Incarto n.
10.2008.416

DA 3762/2008

Bellinzona

28 maggio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

difesa da: avv. DI 1

 

prevenuta colpevole di     1. minaccia

                                        per avere, a __________, l’8.5.2008, durante una disputa col proprio consorte, anche in presenza degli agenti di Polizia intervenuti per sedare la lite, minacciandolo più volte di morte, incusso spavento e timore ad LESA 1;

 

                                    2. vie di fatto

                                        per avere, nelle circostanze di sui sopra, scagliandogli contro un vaso di ceramica senza colpirlo, punzecchiandolo al petto con la punta di un ombrello, commesso vie di fatto contro il di lei marito LESA 1;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli art. 180 cpv. 2 e 126 CP;

 

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3762/2008 di data 6 ottobre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

       1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).

     L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

       2.  Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2008 dall'accusata;

 

indetto                               il dibattimento 28 maggio 2009, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

 

sentita                               da ultimo l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                                        1.1.  minaccia

                                        1.2.  vie di fatto

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 126 cpv. 1, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle imputazioni di minaccia e di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3762/2008 del 6 ottobre 2008.

 

 

carica                               tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.


le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      100.00       totale