Incarto n.
10.2008.462

DA 4162/2008

Bellinzona

12 maggio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         impiego di stranieri sprovvisti di permesso,

                                        per avere, dal 15 maggio 2007 al 22 aprile 2008, a __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente presso gli uffici della ditta __________ SA, la cittadina russa __________ benché non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera

 

                                        reato previsto dall’art. 117 cpv. 1 LStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4162/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 2'550.- corrispondente a 15 aliquote da fr. 170.- (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                    4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008;

 

indetto                               il dibattimento 12 maggio 2009, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore avv. DI 1, __________; il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e delle testi __________ e __________;

 

sentiti                                il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere, dal 15 maggio 2007 al 22 aprile 2008, a __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente presso gli uffici della ditta __________ SA, la cittadina russa __________ benché non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera?

 

                                 2.     Può trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti)?

 

                                 3.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

 

                                 4.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1., come segue al quesito posto sub 5., decaduti gli altri quesiti,

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di impiego di stranieri sprovvisti di permesso;

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                         Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il Giudice:                                                                    Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         40.--         testi                                                                  

                                        fr.                      240.--         totale