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Incarto
n. DA 3953/2008 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, a __________, in data 4 agosto 2008, danneggiato intenzionalmente gli occhiali da vista di CIVI 1, nonché la sua maglietta;
2. ingiuria,
per avere, a __________, in data 4 agosto 2008, offeso l’onore di CIVI 1, tacciandola con epiteti vari tra i quali “puttana”, “pezzo di merda” e dicendole che “ha i denti marci”;
3. vie di fatto,
per avere, a __________, in data 4 agosto 2008, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1, colpendola con pugni e calci, graffiandola e lanciandole addosso una candela;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 49 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 20 ottobre 2008 n. 3953/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile, CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 5 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusata e la parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto di accusa e l’accoglimento della sua istanza di risarcimento danni;
sentita da ultima l'accusata, la quale contesta i fatti addebitatile e chiede pertanto di essere prosciolta. Postula inoltre la condanna della parte civile al risarcimento dei danni da lei subiti per complessivi fr. 565.97 oltre a un’indennità per torto morale di fr. 10'000.--;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Danneggiamento,
1.2. Ingiuria,
1.3. Vie di fatto,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con istanza del 22 gennaio 2009?
5. Possono essere riconosciute le pretese e il risarcimento avanzate dall’imputata nei confronti della parte civile?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1 , nata a __________ (__________) il 12 settembre 1971, è divorziata e convive attualmente con il signor __________ nell’abitazione di quest’ultimo a __________.
Ella ha due figli: __________, di 14 anni, avuto da una precedente relazione, e __________, di 8 anni, nata dal rapporto con il signor __________.
Quest’ultimo, a sua volta, ha un’altra figlia di nome __________, nata il 23 novembre 1984 e domiciliata attualmente a __________ (ZH).
La parte civile CIVI 1 è amica di lunga data della signora __________.
2. Il 4 agosto 2008 __________, che si trovava in vacanza a casa del padre con l’amica __________, ha invitato la parte civile a raggiungerla presso l’abitazione del padre e dell’imputata per poi recarsi insieme a fare una passeggiata con i rispettivi cani. In effetti le due donne condividono la passione per i levrieri razza “whippet” di cui posseggono un esemplare.
Giunta presso la casa del signor __________, la signora CIVI 1 vi è entrata, accolta dall’amica e dalla signora __________, che le hanno offerto un bicchier d’acqua. In quel momento la prevenuta non era presente. Ella è però sopraggiunta qualche minuto dopo e, non appena ha visto la parte civile, le è andata incontro chiedendole se era stata informata del fatto che lei non la voleva più vedere in casa sua (cfr. ad es. verbali di interrogatorio 12 agosto 2008 di CIVI 1 e 4 agosto 2008 di __________). Con la richiesta di spiegazioni in merito a questa affermazione, formulata dalla denunciante è nato un diverbio, che si è ben presto tramutato in una piccola zuffa.
La descrizione degli eventi fornita dalla prevenuta diverge fondamentalmente da quelle fornite dalla vittima e dalle due testi. E’ pertanto opportuno riprenderle qui brevemente nei loro punti salienti.
La signora CIVI 1 ha così esposto i fatti nel suo verbale d’interrogatorio: “ACCU 1 in presenza della __________ e della __________ ha iniziato a gridare, dandomi della … puttana, … pezzo di merda, … che puzzo … che ho i denti marci (cosa non vera) e altre parole in lingua spagnola che non ho capito il significato.
A questo punto è intervenuta la __________, dicendo alla ACCU 1 di smetterla. Io, rimanendo imbarazzata su quanto succedeva non reagivo e non dicevo niente. ACCU 1 allora si spostava entrando nel salotto e quando mi è passata vicina mi ha dato una manata sulla spalla destra, e poi ha continuato ad insultarmi dandomi della puttana ed altri epiteti in lingua spagnola.
A questo punto io mi sono voltata verso di lei e gli ho detto solo: “… guarda che io non vengo da dove vieni tu!”. (…)
Poi __________ mi diceva “dai andiamo…!” ed io mi sono girata per seguirla verso l’uscita della casa. In questo istante ACCU 1 mi afferrava da dietro per la maglietta tirandomi in dietro e poi iniziava a darmi dei pugni sulla testa e sulla schiena, graffiandomi, nonché dei calci nelle gambe. Io in quel momento ho lasciato il guinzaglio con il cane che tenevo in mano e riuscivo a voltarmi. In quel momento mi ha afferrato gli occhiali da vista e li ha gettati via. Io non ho reagito all’aggressione, mi limitavo a ripararmi il viso dai colpi che ACCU 1 mi dava, anche perché senza occhiali non ho la possibilità, visto che non ci vedo.
__________ e __________ che erano li con noi in un primo momento sono rimaste allibite dal comportamento improvviso della ACCU 1, poi __________ è intervenuta in mia difesa spingendo indietro ACCU 1 e dicendole di smetterla.
Poi __________ mi diceva di andare fuori che poi mi avrebbe raggiunta.
Io però dicevo che mi doveva accompagnare in quanto senza occhiali da vista mi era impossibile trovare l’uscita (ho una correzione visiva di 7.5 per un occhio e 8.25 nell’altro).
Senza occhiali io riuscivo vedere solamente la sagoma della ACCU 1 e riuscivo a intravedere che teneva qualcosa in mano.
Poi all’improvviso da una distanza di circa un paio di metri mi lanciava l’oggetto che teneva in mano. Per quello che mi risulta con quell’oggetto non mi ha colpita, ma l’oggetto in questione, che poi mi è stato detto che era un candelabro di circa 20 cm di altezza per 10 di diametro, si è rotto in due pezzi. ACCU 1 ha preso uno di questi pezzi e lo ha lanciato nuovamente contro di me.
Poi __________ mi ha accompagnata fuori casa e sono rimasta li in attesa che qualcuno recuperasse i miei occhiali.
(…) A seguito di quanto avvenuto e delle percosse ricevute io riportato vari graffi al viso, al collo e alla schiena, ed un ematoma sul braccio destro (…). Ho pure riportato la rottura degli occhiali da vista (stanghette storte e lenti graffiate) nonché la rottura della maglietta che indossavo.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 12 agosto 2008).
__________, sentita il giorno stesso dei fatti, ha dichiarato:”(…) Da parte sua CIVI 1 rispondeva “perché? Io non ti ho fatto niente.”. A questo punto ACCU 1 ha iniziato ad insultare CIVI 1 dicendogli “sei una puttana di merda, hai i denti neri” e molti altri insulti che non ricordo.
Da parte mia dicevo a ACCU 1 di calmarsi, di stare tranquilla che noi uscivamo a fare un giro con il cane. Da parte sua CIVI 1 gli diceva “hai qualcosa da nascondere? Io non vengo da dove vieni tu” e girandosi si è incamminata verso l’uscita con il cane al guinzaglio.
ACCU 1 a quel punto ha raggiunto alle spalle CIVI 1 e ha iniziato a tirargli sberle/pugni un po’ su tutto il corpo. Gli ha strappato poi gli occhiali dal viso buttandoli per terra ed in seguito gli ha sfilato e strappato la maglietta. Da parte sua CIVI 1 stava china e si proteggeva il capo con le braccia; non ha reagito, in più preciso che senza occhiali da vista non ci vede bene.
A quel punto sono intervenuta io “mettendomi in mezzo”; le due si sono divise per un attimo e io ho gridato basta!
ACCU 1 a quel punto ha preso una candela abbastanza grande (diametro 10 cm e altezza 20 centimetri-circa) e l’ha lanciata in direzione di me e CIVI 1; fortunatamente non ci ha prese. La candela si è spezzata e un pezzo è arrivato nei paraggi di ACCU 1 che nuovamente ce l’ha lanciata nuovamente; nuovamente non mi ha colpito (non so precisare se ha colpito CIVI 1).” (cfr. suo verbale di interrogatorio 4 agosto 2008).
Pure __________, verbalizzata il 4 agosto 2008, ha confermato i fatti nel senso sopraesposto: “Di li a poco è arrivata in casa ACCU 1 che ha visto CIVI 1, le due donne si sono dapprima salutate e poi ACCU 1 le ha chiesto se __________ l’avesse informata sul fatto che non voleva più vederla in casa sua e CIVI 1 le ha risposto chiedendo perché non avrebbe più potuto presentarsi in questa casa. Poi le ha detto chi fosse lei per dirle che non poteva più entrare in casa di __________ e della sua amica __________ e da li è nata una discussione animata tra le due donne. Dapprima ACCU 1 ha insultato CIVI 1 con vari epiteti di ogni genere ed in seguito è passata alle mani colpendola più volte. CIVI 1 ha cercato di difendersi come poteva mentre __________ tentava a più riprese di dividere le due donne. La lite è durata in tutto circa 5 minuti ed a più riprese ACCU 1 ha colpito CIVI 1 a mani nude graffiandola per poi terminare lanciandole addosso per ben due volte una candela di cera.
CIVI 1 in fine ha lasciato la casa su nostro consiglio, nonostante che nella colluttazione avesse perso gli occhiali e non ci vedesse bene.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 4 agosto 2008).
Per contro, l’imputata ha così esposto i fatti: ”Appena l’ho vista le ho detto: ”Buongiorno, vai fuori che tu sai che in casa mia non puoi entrare …” (premetto che circa un mese prima gli avevo intimato di non più venire a casa mia).
Lei come risposta mi diceva “…sono entrata per farti vedere che tu non centri niente in questa casa, che sono una merda, aggiungendo che ero una puttana di merda, una stronza ed altre parole del genere”. Questo minacciandomi con il dito indice della mano destra.
Alla terza volta che mi diceva che ero una puttana, io gli davo una sberla sul viso. Lei mi ha afferrata per il collo e mi ha spinta contro il muro.
In quel momento erano presenti __________ e __________.
Sta di fatto che poi ci siamo picchiate a vicenda. In quel momento a dividerci è intervenuta la __________ e la __________ ha accompagnato CIVI 1 fuori della casa.
In quel momento erano pure giunti i miei figli __________ di 14 anni e la piccola __________ di 8 anni.
(…) R) Che questo è vero. Ci siamo messe le mani addosso e gli ho strappato la maglietta.
Per quanto concerne gli occhiali ricordo che gli stessi effettivamente sono caduti a terra, ma non so se si erano rotto.
D) Lei ha graffiato la CIVI 1 al visto, collo e braccia?
R) Probabilmente quando ci siamo messe le mani addosso e quando si è strappata la maglietta.
Anch’io a seguito del litigio ho riportato una contusione al collo e al braccio destro.
D) Lei durante la lite o la discussione ha lanciato una candela verso la CIVI 1?
R) No. Io non ho lanciato nessuna candela. Forse la candela è possibile che sia caduta, ma io non l’ho lanciata.
(…) Rispondo che quanto dichiarato in questo verbale è la verità di come si sono svolti i fatti. E’ stata la CIVI 1 ad aggredire me e non viceversa.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 agosto 2008).
3. In base alle risultanze istruttorie, il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha emanato il 20 ottobre 2008 il decreto in esame, mettendo in stato d’accusa ACCU 1 siccome ritenuta colpevole di vie di fatto, danneggiamento ed ingiuria, proponendone la condanna ad una pena pecuniaria di fr. 450.--, corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.--, oltre ad una multa di fr. 500.--, con contestuale rinvio della parte civile al competente foro per le sue pretese di tale natura.
Con scritto inviato il 27 ottobre 2008, l’imputata ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.
4. Innanzitutto occorre stabilire, sulla base delle prove agli atti, come si sono svolti i fatti.
Ben ponderate le dichiarazioni delle persone interrogate, preso atto delle fotografie allegate al rapporto di polizia della fattura dell’ottico, con relativa precisazione scritta, nonché dei rapporti medici, appare legittimo ritenere veritiera la versione fornita dalla parte civile. Essa è in effetti confermata da quelle delle due testi. Non credibile è quanto affermato dalla prevenuta, così come la sua ipotesi per la quale le signore __________ e __________ abbiano mentito e si siano accordate con la parte civile per incastrarla. Non se ne vede il motivo, tenuto soprattutto conto del fatto che i loro rapporti con la signora ACCU 1 erano stati buoni sino a quel momento (“Preciso che fino ad oggi abbiamo passato delle giornate tranquille di vacanza, senza problemi con nessuno.”, cfr. verbale di interrogatorio 4 agosto 2008 di __________) e che nulla permette di ritenere che si siano in seguito deteriorati.
5. Accertati gli eventi, la valutazione giuridica della fattispecie non crea particolari difficoltà.
Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPS, chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito a querela di parte con la multa.
Secondo la giurisprudenza, deve ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14 consid 2).
Dal referto del pronto soccorso di data 4 agosto 2008, la parte civile presentava delle contusioni multiple, svariati graffi all’emivolto sinistro, al collo in regione cervicale e sul dorso, oltre ad una tumefazione sull’avambraccio e dolenze varie. Si tratta indubbiamente di conseguenze fisiche dell’aggressione da parte dell’imputata.
Esse non raggiungono una gravità tale da poter essere ritenute lesioni semplici ma ricadono ancora nella categoria delle vie di fatto.
Non può per contro essere ritenuto una via di fatto ai sensi del codice penale il lancio, avvenuto a due riprese, della candela verso la signora CIVI 1, poiché la stessa non è stata colpita dall’oggetto e non ha dunque subito alcun danno corporale.
La signora ACCU 1 ha agito sicuramente intenzionalmente.
Non sono rilevabili gli estremi per poter applicare analogeticamente l’art. 177 cpv. 2 o 3 CPS: le vie di fatto non sono assolutamente una risposta ad un comportamento a tal punto errato della vittima da poterle rendere giustificabili. La signora CIVI 1 è entrata in casa dell’istante poiché invitata dalla figlia del suo convivente, che ne è pure il proprietario legittimo.
Di conseguenza la signora ACCU 1 deve essere condannata per vie di fatto commesse nei confronti della parte civile secondo gli estremi descritti al punto n. 3 del decreto d’accusa in esame, ad eccezione del lancio della candela.
6. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).
Anche per questo capo d’imputazione fa stato la versione della parte civile e delle due testi, per la quale è stata la signora ACCU 1 ad apostrofare senza preavviso la signora CIVI 1 con vari epiteti quali “puttana”, “pezzo di merda” e dicendole che ha i denti marci.
Pacifico e riconosciuto è dunque che la prevenuta abbia insultato l’antagonista con gli epiteti indicati dal decreto - atti sicuramente a lederne l’onore - e che lo abbia fatto intenzionalmente.
Come già anticipato nel punto precedente, non sono qui dati i presupposti per poter ipotizzare di prescindere dalla pena a norma del secondo o del terzo capoverso dell’art. 177 CPS.
Il decreto d’accusa può dunque essere confermato anche per quanto concerne il reato di ingiuria.
7. Per l’art. 144 cpv. 1 CPS, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Dal profilo oggettivo, trattandosi di un’infrazione di risultato, è presupposto fondamentale per il suo adempimento l’esistenza di un danno materiale ad un oggetto di proprietà di terze persone. E’ dunque necessario che vi sia un nesso di causalità (naturale e adeguato) tra il comportamento delittuoso del reo e la modificazione subita dall’oggetto.
Il danno può consistere in una modifica della cosa nella sua sostanza, rispettivamente in un mutamento della stessa con la conseguenza di sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le caratteristiche o l’attrattiva, oppure anche in un semplice cambiamento del suo aspetto. Non è per contro necessario che l’oggetto abbia un valore commerciale o che l’avente diritto subisca un pregiudizio economico.
Senza l’autorizzazione dell’avente diritto, nessuno può modificare lo stato di una cosa. Di conseguenza, l’infrazione non protegge degli interessi patrimoniali o l’oggetto stesso, ma l’insieme dei diritti di disposizione circa il suo stato che appartengono all’avente diritto.
Il comportamento dell’autore deve pertanto provocare un cambiamento dello stato dell’oggetto che non può essere ripristinato immediatamente senza costi né sforzi e che lede un interesse legittimo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 1 segg. ad art. 144, pagg. 277 segg.).
Dal profilo soggettivo, l’infrazione richiede l’intenzionalità, laddove il dolo eventuale è già sufficiente. La negligenza, per contro, non è punibile. L’autore deve quindi essere consapevole, almeno sotto forma di dolo eventuale, di arrecare un danno ad un cosa appartenente ad altri. E’ inoltre necessario che egli abbia la volontà di modificare, senza autorizzazione da parte dell’avente diritto, lo stato dell’oggetto o quantomeno che ne accetti l’eventualità (Bernard Corboz, op. cit., n. 23 seg. ad art. 144, pag. 280).
Nella fattispecie è stato accertato che l’accusata, con il suo attacco all’integrità fisica della signora CIVI 1, le ha strappato volontariamente la maglietta e le ha levato gli occhiali dal viso gettandoli a terra, rovinandoli a tal punto da renderne la riparazione più costosa del prezzo d’acquisto (cfr. dichiarazione di __________, __________, allegata al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 1).
Ne consegue che l’imputata deve pure essere condannata per il reato di danneggiamento così come descritto al punto n. 1 del decreto d’accusa in discussione.
8. In base alle considerazioni che precedono, la signora ACCU 1 deve essere condannata per i tre i capi d’imputazione prospettati dall’accusa.
Come visto, l’art. 126 cifra 1 CPS sanziona la commissione del reato con una multa, l’art. 177 cpv. 1 CPS prevede una pena pecuniaria, sino ad un massimo di 90 aliquote, mentre l’art. 144 cpv. 1 CPS una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria.
Secondo l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
L’art. 49 cpv. 1 CPS prescrive che in caso di concorso di reati, il giudice debba condannare l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico della prevenuta grava qui il fatto che abbia aggredito la vittima senza che ve ne fosse lontanamente la necessità, senza motivo. Pure la violenza dell’atto gioca un ruolo determinante, così come l’ostinazione a non voler ammettere le proprie colpe sino all’ultimo.
A suo favore gioca che è incensurata e che l’evento sembra essere avvenuto in circostanze tali da poterlo ritenere un caso isolato.
A fronte di questi estremi si giustifica sanzionare il reato con 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, considerato che la signora ACCU 1 non lavora ed è a carico del convivente. A tal proposito si rileva che nonostante quest’ultimo si trovi in una situazione finanziaria particolarmente agiata (reddito raggruppato 2007 per oltre fr. 600'000.-- ed importante sostanza immobiliare), questo giudice non ha ritenuto di dover aumentare l’importo dell’aliquota proposto dal Procuratore Pubblico.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge, ritenuto che la personalità dell’accusata parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
L’art. 42 cpv. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106 CPS.
La multa è pure prevista dall’art. 126 CPS e non può essere inclusa nella pena complessiva fondata sul cosiddetto Asperationsprinzip dell’art. 49 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e proporzionale per far comprendere alla prevenuta la serietà dello sbaglio e della procedura penale che ne ha fatto seguito.
La multa di fr. 500.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 300.-- tenuto conto che si tratta di una pena accessoria e che il tasso di conversione in pena privativa della libertà è di fr. 30.-- per un giorno di carcere.
9. Il rinvio della parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura è cresciuto in giudicato, non avendo ella impugnato il decreto d’accusa. La sua istanza di risarcimento non può pertanto venire accolta.
L’imputata ha preteso che le vengano riconosciuti fr. 565.97 per danni subiti e fr. 10'000.-- per torto morale. La richiesta è irricevibile.
10. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputata (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 42, 49, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. danneggiamento,
per avere, a __________, in data 4 agosto 2008, danneggiato intenzionalmente gli occhiali da vista di CIVI 1, nonché la sua maglietta;
2. ingiuria,
per avere, a __________, in data 4 agosto 2008, offeso l’onore di CIVI 1, tacciandola con epiteti vari tra i quali “puttana”, “pezzo di merda” e dicendole che “ha i denti marci”;
3. vie di fatto,
per avere, a __________, in data 4 agosto 2008, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1, colpendola con pugni e calci nonché graffiandola;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
respinge le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
respinge le richieste di risarcimento avanzate dall’imputata;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00 totale