Incarto n.
10.2008.453

DA 2063/2008

Bellinzona

28 aprile 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con verbale d'udienza 25.06.2002 e sentenza di divorzio 30.08.2007 della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 56'370.10 per il periodo 01.12.2003 – 31.05.2008;

 

                                        fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;

 

                                        reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;

 

perseguito                          con decreto d’accusa del 2 giugno 2008 n. 2063/2008 del AINQ 1 il, quale preso atto del consenso espresso in data 26.05.2008, propone a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella emessa il 10.03.2008 dal Ministero Pubblico, la condanna:

                                    1.       Al lavoro di pubblica utilità di ore 240, con l’avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, verrà ordinata la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CPS).

                                    2.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 40.00 ciascuna per complessivi fr. 800.00 decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS).

                                    3.       Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 56'370.10, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                    4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

ed inoltre                               la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 giugno 2008 nonché la richiesta di rifacimento del processo del 12 settembre 2008 inoltrata in data 15 settembre 2008;

 

indetto                               il dibattimento 28 aprile 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, oltre ai signori __________ e __________ per la parte civile, CIVI 1; il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                                la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e la richiesta di risarcimento;

 

                                        l'accusato, il quale chiede il proscioglimento sostenendo non avesse i mezzi per pagare e, così richiesto, in considerazione della sua attuale attività lavorativa come cameriere, dichiara di non essere d’accordo di svolgere lavori di pubblica utilità in caso di condanna;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                  1 .    E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con verbale d'udienza 25.06.2002 e sentenza di divorzio 30.08.2007 della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 56'370.10 per il periodo 01.12.2003 – 31.05.2008?

                                    2.  In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                    3.  Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa 10.03.2008?

 

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

 

                                 5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                  gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 3., negativamente al quesito posto sub 4., come segue agli altri quesiti,

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________), e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con verbale d'udienza 25.06.2002 e sentenza di divorzio 30.08.2007 della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 54'410.10 per il periodo 01.12.2003 – 31.05.2008 (fr. 420.—per dicembre 2003, fr. 48'790.—dal gennaio 2004 al maggio 2007, fr. 2'800.— dal giugno al settembre 2007, fr. 2'400.— dall’ottobre 2007 al maggio 2008);

 

condanna                        ACCU 1

 

                                    1.       alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 2'100.-- (duemilacento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                       

                                    2.       alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.--  e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

 

non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 40.00 ciascuna per complessivi fr. 800.00 decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;

 

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

dà atto                             che la parte civile CIVI 1, vanta un credito esecutivo di fr. 54'410.10  (al maggio 2008 compreso) nei confronti di ACCU 1;

 

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       300.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      700.--         totale