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Incarto
n. DA 4016/2008 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di riciclaggio di denaro,
per avere compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che essi provenivano da un crimine, e meglio, per avere, a Chiasso (valico di Chiasso strada), in entrata in Svizzera, il 14 luglio 2008, varcato la frontiera italo-svizzera, alla guida della sua vettura Audi A6, con targhe bulgare (__________), detenuto, occultato e trasportato oltre il confine complessivi € 46’000.-- in banconote da € 50.--, in gran parte (€ 40’000.--: suddivisi in 4 mazzette da 200 banconote l’una) precedentemente nascosti all’interno del proprio veicolo, e meglio riposti in un sacchetto di stoffa nera occultato in un’intercapedine posta sulla parte laterale sinistra all’interno del baule della vettura, intercapedine accessibile solo asportando il rivestimento costituito dalla tappezzeria del baule, e, per il resto (€ 6’000.--: suddivisi in 120 banconote), all’interno di un borsetto rinvenuto nell’abitacolo dell’autovettura, banconote che hanno evidenziato una contaminazione da cocaina superiore a quella che è lecito attendersi da biglietti di banca (€) ordinari in circolazione sul mercato monetario legale, come si evince dalla relativa analisi operata dall’Istituto di polizia scientifica dell’Università di Losanna;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 305bis cifra 1 CPS, richiamato l’art. 70 segg. CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 20 ottobre 2008 n. 4016/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6’300.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2’500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6’200.--.
4. Ordina la confisca degli averi patrimoniali sequestrati, pari a € 46’000.-- (art. 70 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 giugno 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, l’interprete ed il Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale, rilevando come nella fattispecie siano dati tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio di denaro, chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, nonché il dissequestro della somma sequestrata, ritenuto che sotto l’aspetto soggettivo non ci sono sufficienti indizi per comprovare il reato di riciclaggio di denaro;
sentito in replica il Procuratore Pubblico, il quale rileva come l’imputato nel corso del proprio interrogatorio in polizia abbia affermato di non poter escludere che qualche suo cliente possa aver trafficato con droga;
sentito in duplica il difensore, il quale ritiene che la frase in questione rappresenti una dichiarazione a sé stante, senza alcun collegamento con le altre affermazioni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di riciclaggio di denaro per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali sequestrati, pari a € 46’000.--?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 è nato il 15 settembre 1972 a __________ (Bulgaria), cittadina nella quale risiede ancor oggi, ed è titolare del passaporto bulgaro n. __________.
Sulla vita anteriore ed attuale dell’accusato vi sono pochi dati certi, non essendosi preoccupato di portare documentazione in merito. A suo dire egli convivrebbe con __________, una donna dalla quale avrebbe avuto tre figli: __________, 9 agosto 2001, __________, 22 novembre 2002 e __________, 29 marzo 1993. Tutti sarebbero da lui mantenuti.
ACCU 1 ha sostenuto al dibattimento che, nonostante una formazione nel settore della chimica, attualmente egli sarebbe attivo quale commerciante immobiliare e di automobili, oltre ad essere proprietario di una pompa di benzina.
Da un’indagine svolta dalla polizia giudiziaria cantonale presso i colleghi di Sofia, attraverso i canali Interpol (AI 7), è emerso che il prevenuto è proprietario di un’Audi A6 targata __________, di una motocicletta Yamaha targata __________ e di un rimorchio. Sussistono delle registrazioni a suo nome risalenti al 1997 per estorsione, rapina e furto d’auto. Nel 1998 egli ha commesso atti di hooliganismo nel night bar “__________” di __________. Sempre in quell’anno è stato arrestato dalla polizia di __________ in quanto accusato di estorsione.
L’Interpol bulgara ha inoltre comunicato che nel 2005 sono stati informati che l’accusato era sospettato di aver reclutato persone per effettuare dei delitti contro il sistema monetario bulgaro e dell’UE. In modo particolare il gruppo si sarebbe occupato di prelevare denaro da bancomat olandesi ed austriaci facendo capo a carte di credito clonate.
Con riferimento a queste segnalazioni il signor ACCU 1, dopo aver manifestato la sua sorpresa ed averne contestato la fedefacenza, ha tenuto a sottolineare come, non solo non sia mai stato condannato per simili reati, ma addirittura non sia neppure stato interrogato dalla polizia.
In Svizzera l’imputato ha subito da parte della Bezirksanwaltschaft di Zurigo, con decisione del 4 luglio 2001, una condanna a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per furto, danneggiamento e ricettazione.
2. Il mattino del 14 luglio 2008, alle ore 08:00, le guardie di confine presenti alla dogana di Chiasso-Strada hanno fermato una Audi A6 di colore nero, targata __________, in transito dall’Italia alla Svizzera, a bordo della quale si trovava l’imputato.
Eseguendo una perquisizione approfondita della vettura gli agenti doganali hanno rivenuto un sacchetto di stoffa nero contenente 4 mazzi da 200 banconote da € 50.-- l’uno, per un valore complessivo di € 40'000.--. Essi erano stati occultati in fondo ad uno dei due vani laterali del bagagliaio, quello di sinistra ove si trovavano le apparecchiature per il navigatore, chiuso da un portellone ricoperto di tappezzeria analoga a quella del resto dell’interno del baule. L’intercapedine in questione è una di quelle predisposte dal costruttore del veicolo, quindi non creata artigianalmente.
Contestualmente è stata compiuta pure un’ispezione sulla persona del signor ACCU 1, nel cui borsello è stato trovato un quinto mazzetto composto da 120 banconote da € 50.-- l’una.
Dopo i rilievi fotografici, le banconote sono state sottoposte ad un’analisi presso il Centro Operativo delle Dogane a Chiasso-Boffalora tramite uno spettrometro di mobilità ionica denominato Ionscan 400B. Con lo stesso strumento è pure stata effettuata un’ispezione sul corpo del prevenuto.
Modalità e risultati degli esami sono stati esposti nell’allegato redatto il 15 luglio 2008 dal capo del gruppo mobile delle guardie di confine di Chiasso (allegato n. 5 al rapporto di polizia, AI 3), nel quale si può leggere:
“Dai valori riscontrati si desume quanto segue:
Banconote:
su 920 Banconote da 50.-- Euro ne sono state analizzate 67.
- 60 banconote hanno avuto una contaminazione diretta da Cocaina. Le stesse sono risultate positive alla COCHigt.
- 5 banconote hanno avuto una contaminazione ambientale. Le stesse sono risultate positive alla cocaina con valori tra 350 Max amp e 800 Max amp, con 4-7 Hit ed oltre.
- 2 banconote hanno avuto una contaminazione indiretta da Cocaina. Le stesse sono risultate positive alla cocaina con valori fino a circa 350 Max amp con 4-7 Hit.
Analisi sulla persona:
- Mani: hanno avuto una contaminazione ambientale. Le stesse sono risultate positive alla cocaina con un valore tra i 350 Max amp e 800 Max amp, con 4-7 Hit ed oltre.
- Fronte: ha avuto una contaminazione indiretta da Cocaina. La stessa è risultata positiva alla cocaina con valori fino a circa 350 Max amp con 4-7 Hit.
Autovettura:
- intercapedine laterale sinistra: le analisi sono risultate negative.”.
3. Preso atto dell’esito di questi primi esami le banconote sono state sequestrate il giorno stesso ed inviate all’Istituto di Polizia scientifica dell’Università di Losanna per ulteriori verifiche e approfondimenti.
Il rapporto di data 4 settembre 2008 (AI 2) reso dai periti dell’istituto romando ha confermato la presenza di tracce di cocaina sui biglietti, ad un tasso talmente elevato da dover concludere che il denaro è direttamente connesso con il traffico di stupefacenti: “Comparaison des billets saisis avec des billets ordinaires. L’intensité des signaux de cocaïne mis en évidence sur chacun des cinq lots de billets transmis (…) se différencie largement du bruit de fond auquel il est permis de s’attendre pour des euros ordinaires.
(…) Interprétation des traces détectées
Des études menées en interne à l’IPS en 2002 ont montré que, en termes de fréquence de contamination, le bruit de fond ambiant en cocaïne des billets de banque en circulation dans la zone Euro était de l’ordre de 55%. Comme les billets examinés dans les cinq lots saisis (…) sont tous contaminés, ces résultats suffiraient a démontrer la contamination anormale des billets de banque saisis dans cette affaire par rapport aux billets ordinaires. Cependant, ces mesures ayant été effectués en 2002, il est envisageable que la contamination en cocaïne se soit accentué comme cela a été déjà observé sur les billets de banque suisse. Il n’est donc pas possible d’exclure qu’en 2008, les fréquences de contamination en cocaïne des euros aient atteint des valeurs comparables à celles des billets suisses, soit entre 90 e 100%.
Il est donc important de pouvoir se baser sur un autre paramètre pour montrer qu’il est possible de différencier nos deux populations de billets, soit celle des billets ordinaires et celle des billets saisis.
Une étude faites en Suisse a montré qu’au fur et à mesure des divers transferts que subissent les traces de stupéfiants sur des billets au cours du temps, l’intensité des signaux détectés diminue (…). Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle, les signaux de faible intensité des traces de cocaïne mises en évidence sur les coupures en circulation proviennent majoritairement de leurs contacts avec les trafiquants et les consommateurs, alors le fait de trouver des traces de forte intensité soutient l’idée d’une relation récente avec le trafic de stupéfiants (…). Typiquement, les saisies policières d’argent dont la relation avec un tel trafic a été démontrée, mettent en évidence des intensités de signaux détectés supérieures au bruit de fond ambiant des billets ordinaires.
En opposant les valeurs des intensités de contamination des coupures saisies avec celles en circulation, il est donc possible de montrer si les billets à l’examen appartiennent plutôt à l’une ou à l’autre de ces deux populations.
Dans notre cas, les cinq lots de billets en euro examinés (…) présentent une intensité de contamination en cocaïne supérieure à celle à laquelle il est permis de s’attendre sur des billets ordinaires. Ces résultats soutiennent donc l’hypothèse selon laquelle les coupures transmises ont une relation étroite avec le trafic de stupéfiants.
Dans notre cas, les cinq lots de billets européens examinés présentent une intensité de contamination en cocaïne supérieure à celle à laquelle il est permis de s’attendre sur des billets de banque en euros en circulation dans le marché monétaire légal.
CONCLUSIONS
(…) Les 67 coupures analysées aléatoirement parmi les cinq lots de billets trouvés en possession de Monsieur ACCU 1 (…) présentent une contamination en cocaïne supérieure à celle à laquelle il est permis de s’attendre sur des billets ordinaires. Ces résultats soutiennent donc l’hypothèse selon laquelle les coupures saisies ont une relation étroite avec le trafic de stupéfiants. “.
4. Interrogato dapprima dagli inquirenti e poi dal Procuratore Pubblico, l’imputato ha negato qualsiasi suo coinvolgimento in attività criminali ed ha sostenuto che l’unico motivo all’origine della sua decisione di nascondere il denaro nel vano del navigatore era quello di evitare che gli venisse rubato. Egli non ha saputo dare alcuna spiegazione circa il fatto che le banconote presentassero una contaminazione alla cocaina così importante ed ha negato la loro provenienza illecita.
Gli € 46'000.-- erano a suo dire destinati all’acquisto di una Mercedes di seconda mano che un suo amico gli aveva commissionato. In effetti, secondo la sua versione, lo scopo principale del viaggio in Europa occidentale era proprio quello di rinvenire un veicolo adatto alle esigenze del cliente. Per questo motivo si era recato - dopo essere passato da Como per accompagnare un compaesano dal medico e nel contempo visitare per qualche giorno la madrina di suo figlio - nella zona di Barcellona per visionare il parco macchine di un grosso venditore di auto usate. Non avendo trovato nulla di interessante aveva deciso di recarsi in Baviera, a __________, presso un altro commerciante a lui già conosciuto, di nome __________. Per portarsi dalla Spagna alla Germania, invece di prendere la via più breve e più rapida, avrebbe deciso di fare nuovamente tappa a Como dalla sua conoscente per riposare una qualche ora e rifocillarsi. Proprio per questo motivo è quindi transitato dal valico di Chiasso-Strada la mattina del 14 luglio 2008.
A verbale di polizia del 14 luglio 2008 egli ha dichiarato: “Questa mattina sono stato fermato in entrata sul territorio svizzero, proveniente dalla Spagna, al valico di Chiasso-Strada, dalle guardie di confine svizzere mentre ero al volante della vettura Audi A6, di colore nero, targata __________ (Bulgaria) di mia proprietà. Ero diretto a __________ (recte: __________) in Germania presso un certo __________ (…) che conosco essere un rivenditore di automobili. In effetti era mia intenzione recarmi presso di lui per l’acquisto di una Mercedes ML 320, d’occasione con pochi chilometri, che avrei fatto recapitare in Bulgaria. In questi giorni mi sono recato in Spagna e più precisamente a Barcellona per visionare delle occasioni di automobili. Non contento e soddisfatto per quanto propostomi ho optato per la Germania.
(…) L’interrogante mi chiede a chi appartengono queste banconote, da dove provengono e il motivo per cui sono state nascoste nel baule. Rispondo che tutto questo denaro è mio e del mio socio __________ residente a __________ (vicino a __________) e proviene dalle attività commerciali che teniamo in Bulgaria. Queste banconote le ho nascoste nel baule perché avevo paura di un eventuale furto. In effetti, in passato, avevo subito un furto con scasso nell’auto a Milano.
L’interrogante mi chiede che dal controllo Ionoscan, eseguito dalle guardie di confine svizzere sulle banconote trovate in mio possesso risultano contaminate, sulla maggior parte di esse, da tracce di cocaina. Sa dare una spiegazione a questo fattore? Rispondo che non so dare una spiegazione vera e propria. Come detto questi soldi sono stati recuperati da clienti in Bulgaria. Soldi che erano tenuti in cassaforte presso il mio ufficio di __________. In Bulgaria non ho mai avuto problemi con la Giustizia, né tanto meno con lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Mi viene chiesto se per caso è a conoscenza che un qualche suo cliente abbia a che fare con traffici di droga.
Non è escluso che qualcuno possa trafficare. Naturalmente non so dire chi di loro sia; a me e al mio socio interessa che il nostro lavoro venga retribuito.
L’interrogante mi chiede se sono in grado di dimostrare la provenienza di questo denaro, in particolare se posso documentare ciò e se posso portare, a titolo di prova, della documentazione cartacea bancaria o altra.
Rispondo che presso il mio ufficio ho delle ricevute dove dei clienti mi hanno consegnato parte di questo denaro. E’ evidente che sulle documentazioni risulta un importo inferiore al dovuto per eludere il controllo del fisco. Sarei in grado di farvi pervenire queste ricevute.”.
A verbale di fronte al Procuratore Pubblico del 17 ottobre 2008 egli, dopo aver confermato le sue precedenti affermazioni, ha poi asserito: “Aggiungo che a mio modo di vedere il denaro non era affatto nascosto ma era depositato nel bagagliaio della vettura vicino al navigatore, in un vano. Aggiungo che l’avevo riposto là siccome temevo un furto; avevo già subito un furto a Milano in precedenza.
Il PP mi fa notare che se avevo paura dei ladri avrei potuto tranquillamente segnalare l’esistenza del denaro ai doganieri, che ladri non sono.
(…) ADR che io non ho dichiarato l’esistenza di questi denari poiché ritenevo non fosse necessario siccome in transito.
ADR che io avevo con me il denaro poiché intendevo pagare l’acquisto di un’autovettura in Germania.
ADR che ho anche utilizzato nel mio lavoro canali bancari ma che in questo caso, trattandosi di un acquisto da effettuarsi in Germania, ho preferito i contanti, ritenuto come in Germania nella compravendita di auto nuove o praticamente nuove si preferisce operare in contanti.
ADR che il denaro che avevo con me mi era stato messo a disposizione dalla persona indicata nella dichiarazione allegata allo scritto 15 settembre 2008 del mio legale, che mi viene sottoposta. (…).
(…) ADR ribadisco che non ho mai avuto nulla a che fare con la cocaina.
ADR che prima di recarmi in Spagna avevo soggiornato con amici in Italia, dove ho subito il furto di cui al doc. 1. In seguito mi sono recato in Spagna e vi sono rimasto per circa una settimana, per poi ripartire alla volta della Germania, via la Svizzera.
Il PP mi chiede perché io abbia scelto di recarmi in Germania dalla Spagna, via la Svizzera, non passando invece tramite la Francia, percorso che appare più corto.
ADR che ho scelto di passare tramite la Svizzera poiché a Como abita la madrina dei miei figli, presso la quale ho pernottato.”.
5. Ritenuta terminata l’istruzione formale, con decreto del 20 ottobre 2008, il Procuratore Pubblico, ha posto in stato di accusa l’imputato per il reato di riciclaggio di denaro per avere, il 14 luglio 2008, varcato la frontiera italo-svizzera al valico di Chiasso-Strada detenendo ed occultando su di sé e nel veicolo un importo complessivo di € 46'000.-- in banconote da € 50.-- risultate essere contaminate da cocaina in maniera molto importante.
Con lettera 22 ottobre 2008 il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione a tale decisione, dando avvio alla procedura che ci vede qui occupati.
6. L’art. 305bis CPS prevede che debba essere punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compia un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.
Il reato in questione ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, per cui un comportamento in tal senso è punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; DTF 119 IV 59 consid. 2e).
Il riciclaggio di denaro non richiede per forza operazioni finanziarie complicate. Possono in effetti adempiere la fattispecie anche atti di per sé semplici, come l’occultamento del bottino (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa), l’investimento di valori patrimoniali (DTF 119 IV 242 consid. 1d) o il loro cambio con banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). Non sono per contro punibili il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) e il mero possesso, rispettivamente la custodia, di tali valori patrimoniali.
Pure fornire alle autorità informazioni fallaci, imprecise, incomplete o altrimenti idonee a indurre in errore circa la proprietà o l’origine di una somma di denaro può costituire un atto di riciclaggio, se compiuto a scopo vanificatorio (Mark Pieth, Basler Kommentar, 2a ed, art. 305bis, n. 40).
6. In una decisione che risale ad ormai quasi 10 anni fa, il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi su un caso analogo a quello qui in discussione, precisando che se già il semplice occultare del denaro di origine criminale adempie il reato di riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CPS, a maggior ragione questo deve ritenersi dato allorquando dei valori patrimoniali vengono occultati per essere sottratti ai controlli doganali e trasportati da una nazione all’altra (DTF 127 IV 20, consid. 3b).
L’occultamento non deve essere di una particolare intensità o frutto di accorgimenti fuori dalla norma: è sufficiente che l’individuazione dei beni in questione sia resa più difficile alle autorità. Nel caso di passaggio del confine ciò si verifica già quando essi non vengono lasciati in vista ed si omette intenzionalmente di dichiararli ai doganieri.
Nel caso che ci occupa l’adempimento di questo presupposto oggettivo non desta pertanto alcun dubbio - come riconosciuto pure dalla difesa - trovandoci di fronte ad un palese tentativo di trafugare del denaro nascosto in un vano dell’automobile e sulla sua persona, in un borsello.
Il reato è consumato già nell’atto di celare ed in quello di non annunciare spontaneamente all’autorità la presenza dei valori. E’ di conseguenza da escludere che si possa qui parlare di mero tentativo ai sensi dell’art. 22 CPS.
7. Affinché vi sia riciclaggio è poi necessario, come visto, che il denaro rinvenuto sia “sporco”, cioè provento di un crimine.
La perizia chimica esperita dall’Istituto di Polizia Scientifica dell’Università di Losanna in data 4 settembre 2008 sulle banconote rinvenute nel veicolo e sulla persona dell’imputato non lascia spazio a dubbi: la concentrazione di tracce di cocaina è a tal punto elevata da consentire di escludere che si tratti di biglietti ordinari e da indurre a concludere che si tratti di denaro che ha una stretta relazione con il traffico di stupefacenti.
L’alto tasso di contaminazione con stupefacenti di banconote è già stato a più riprese ritenuto dalla giurisprudenza prova sufficiente per dimostrare la provenienza illecita di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CPS (DTF 127 IV 20; Sentenza del Tribunale federale 5 dicembre 2000, 6P.64/2000).
A corroborare questa tesi contribuisce pure il fatto che si tratta di ben 920 banconote dello stesso, piccolo, taglio da € 50.--, cui si fa comunemente capo nell’ambito della malavita, poiché di facile smercio.
In una situazione del genere sarebbe stato più logico ricorrere ad altre modalità di pagamento, che sono altrettanto usuali nel commercio di autoveicoli. Anche volendo ammettere che con denaro contante si ottengono sconti maggiori, l’imputato avrebbe potuto benissimo ritirare il denaro da un istituto bancario al momento della conclusione del contratto oppure fare a capo a banconote di taglio da € 500.--, o anche solo € 100.--, che avrebbero ridotto a un decimo, o almeno alla metà, il volume dei soldi da portare con sé e quindi reso più semplice il loro trasporto.
Dal punto di vista oggettivo, la fattispecie del reato di riciclaggio può ritenersi dunque pacificamente realizzata, come riconosciuto anche dalla difesa in occasione del dibattimento.
8. Soggettivamente l’illecito deve essere stato commesso intenzionalmente o per dolo eventuale.
L’accusato ha negato veementemente di essere stato a conoscenza della provenienza criminale del denaro, così come che un simile fatto, con maggiore attenzione, gli sarebbe potuto essere noto. A suo dire le banconote gli sarebbero state consegnate dal socio __________ per l’acquisto di un automobile e non vi sarebbe stato alcun indizio che avrebbe potuto indurlo a dubitare che esse erano in stretto contatto con il commercio di stupefacenti.
Ben ponderate le dichiarazioni e le ulteriori prove agli atti, le dichiarazioni non appaiono credibili.
In primo luogo non è plausibile la giustificazione fornita per aver nascosto nel vano del navigatore il denaro. In effetti, pur essendo stato dimostrato che il prevenuto ha subito un furto con scasso all’auto un paio di settimane prima del suo fermo in dogana, risulta poco logico occultare il denaro proprio all’interno del veicolo piuttosto che tenerlo su di sé e portarlo seco. In effetti se fosse rubata l’auto, i soldi andrebbero persi anche se sono celati in qualche cavità della stessa.
La mancata dichiarazione spontanea del denaro ai doganieri al momento del controllo è un ulteriore indizio che induce a dubitare della buona fede del prevenuto.
Altrettanto inverosimile è che egli, invece di prendere la via più breve, abbia deciso di sobbarcarsi svariati chilometri di viaggio in più passando da Como proveniente dalla Spagna e diretto in Germania, solo per poter riposare e rifocillarsi un po’ presso la madrina dei suoi figli. A tal proposito si rileva come l’accusato non si sia nemmeno preoccupato di chiedere l’audizione della donna che, abitando ella, secondo le sue dichiarazioni, a ridosso della dogana italo-svizzera, non avrebbe posto particolari difficoltà.
Poco credibile è pure che una persona che teme i furti - e ne ha subito uno - giri per oltre due settimane con denaro in contanti per ben € 46'000.-- in pezzi da € 50.--. Si tratta di un importo che risulta ancor più considerevole se si tiene conto che il signor ACCU 1 proviene da un Paese in cui il guadagno medio pro capite è molto basso e che le sue entrate personali mensili ammontano a € 2'000.--/3'000.-- (cfr. formulario della dichiarazione di stato civile e patrimoniale da lui compilato, allegato 4 ad AI 3).
Oltretutto, come già accennato in precedenza, pure il taglio basso delle banconote lascia insorgere più di un dubbio, essendo lo stesso ingiustificato.
Non chiarita è pure l’origine dei soldi: nel suo primo interrogatorio di fronte agli inquirenti l’imputato ha dichiarato che il denaro era suo e del suo socio ____________________ e proveniva dalle attività commerciali che hanno in Bulgaria. Esso gli sarebbe stato consegnato, almeno in parte, da clienti. A sostegno di queste sue affermazioni, così richiesto, ha promesso che avrebbe trasmesso la relativa documentazione bancaria e le ricevute (suo verbale di interrogatorio 14 luglio 2008, pag. 2 e 3).
Il 15 settembre 2008 sono state inviate al Ministero pubblico dal difensore due dichiarazioni scritte: la prima di __________, con la quale egli ha attestato: “dichiaro con la presente di aver reso disponibile (in data 20 giugno 2008, n.d.r.) a ACCU 1 (…) la somma ammontabile agli € 48'000.-- (quarantottomila Euro) per l’acquisizione di autovettura dalla Repubblica Germania, dal cittadino tedesco __________, residente a __________ (…). I mezzi resi disponibili da me sono fondi in circolazione, ai sensi del Contratto di concessione di credito ipotecario stipulato con la Banca __________, filiale di __________, addì 12 dicembre 2006.”. La seconda, datata 22 agosto 2008, di quest’ultimo istituto di credito con la quale esso conferma di aver concesso, in data 12 dicembre 2006, un credito ipotecario giro limite di Leva Bulgari (BGN) 100'000.-- a __________.
