Incarto n.
10.2008.386

DA 3300/2008

Bellinzona

5 maggio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         circolazione senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                        per aver condotto l’autovettura Mercedes Benz targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19 febbraio 2008 per il periodo 25 marzo 2008 - 24 agosto 2008;

 

                                        fatti avvenuti a __________ il 5 maggio 2008;

 

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 settembre 2008 n. 3300/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.                                        Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4’200.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.                                        Alla multa di fr. 500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.                                        Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1’050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 18 giugno 2007 e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, le stesse saranno sostituite con una pena detentiva complessiva di 25 giorni (art. 36 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall’accusato;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 settembre 2008 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 5 maggio 2009, al quale ha partecipato il difensore, mentre l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 febbraio 2009, non è comparso, ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in applicazione dell’art. 17 CPS o, in subordine, dell’art. 19 CPS. Nella denegata ipotesi di una condanna egli postula una sensibile riduzione della pena pecuniaria e della multa, tenuto conto delle particolarità della caso specifico;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        2.1.  Può essere riconosciuto lo stato di necessità esimente, ex art. 17 CPS?

                                        2.2.  Può essere riconosciuta l’incapacità ai sensi dell’art. 19 CPS?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.--ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1’050.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 18 giugno 2007 e di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15 ottobre 2007, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                   gli art. 17, 19, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3300/2008 del 15 settembre 2008;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1’400.-- (millequattrocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1’050.-- (millecinquanta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 giugno 2007, e di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 700.-- (settecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15 ottobre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi per ciascuna (art. 46 cpv. 2 CPS);

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

 

 

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                  300.00            multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  400.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  900.00            totale