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Incarto
n. DA 3992/2008 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alle velocità di circa 59 km/h, malgrado il vigente limite di 80 km/h, di 97 km/h, malgrado il vigente limite di 60 km/h, e di 96 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h; velocità rilevate dall’apparecchio Multavision della vettura di polizia che lo seguiva. Effettuava poi una manovra di sorpasso di un veicolo senza esporre l’indicatore di direzione rientrando in prossimità di una curva;
fatti avvenuti il 16 maggio 2008 sul tratto stradale tra __________ e __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5 lett. a) e b), 10 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 20 ottobre 2008 n. 3992/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 1’200.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 24’000.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 3’000.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250 cpv. 1 e 2 CPP, la derubricazione del reato di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) a quello di infrazione alle norme medesime (art. 90 cifra 1 LCStr), per aver circolato ad una velocità non adeguata alle circostanze e per avere effettuato due manovre di sorpasso senza esporre l’indicatore di direzione;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale, rilevando la completa assenza di elementi oggettivi dei reati addebitati al proprio assistito e richiamandosi alle dichiarazioni dei due agenti di polizia sentiti in qualità di testi, postula l’assoluzione. Riconosce comunque che l’accusato ha oggettivamente omesso di esporre l’indicatore di direzione, rimettendosi al prudente giudizio di questa corte;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, subordinatamente di infrazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione, rispettivamente per quelli prospettati in data odierna?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 3’000.-- cadauna per complessivi fr. 15’000.-- decretata nei suoi confronti il 2 ottobre 2008 dalla Pretura penale del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 39 cpv. 1 lett. b, 90 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5 lett. a) e b), 10 cpv. 1, 28 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, per avere omesso di azionare l’indicatore di direzione in occasione di due sorpassi, infrazione punibile giusta il numero 321.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari;
che la competenza di questo giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere, il 16 maggio 2008 sulla tratta stradale tra __________ e __________, alla guida della vettura __________, omesso di azionare l’indicatore di direzione in occasione di due sorpassi;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale