Incarto n.
10.2008.370

DA 3335/2008

Bellinzona

21 gennaio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, a __________ in data __________ 2007, comunicando con un terzo, segnatamente indirizzando una lettera raccomandata alla Pretura del distretto di __________, incolpato o perlomeno reso sospetto LESA 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare sostenendo che questi “era socio dell’Hotel __________ (…) fino al __________ 2006, dopodiché è stato allontanato per motivi di ammanchi di cassa e comportamenti a dir poco discutibili e poco corretti nei confronti della società”;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 173 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3335/2008 di data 8 settembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.- (cinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 500.- (cinquecento) - 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) - decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino in data __________.

                                        2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 21 gennaio 2009, al quale l’accusato è comparso personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 34, 41, 47, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3335/2008 dell’8 settembre 2008.

 

 

condanna                         ACCU 1

                                        a valere come pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________ 2008

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 250.- (duecentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale