Incarto n.
10.2008.377

DA 3256/2008

Bellinzona

22 gennaio 2009

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

Difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

                                        per avere, a __________ [recte: __________], in data 14.08.2008, scagliando una bottiglia in vetro contro la vettura Ford __________ di colore nero targata TI __________, danneggiato una cosa di proprietà altrui;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 settembre 2008 n. 3256/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1. Alla pena pecuniaria di fr. 240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.- (trenta).

                                        L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                    4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

 

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 settembre 2008 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 22 gennaio 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, i suoi difensori, la parte civile e il suo patrocinatore;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                                i testimoni;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il riconoscimento della pretesa di risarcimento avanzata;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione per il suo assistito;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento peri fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

                                 3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di complessivi fr. 3'563.25.- oltre interessi;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

ritenuto                              che è stata chiesta dall’accusato la motivazione scritta della sentenza;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                        che in data 14 agosto 2008 si è tenuta la festa di compleanno di __________ nella casa di vacanza dei suoi genitori sui Monti __________ sopra __________;

 

                                        che a tale festa hanno partecipato una ventina di giovani fra cui __________, figlio della parte civile, l’accusato, __________ e __________;

 

                                        che dal dibattimento è emerso che solo alcuni giorni dopo la festa __________ ha scoperto un danno alla carrozzeria della macchina della madre da lui utilizzata in quell’occasione per recarsi alla festa;

 

 

                                        che la famiglia di quest’ultimo, ritenendo che il danno fosse capitato nel corso della festa, ha cercato di sapere se l’avesse causato uno dei partecipanti alla serata;

 

                                        che __________, avendo a suo tempo indicato l’accusato come autore del danno mediante il lancio di una bottiglia di vetro, è stato sentito dalla polizia;

 

                                        che a seguito della sua deposizione, i cui contenuti sono stati tuttavia precisati in aula da __________ medesimo in quanto riportanti affermazioni che ha asserito di non aver detto, è stato emesso senza ulteriori atti istruttori il decreto di accusa nei confronti di ACCU 1;

 

                                        che al dibattimento - mediante l’audizione di diversi testimoni - è stata ricostruita nel dettaglio la cronologia degli eventi capitati il 14 agosto 2008;

 

                                        che alla luce di tutte le testimonianze e delle risultanze agli atti questo giudice non ha raggiunto, oltre ogni ragionevole dubbio, la certezza che l’accusato abbia effettivamente commesso l’infrazione;

 

                                        che in particolare non vi sono sufficienti elementi per concludere che un’eventuale lancio di bottiglia, vista la distanza del veicolo rispetto alla casa dei signori __________ e – secondo quanto emerso – alla posizione in cui si sarebbe trovato l’accusato al momento dell’atto, abbia potuto colpire il veicolo;

 

                                        che pertanto ACCU 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, va prosciolto dall’accusa rivoltagli e ha diritto a eque ripetibili;

 

visti                                   gli art. 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3256/2008 del 4 settembre 2008.

 

 

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 l’importo di fr. 1'800.- per ripetibili.

 


le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato

 

                                        fr.                       100.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       100.-          spese giudiziarie

                                        fr.                       280.-          testi                                                                   

                                        fr.                      480.-          totale