Questi scritti contraddicono la prima versione e sembrano dichiarazioni di comodo. Quella della banca, seppur resa dopo i fatti, è generica e si limita a parlare del credito ipotecario, senza precisare, come sarebbe stato facilmente possibile, come e quando sarebbe stato effettuato il prelievo dei € 48'000.-- ed in biglietti di che taglio. Quella di __________ parla esclusivamente del rivenditore germanico, mentre l’accusato ha dichiarato di essersi dapprima recato in Spagna e di aver optato per il commerciante tedesco solo in un secondo tempo, dopo aver preso atto che laggiù non vi erano veicoli che facevano al caso suo.
Vi sono quindi molte imprecisioni e lacune che avrebbero potuto facilmente essere evitate e colmate, che rendono poco affidabile la versione del prevenuto.
Neppure dimostrato è che ACCU 1 si sia recato in Spagna, fatto sul quale è legittimo dubitare.
Infine, elemento non trascurabile, va rilevato che l’accusato ha dei precedenti penali in Svizzera e che, nonostante le sue contestazioni in merito, è stato segnalato alla polizia del suo Paese per vari tipi di reato.
9. Tutto questo ben ponderato, la versione fornita dall’accusato non può essere ritenuta veritiera e risulta essere un maldestro tentativo di sortire da una situazione penalmente compromettente.
Se ne deve pertanto concludere che egli era pienamente cosciente dell’origine criminale del denaro trasportato e che, proprio per questo, lo ha nascosto all’interno del veicolo, rispettivamente in un borsello, evitando scientemente e colpevolmente di segnalarlo ai doganieri al momento del controllo.
Il prevenuto ha dunque agito intenzionalmente, adempiendo così anche dal punto di vista soggettivo la fattispecie dell’art. 305bis CPS.
10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ACCU 1 deve essere condannato per ricettazione ai sensi dell’art. 305bis CPS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa.
La norma in oggetto, come esposto in precedenza, prevede che il colpevole venga condannato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico dell’imputato pesano qui lo scopo del reato, la sua reticenza nel fornire elementi utili al chiarimento della fattispecie, nonché l’esistenza di precedenti penali.
A suo favore giova il relativamente limitato ammontare dei valori patrimoniali in oggetto - che lo porta a rispondere del reato di fronte alla Pretura penale piuttosto che davanti alle Assise correzionali o criminali - nonché la sua situazione familiare, apparentemente solida.
Ben soppesato tutto ciò, si giustifica confermare le proposte formulate con il decreto d’accusa in discussione e sanzionare così il reato con una pena di 90 aliquote giornaliere. L’ammontare delle stesse deve essere rivisto verso il basso in quanto bisogna tenere conto del fatto che egli ha a suo carico tre figli ed una compagna.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena, ritenuto che il periodo di prova deve essere fissato in 3 anni, sussistendo una precedente condanna da parte delle autorità zurighesi.
L’art. 42 cpv. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena sospesa condizionalmente, una sanzione pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una sanzione tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e proporzionale per far comprendere al prevenuto la serietà dello sbaglio e della procedura penale che ne ha fatto seguito.
La multa di fr. 2’500.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 1’500.--, tenuto conto che si tratta di una pena accessoria e che il tasso di conversione in pena privativa della libertà è di fr. 40.-- per un giorno di carcere.
11. Gli € 46'000.-- devono venire confiscati ai sensi dell’art. 70 CPS, essendo stato accertato che costituiscono provento di reato.
La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 70, 305bis cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
riciclaggio di denaro, art. 305bis cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4016/2008 del 20 ottobre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 3’600.-- (tremilaseicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 38 (trentotto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 7’300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
ordina la confisca degli averi patrimoniale sequestrati, pari a € 46’000.-- (art. 70 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 1000.00 tassa di giustizia
fr. 6300.00 spese giudiziarie
fr. - 800.00 dedotta cauzione già versata
fr. 8000.00 totale