il 13 aprile 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia” “scrofa”;
2.5. il 19 agosto 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troietta”;
2.6. il 02 novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “stronzo”;
2.7. il 30 novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciando di “bastardo”;
2.8. il 2 gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia”;
2.9. il 22 gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troiona”;
2.10.il 27 gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia puttanella”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 173 e 177 CPS, richiamati gli art. 42 e 49 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 agosto 2008 n. 2948/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata con competente foro.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile con la sua patrocinatrice, e la Sostituto Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentita la Sostituto Procuratore Pubblico, la quale osserva in primo luogo come le querele siano tempestive. Ella rileva dipoi i numerosi, convergenti e concludenti indizi che assurgono a prova della colpevolezza dell’accusato per tutti reati addebitatigli. In conclusione chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, ritenendo la pena proposta commisurata alla gravità dei numerosi messaggi inviati;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale, ritenendo adempiti per le medesime ragioni esposte dal Magistrato inquirente i presupposti oggettivi e soggettivi di entrambi i reati ascritti all’accusato, chiede la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto concerne il suo assistito, postulando altresì la condanna dell’accusato al pagamento delle spese vive dell’odierno processo e di fr. 100.-- a titolo di torto morale;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo cliente, in virtù del principio in dubio pro reo, da entrambi i reati imputatigli, essendovi solo degli indizi, ma nessuna prova certa che sia stato effettivamente lui a commetterli;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Ripetuta diffamazione,
1.2. Ripetuta ingiuria,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, nato il 24 marzo 1985 a __________ (__________), attinente di __________, frequenta attualmente la facoltà di scienze politiche presso l’Università di __________.
Egli è stato membro attivo dello __________, con sede a __________, così come della __________ __________ di __________ fino al 2005, anno in cui si è trasferito nel capoluogo __________ per gli studi superiori.
Le parti civili LESA 1, LESA 2 e LESA 3 sono rispettivamente presidente, segretaria e membro del comitato dello __________.
Il signor CIVI 1 era al momento dei fatti presidente della società sportiva __________, nonché docente di matematica presso la scuola media di __________. In precedenza, dal 1972 al 2001, aveva insegnato presso l’istituto __________ di __________.
L’ associazione sportiva “__________” è titolare del sito internet __________, sul quale si possono trovare le più disparate informazioni concernenti la società e le sue attività. Tra i vari servizi offerti vi è pure quello di un cosiddetto guestbook che permette ai vari soci ed amici di comunicare tra loro e di lasciare dei messaggi che risultano poi visibili a chiunque si collega al sito.
2. Nel periodo marzo 2006-marzo 2007 sono apparsi sul guestbook dello __________ vari messaggi dal chiaro tenore diffamatorio ed ingiurioso inviati da uno sconosciuto celatosi dietro vari pseudonimi. In questi scritti l’autore si è scagliato a più riprese contro le parti civili in maniera inqualificabile, facendo ricorso ad una terminologia scurrile e triviale.
In data 28/30 marzo 2006, visto il perdurare dei messaggi e l’impossibilità di bloccarli altrimenti, esasperati dalla situazione, i dirigenti dello __________ hanno deciso di incaricare il presidente sporgere denuncia penale nei confronti di ignoti.
L’inchiesta che ne ha fatto seguito ha consentito di risalire ai computer dai quali sono partiti i messaggi ed ha indotto gli inquirenti ad identificare nell’imputato il probabile autore dei reati.
Nel mese di luglio le parti lese da questi scritti, consigliate dagli agenti di polizia, hanno deciso di sporgere querela nei confronti di ignoti a titolo personale - con scritti datati 11, 18 e 20 luglio 2007 - in modo da sanare eventuali lacune formali e per coprire nel contempo anche gli atti lesivi del loro onore commessi dopo la prima denuncia.
3. In data 21 ottobre 2006 CIVI 1 ha dal canto suo ricevuto sul suo indirizzo di posta elettronica __________ un e-mail proveniente da un mittente sconosciuto - identificatosi come “__________” ed avente quale indirizzo __________ - dal seguente tenore: “Ascolta, vuoi che tutti sappiano che ti hanno sbattuto fuori dal __________ perché ti hanno preso a frugare nelle carte del __________??????”. Questo messaggio è poi stato seguito da altri due inviati dallo stesso mittente, uno il 2 novembre 2006 che recitava: “Oh stronzo, vuoi che ti sputtano????? Sai che io so che al __________ ti hanno sbattuto fuori perché hai frugato nelle carte del __________ __________??” ed uno l’8 novembre 2006 con il seguente contenuto:” Ti caghi sotto che racconto a tutti il vero motivo per cui __________ ti licenziò?”. Sentitosi ferito nel proprio onore egli ha deciso di sporgere querela penale, cosa avvenuta con scritto del 30 novembre 2006.
Il 4 dicembre 2006 la parte civile ha poi inviato al Ministero pubblico una nuova lettera con cui ha chiesto di estendere la denuncia pure ad un e-mail ricevuto il 30 novembre 2006 il cui “oggetto” era stato indicato dall’autore come “ti caghi addosso, eh, bastardo….hai fatto fallire la __________” ed il cui contenuto era:”ti caghi addosso eh”.
4. Come accennato, l’inchiesta svolta dalla magistratura ha permesso di risalire ai numeri IP ed all’identità della persona all’origine delle ingiurie e delle diffamazioni nei confronti delle parti civili.
Ritenendo sufficientemente provata la colpevolezza dell’imputato, nonostante questi si sia sempre dichiarato estraneo ai fatti, la Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1 ha deciso, in data 18 agosto 2008, di emanare un decreto d’accusa con il quale ha proposto la condanna del signor ACCU 1 per i reati di ripetuta diffamazione e di ripetuta ingiuria.
Con missiva datata 18 agosto 2008 ma inviata il 1. settembre seguente, il prevenuto ha formulato tempestiva opposizione. Di qui la presente procedura.
5. Prima di addentrarsi nella valutazione giuridica della fattispecie, appare indispensabile accertare se sussistono sufficienti prove o indizi a carico del prevenuto. In modo particolare occorre appurare se egli possa essere legittimamente ritenuto l’autore ed il diffusore del messaggio incriminato.
Facendo difetto l’ammissione dei fatti da parte dell’accusato, il presente procedimento può senza ombra di dubbio essere caratterizzato come indiziario.
In un simile processo, l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi; se la circostanza indiziante non è certa devono avantutto accertarla altri elementi di prova. Mancando prove tranquillanti si può comunque fondare un giudizio di condanna su indizi che permettono un processo di argomentazione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso.
L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia personalmente convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi ossia quando non sia in grado di escludere che nelle circostanze concrete la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente a quella presentata dall’accusa. Allorquando il giudice penale, che per legge deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita. Va pure ricordato in questo contesto che il principio “in dubio pro reo” non comporta l’obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta che egli, avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto ove egli rimanga nell’incertezza, cioè laddove le prove assunte non sono state sufficienti a persuaderlo dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto rilevante. Ciò si verifica a fronte di dubbi fondati riferiti a circostanze certe e non a semplici ipotesi di interpretazioni dei fatti divergenti.
Quando tuttavia il giudice raggiunge, senza incorrere in arbitrio, una convinzione determinata, tale principio dubitativo non può trovare applicazione. Occorre evitare di farsi fuorviare dal valore effettivo dell’assioma e giungere al punto di estendere irragionevolmente la sua applicazione sino all’estremo di vagliare tutte le prove in maniera illogica solo per poter giungere ad una dimostrazione favorevole all’imputato.
6. L’inchiesta di polizia ha permesso di accertare che i messaggi ingiuriosi contro i membri dello __________ indicati nel decreto d’accusa, e meglio quelli del 15 marzo 2006, del 26 marzo 2006, del 19 agosto 2006, del 9 gennaio 2007 e del 24 gennaio 2007 sono stati inoltrati da un computer che risponde ad un IP di proprietà della ditta __________, con sede in __________, __________ (3 identificazioni), mentre altri sono riconducibili a numeri IP (2 identificazioni) in uso all’Università di __________. Quest’ultimo istituto, interrogato in merito, ha potuto stabilire che quegli IP erano stati assegnati ad uno studente che è risultato essere proprio il signor ACCU 1 (cfr. rapporto di polizia del 22 dicembre 2007, pag. 3, e relativi allegati).
Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di rintracciare anche l’IP del computer utilizzato per recapitare i messaggi di posta elettronica al signor CIVI 1: nuovamente il reato è stato commesso tramite la rete wireless dell’Università di __________, da un utente che è risultato corrispondere alla persona dell’accusato.
7. L’imputato non ha contestato l’identificazione IP dei messaggi partiti dall’Università di __________ con il suo computer. Egli ha però eccepito come non sia ipotizzabile l’accertamento di un suo coinvolgimento diretto nella commissione del reato, poiché l’aver stabilito da quale computer siano partiti i messaggi non significa ancora aver individuato la persona che in quel momento pigiava i tasti.
Per contro ha recisamente contestato che vi possa essere un collegamento tra lui e l’IP della ditta __________.
Il signor ACCU 1 ha sostenuto di aver lasciato più volte il suo computer incustodito in biblioteca mentre era connesso a internet tramite la rete wireless, per allontanarsi a pranzare o per pause e telefonate. Egli ha asserito, senza provarlo, che l’accesso all’apparecchio non era protetto da password, poiché lo stesso e l’ID di riferimento erano stati salvati in modo tale da non dover essere immessi ogni volta. I siti internet delle due società, salvati tra i preferiti nel suo computer, erano pertanto durante le sue assenze facilmente rintracciabili da chiunque.
Il prevenuto non è però andato oltre le parole e non ha nemmeno tentato di rendere verosimile la possibilità che altri, oltre a lui, avessero potuto utilizzare il computer con l’IP corrispondente.
Non è ipotizzabile, se non con un grande sforzo di fantasia, arrivare a credere che una persona esterna, sconosciuta al prevenuto, abbia approfittato della sua assenza per utilizzare il suo computer incustodito e, sotto lo sguardo di altri studenti della biblioteca, abbia spedito per decine di volte in giorni differenti dei messaggi penalmente punibili proprio sul sito di un’associazione della quale ACCU 1 era stato socio qualche anno prima, nonché degli e-mail ad un uomo che lo stesso ACCU 1 conosceva personalmente e con il quale aveva avuto dei diverbi.
Inoltre, come fatto notare dalla Sostituto Procuratore Pubblico, se qualcuno avesse voluto mettere in cattiva luce l’imputato per qualsivoglia motivo, avrebbe usato il suo nickname e non si sarebbe nascosto dietro pseudonimi.
Lo stesso accusato ha inoltre ammesso durante l’interrogatorio al dibattimento di non avere la più pallida idea di chi possa aver commesso gli atti in discussione: egli non ha visto nessuna persona aggirarsi in maniera sospetta attorno al suo computer, non conosce nessun ticinese abitante a __________ che abbia avuto relazioni con le parti civili e non ha saputo formulare alcuna ipotesi su chi possa avere avuto un motivo per inviare dei messaggi illeciti dal suo computer. Egli ha inoltre escluso che si possa essere trattato della sua compagna-convivente di __________, originaria del __________ e senza legami con le due società.
8. Nonostante la tenacia con cui l’accusato si è ostinato a negare un suo coinvolgimento nella vicenda, gli indizi a suo carico sono talmente numerosi e convergenti da non far sorgere alcun dubbio circa la sua colpevolezza:
· In primo luogo dall’istruttoria è emerso che il computer di ACCU 1 aveva la possibilità di collegarsi ad una rete senza fili tramite la tecnologia wireless.
L’Università di __________ (__________) offre ai suoi studenti - quindi anche al prevenuto - questo tipo di accesso ad internet, previa introduzione di login e password.
La ditta __________ possedeva a quel tempo pure una rete wireless. A differenza dell’Istituto accademico essa era però priva di protezione dalle incursioni esterne, per cui chiunque si trovava nel raggio coperto dagli apparecchi emittenti della stessa, poteva accedervi senza particolari difficoltà, oltre che gratuitamente.
