Incarto n.
10.2008.457

DA 4230/2008

Bellinzona

24 marzo 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

                                        per avere, a __________ il 6 ottobre 2008, nell’intento di penetrare negli uffici dell’LESA 1 siti in __________, intenzionalmente danneggiato il cilindro di una porta interna d’accesso ad un ufficio dell’LESA 1 forandola in tre punti con una punta di un trapano;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4230/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 150.--, corrispondente a 3 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 100.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2008 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 24 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore e la parte lesa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale, in via principale, postula l’abbandono del procedimento penale, non essendoci agli atti una valida querela. La stessa è infatti stata sottoscritta da una persona che non disponeva del diritto di firma a nome dell’associazione. La querela non è inoltre stata ratificata dagli organi dell’associazione. In via subordinata, egli chiede il proscioglimento del proprio assistito, rilevando come nella fattispecie non siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di danneggiamento. Protesta tasse e spese;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 30 segg., 144 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti, rilevando che agli atti non vi è una valida querela, in quanto la stessa è stata sottoscritta da una persona priva del diritto di firma;

 

 

pronuncia                        l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di ACCU 1 per il titolo di reato di danneggiamento, art. 144 CPS, di cui al decreto d’accusa n. 4230/2008 del 3 novembre 2008;

 

 

carica                               la tassa e le spese di giudizio allo Stato;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

 

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale