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Incarto
n. DA 3546/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere in qualità di segretario Giovanni Pozzi per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Puch targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.12.2007 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il 18.01.2008 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 29 settembre 2008 n. 3546/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.
7'500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 tre (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.01.2008, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2008;
indetto il dibattimento 11 marzo 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 dicembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14 gennaio 2008;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3546/2008 del 29 settembre 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 5'000.- (cinquemila);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14 gennaio 2008.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 6'000.- pena pecuniaria
fr. 300.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 6'500.- totale