Secondo l’indagine di polizia 3 identificazioni IP sono da ricondurre alla ditta, i cui uffici sono situati in __________, a pochissima distanza dall’abitazione del signor ACCU 1, in __________.
· Nessun dipendente della ditta __________ è risultato avere un legame con il Ticino o con le due società sportive i cui membri sono stati presi di mira.
· Le indagini della polizia hanno portato ad individuare l’IP nel computer dell’accusato dal quale sono partiti gli scritti ingiuriosi spediti dall’Università di __________.
· Analoghe inchieste telematiche hanno permesso di appurare che un’altra parte dei messaggi è partita da un apparecchio collegato alla rete wireless non protetta di una ditta di __________ con sede operativa proprio in uno stabile vicino all’appartamento del signor ACCU 1, che è risultato quindi essere posizionato all’interno del raggio di copertura della stessa.
· L’imputato non ha mai contestato di essersi trovato, nei momenti cruciali, nei luoghi dove era piazzato il computer portatile dal quale sono stati inviati i messaggi.
· Non vi è traccia alcuna di studenti o altre persone nella cerchia dell’Università di __________, in quella del prevenuto o che abitano in prossimità di __________ che possano aver avuto una qualche correlazione con le parti lese o civili. Le teorie formulate in tal senso dal signor ACCU 1 si sono rivelate semplici tentativi, senza fondamento alcuno, di deviare le attenzioni degli inquirenti dalla sua persona.
· ACCU 1 è stato membro sia dello __________, sia della __________, e conosceva tutte le persone ingiuriate o diffamate. Questo collegamento delle due fattispecie ha un peso fondamentale nel sostegno della tesi accusatoria poiché, de facto, rende unica la posizione del prevenuto.
· LESA 1 (cfr. suo verbale di interrogatorio 27 aprile 2006, pag. 2), ha confermato che lo stile di scrittura e gli argomenti trattati dall’autore dei messaggi lasciano pensare che si tratti di una persona giovane che conosce abbastanza bene l’ambiente dello sci club ed il suo passato: in effetti in un paio di occasioni l’autore si è richiamato a fatti avvenuti almeno una decina di anni fa, noti solo ad una stretta cerchia di persone, tra cui proprio l’accusato.
· Sia il sito dello __________ che quello della __________, così come l’indirizzo e-mail del signor CIVI 1 erano noti a ACCU 1 che li aveva addirittura inseriti tra i siti preferiti del suo laptop per poterli visitare regolarmente.
· È inverosimile che un computer portatile venga lasciato incustodito in biblioteca senza che vi sia un blocco automatico dell’accesso o che per lo meno qualche collega possa tenere d’occhio lo stesso.
· L’imputato aveva avuto degli accesi diverbi con il signor CIVI 1, che lo avevano addirittura indotto a lasciare la __________, ed ha ammesso di non stimarlo per nulla. Inoltre egli sapeva che questi era stato docente del __________.
· Dopo la verbalizzazione da parte degli inquirenti dell’accusato del 9 marzo 2007 sia i messaggi ingiuriosi e diffamatori sul guestbook dello __________, sia gli e-mail al signor CIVI 1, sono immediatamente cessati, segno che egli ha capito di essere stato scoperto. Non vi sono altre spiegazioni, anche perché egli non ha mai sostenuto di aver divulgato la notizia del suo interrogatorio a terze persone.
· Il numero dei messaggi illeciti inviati sotto un IP riconducibile al prevenuto è troppo elevato per poter parlare di semplice casualità.
Vi sono dunque numerosi indizi convergenti che permettono di ritenere con sicurezza che sia stato il signor ACCU 1 ha trasmettere i messaggi e gli e-mails indicati dal decreto d’accusa in esame e che permettono di escludere con certezza la mano di una terza persona. Di conseguenza non se ne può che concludere, senza timore di errore, che sia proprio lui l’autore dei reati prospettatigli dal Sostituto Procuratore Pubblico.
9. Accertata la paternità dei messaggi, la valutazione giuridica della fattispecie non crea particolari difficoltà.
Si rende colpevole di diffamazione, ai sensi dell’art. 173 CPS, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lui, così come chiunque divulga una tale insinuazione o un tale sospetto. Il colpevole è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Alla diffamazione ed alla calunnia verbali sono parificate le diffamazioni e le calunnie commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Il bene protetto dall'art. 173 CPS è quello dell'onore personale, considerato dal punto di vista delle qualità morali. In altri termini viene preservata la reputazione di uomo, rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58: "L'honneur protégé en droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme."; DTF 105 IV 194 consid. 2a; DTF 92 IV 96 consid. 2). Sfuggono all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle espressioni che concernono la considerazione sociale, professionale o politica di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso sé stesso (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1a; DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 ss.; Denis Barrelet, Droit de la communication, n. 1006 ss.; Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Diritto della comunicazione, pag. 70; Franz Ricklin, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art. 173, n. 6 ss.).
Il Tribunale federale ha da tempo riconosciuto che gode di protezione pure l’onore di persone giuridiche in quanto tali, da distinguere da quello dei loro singoli membri (Franz Ricklin, op cit., vor art. 173, n. 30).
Trattandosi di un cosiddetto “Gefährdungsdelikt” è sufficiente una messa in pericolo astratta del bene protetto: l'onore non deve pertanto essere stato effettivamente compromesso. Non è d'importanza capitale sapere se colui o coloro a cui si sono rivolti gli imputati non abbiano creduto a quanto da loro detto o scritto, rispettivamente se ne fossero già a conoscenza. E' sufficiente che l’asserzione, presa sul serio, sia di natura tale da portare nocumento alla reputazione della parte lesa (DTF 103 IV 23).
Per stabilire se vi sia stata una lesione illecita o meno il giudice deve fare capo ad un'interpretazione oggettiva che si fonda sulle percezioni del lettore medio non prevenuto (DTF 119 IV 44, 47; DTF 128 IV 53, 58). Le valutazioni della persona lesa non sono pertanto determinanti (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1b).
L'esame prevede un'analisi del testo e delle componenti grafiche nel loro insieme. In effetti il Tribunale federale ha riconosciuto che non di rado il cumulo di singoli elementi che, se presi separatamente, appaiono di per sé insignificanti o corretti, può condurre a creare un'immagine negativa della persona presa in considerazione (Sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1a; DTF 117 IV 30).
In altre parole, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’atto illecito, deve essere analizzato sia il testo letterale, sia il complesso dell’informazione rappresentata dal testo e da eventuali titoli o immagini.
In tema di reati contro l’onore commessi a mezzo stampa o media ad essa parificabili, come internet, il significato delle parole non deve essere dedotto asetticamente, ma dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui esse si inseriscono.
Nel caso in questione, tutti i messaggi indicati nel decreto d’accusa lasciati sul guestbook dello __________ contengono delle informazioni certamente atte ad intaccare l’onore delle parti lese, in quanto hanno ripetutamente reso sospette queste persone di condotta disonorevole e di altri fatti che possono nuocere alla loro reputazione di persone moralmente integre.
Trattandosi di un sito piuttosto frequentato dagli utenti ed accessibile a chiunque, è irrefutabile che le parti lese siano state pubblicamente messe alla berlina.
Analogo discorso vale per i contenuti degli e-mails inviati al signor CIVI 1, con i quali è stato accusato di aver frugato nelle carte del direttore del __________ e di aver fatto fallire la __________. E’ infatti assiomatico che simili affermazioni sono atte a sminuire la considerazione della gente nei confronti della vittima, che appare come un impiccione ed una persona che ha portato alla rovina una società sportiva con il suo comportamento.
La differenza, rispetto ai messaggi apposti sulla bacheca dello __________, è che i contenuti di questi e-mails non sono stati visibili che al solo destinatario, risultato essere la vittima stessa. Non trattandosi di affermazioni rese note a terzi, questi messaggi non possono essere ritenuti delle diffamazioni ai sensi dell’art. 173 CPS, ma sono piuttosto da considerare delle ingiurie ex art. 177 CPS.
10. La legge offre la possibilità all’imputato di liberarsi dall'accusa ed essere esentato da ogni pena, se produce la prova di avere detto o divulgato cose vere, o di avere avuto seri motivi per considerarle attendibili in buona fede, art. 173 cifra 2 CPS (DTF 102 IV 177).
Il colpevole non è però ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate nell’interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, art. 173 cifra 3 CPS.
Nel caso in esame le informazioni divulgate non trovano sicuramente giustificazione nell’interesse pubblico. Vista la loro rozzezza bisogna dedurre che lo scopo del prevenuto era unicamente quello di fare della maldicenza e creare, in maniera subdola ed infantile, difficoltà alle parti civili.
La prova della verità, inoltre, non è neppure stata tentata.
11. Da un punto di vista soggettivo, la condanna per diffamazione presuppone intenzionalità, laddove è sufficiente il dolo eventuale (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, pag. 552, n. 48; Guido Jenny, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 18, n. 43).
Di conseguenza, basta che l'autore abbia avuto coscienza, almeno sotto forma di dolo eventuale, del carattere nocivo all'onore della comunicazione effettuata e che egli abbia voluto divulgarla a terze persone. Non è per contro necessario che egli abbia desiderato ledere la persona oggetto delle informazioni o causare danni alla sua reputazione (DTF 119 IV 47 consid. 2; Bernard Corboz, op. cit., pag. 552, n. 49).
L’imputato ha agito premeditatamente, con lo scopo di denigrare lo __________ e le parti civili, in piena coscienza di quanto stava facendo. Data la maggiore età e la sua formazione scolastica, era (ed è) in grado di comprendere perfettamente il peso delle sue affermazioni.
In base a tutto quanto precede, il signor ACCU 1 deve essere pertanto ritenuto autore e colpevole di diffamazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 18 agosto 2008 concernenti i messaggi sul guestbook dello __________.
12. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS, è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandare esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).
Nella fattispecie tutti i messaggi descritti nel decreto d’accusa, anche quelli riguardanti il signor CIVI 1, contengono delle asserzioni certamente atte a ledere l’onore delle parti civili.
Le frasi usate nei post del guestbook dello __________ sono farcite di volgarità talmente pesanti da rendere superfluo un qualsiasi esame di dettaglio. E’ indubbio che dare della donna di facili costumi, del pedofilo, dell’omosessuale o della persona che vende prestazioni sessuali rappresenti un’ingiuria ai sensi di legge. Lo stesso, come visto più sopra, vale per le insinuazioni formulate nei confronti del signor CIVI 1.
Non sono dati qui i presupposti per poter prescindere dalla pena a norma del secondo o del terzo capoverso dell’art. 177 CPS: le parti civili non hanno avuto alcun un comportamento che potesse giustificare gli atti dell’imputato.
L’accusato ha agito premeditatamente e con piena coscienza.
Il decreto d’accusa può dunque essere confermato anche per quanto riguarda il reato di ingiuria, con l’estensione dei punti concernenti il signor CIVI 1 al contenuto intero degli e-mails da lui ricevuti.
13. In base alle considerazioni che precedono, le proposte di condanna formulate con il decreto d’accusa in discussione devono essere confermate, con la piccola modifica testé citata.
Come visto, l’art. 173 cpv. 1 CPS sanziona la commissione del reato con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, mentre l’art. 177 cpv. 1 CPS prevede una pena pecuniaria sino ad un massimo di 90 aliquote.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
L’art. 49 cpv. 1 CPS prevede che in caso di concorso di reati, il giudice debba condannare l’autore alla pena per il reato più grave aumentandola in misura adeguata.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del prevenuto pesano qui i contenuti, il linguaggio, la frequenza e la gravità delle accuse dei messaggi diffamatori e ingiuriosi, nonché il fatto che quelli lasciati sul guestbook dello __________ fossero visibili a un numero indistinto di persone e che si siano protratti per oltre un anno. Sullo stesso piatto della bilancia va pure posto lo scopo del reato: fare della pura maldicenza e danneggiare senza motivo le parti lese.
Non trascurabile è pure la reticenza del prevenuto che si è ostinato a negare la propria colpevolezza malgrado i numerosi indizi a suo carico.
