|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. DA 2610/2008 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Damiano Stefani |
|||||
|
|
|||||
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
|
|
ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, il 26 aprile 2008, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona, e meglio per avere causato a LESA 1 le lesioni attestate nel certificato medico 8 maggio 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ agli atti afferrandola per il collo, sbattendola contro il muro e, una volta che la donna era caduta a terra, afferrandola ripetutamente per il collo rispettivamente immobilizzandola al suolo premendo con forza il suo braccio sul suo collo fino a farle mancare il respiro;
2. minaccia,
per avere, a __________, il 26 aprile 2008, usando grave minaccia incusso timore e spavento a LESA 1 dicendole “ti ammazzo, prima di avere un altro uomo ti ammazzo”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 180 cpv. 2 lett. a) CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 4 e 49 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 luglio 2008 n. 2610/2008 AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.--, corrispondente a 20 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 31 luglio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 31 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre la Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, prospettata all’accusato la derubricazione del reato di lesioni semplici a vie di fatto e proceduto al suo interrogatorio;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non avendo commesso i reati addebitatigli;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici o, in via subordinata, vie di fatto,
1.2. Minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123, 126, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per avere, a __________, il 26 aprile 2008, intenzionalmente causato a LESA 1 gli arrossamenti ed i segni che risultano dalle fotografie scattate il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________;
e lo proscioglie dall’accusa di minaccia, art. 180 cpv. 2 lett. a) CPS, per i fatti descritti al punto n. 2 del decreto d’accusa n. 2610/2008 del 23 luglio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
|
Intimazione a: |
|
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale