Incarto n.
10.2008.428

DA 3355/2008

Bellinzona

16 aprile 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         ripetuta frode dello scotto,

                                        per essersi fatto ripetutamente servire cibi e bevande in esercizi pubblici e alberghieri, senza provvedere a saldare il conto per le prestazioni ricevute, frodando in tal modo gli esercenti degli importi dovuti, e meglio:

·       ad __________, presso il __________ nel periodo compreso tra il 10 giugno 2007 sino al 15 ottobre 2007, per un ammontare delle consumazioni di fr. 14’002.70;

·       a __________, presso il __________ nel periodo compreso tra il 7 settembre 2007 sino al 31 dicembre 2007, per un ammontare delle consumazioni di fr. 15’178.10;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 149 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 8 ottobre 2008 n. 3355/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 11’700.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 130.- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 3’000.-- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al versamento alle parti civili CIVI 1 dell’importo di fr. 14’002.70 e CIVI 2 dell’importo di fr. 15’178.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2008;

 

indetto                               il dibattimento 16 aprile 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, il patrocinatore della parte civile CIVI 2 e l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il patrocinatore della parte civile CIVI 2, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa per quanto concerne la propria patrocinato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione in quanto non sussistono i presupposti del reato in questione. Secondo la giurisprudenza è infatti necessario che l’autore scompaia (DTF 125 IV 124), ciò che qui non è avvenuto essendo l’imputato sempre stato reperibile ed in contatto con i denuncianti. In via subordinata, egli chiede, in applicazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b CPS, una massiccia riduzione della pena;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di frode dello scotto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI 1?

                                        5.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI 2?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 48, 149 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        ripetuta frode dello scotto, art. 149 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3355/2008 del 8 ottobre 2008;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 11’700.-- (undicimilasettecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 2’000.-- (duemila);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al versamento alle parti civili CIVI 1, dell’importo di fr. 14’002.70 e CIVI 2, __________, dell’importo di fr. 15’178.10 a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

 

                                        4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                     2000.00       multa

                                        fr.                       600.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     3000.00       totale