A favore del prevenuto gioca per contro il fatto che egli non ha precedenti penali, che al momento dei fatti era molto giovane e che la sua situazione sociale e formativa può essere considerata buona, cosa che induce a credere che si sia trattato di un errore che non verrà ripetuto in futuro.
Ben ponderato tutto ciò, si giustifica sanzionare i reati con 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, cifra che prende in considerazione il fatto che il signor ACCU 1avora solo saltuariamente per mantenersi agli studi e non dispone di ulteriori mezzi finanziari.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge, potendosi ammettere, considerata la personalità dell’accusato, una prognosi favorevole.
L’art. 42 cpv. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena sospesa condizionalmente, una sanzione pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una sanzione tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della procedura penale che ne ha fatto seguito.
La multa di fr. 800.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 150.--, tenuto conto che si tratta di una pena accessoria e che il tasso di conversione in pena privativa della libertà è di fr. 30.-- per un giorno di carcere.
14. Il rinvio della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura è cresciuto in giudicato, non avendo la stessa impugnato il decreto d’accusa. La sua istanza di risarcimento non può pertanto venire accolta.
La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 42, 49, 173,177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. diffamazione ripetuta, art. 173 CPS,
per avere, a __________ nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul guestbook dello __________, ripetutamente reso sospette delle persone di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla di loro reputazione e meglio,
1.1. il 15 marzo 2006 fattosi passare per LESA 2 lasciando il messaggio “Vendo le mie secrezioni vaginali a 2.-- fr./decilitro. Contattatemi.”;
1.2. il 15 marzo 2006 fattosi passare per LESA 3 e per LESA 2 lasciando il seguente messaggio “Almeno io non sono perseguitato dalla Polizia Municipale di __________ per pedofilia (come il __________ e la __________) …”;
1.3. il 26 marzo 2006 lasciando il messaggio “LESA 2: ti ricordi quando ti scopavi il __________ qualche anno fa … nei cameroni dopo il refettorio e te lo sei scopata nel Schlafsack davanti a tutti i ragazzi presenti …”;
1.4. il 19 agosto 2006 fattosi passare per __________, soprannome di LESA 3, lasciando i seguenti messaggi “però mi piace, lo ammetto, squartare col mio cazzo i giovani soci del club”, “il __________ frocio deciso, col suo culo si vende preciso”;
1.5. il 9 gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “Vi rendo noto il fatto che il __________ è un pederasta pedofilo che ama il pediluvio in un pedalò col __________”;
1.6. il 24 gennaio 2007 lasciando il seguente messaggio “__________, perkè nn racconti a tutti che sei un pedofilo del cazzo assetato di ani verginbi?”;
2. ingiuria ripetuta, art. 177 CPS,
per avere, a __________ nel periodo marzo 2006/marzo 2007, via internet con scritti lasciati sul guestbook dello __________ e con scritti inviati via e-mail dall’indirizzo __________, ripetutamente offeso l’onore di persone e, meglio,
2.1. il 26 marzo 2006 offeso l’onore di LESA 3 tacciandolo di “bastardo di merda”;
2.2. il 26 marzo 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola, due volte, di “troia”;
2.3. il 13 aprile 2006 offeso l’onore di tacciandolo di “minchione, coglione”;
2.4. il 13 aprile 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia” “scrofa”;
2.5. il 19 agosto 2006 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troietta”;
2.6. il 21 ottobre 2006 inviando il messaggio e-mail a CIVI 1 “Ascolta, vuoi che tutti sappiano che ti hanno sbattuto fuori dal __________ perché ti hanno preso a frugare nelle carte del __________??????”;
2.7. il 2 novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “Oh, stronzo vuoi che ti sputtano????? sai che io so che al __________ ti hanno sbattuto fuori perché hai frugato nelle carte del __________ __________??””;
2.8. il 30 novembre 2006 offeso l’onore di CIVI 1 tacciando di “ti caghi addosso, eh, bastardo …. hai fatto fallire la __________”;
2.9. il 2 gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia”;
2.10. il 22 gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troiona”;
2.11. il 27 gennaio 2007 offeso l’onore di LESA 2 tacciandola di “troia puttanella”;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.-- in caso di motivazione scritta;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
respinge le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1050.00 totale