Incarto n.
10.2008.467

DA 4401/2007

Bellinzona

1 ottobre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1  ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         1.  ripetuti atti sessuali con fanciulli,

                                             per avere indotto e compiuto atti sessuali con le minorenni CIVI 2 (nata nel 1992) e CIVI 3 (nata nel 1998) sapendo che erano minori di 16 anni, e meglio per avere, approfittando della loro presenza in casa sua dove la di loro madre le accompagnava e poi le lasciava talvolta anche per la notte:

                                             -    con CIVI 2., in almeno 3 occasioni nella prima metà del 2006 (di cui l’ultima nel corso di maggio 2006), palpeggiata e baciata sul seno a nudo, cercando pure in una occasione, senza peraltro riuscirvi per via della resistenza della minorenne, di portare la di lei mano sul suo pene per farsi masturbare;

                                             -    con CIVI 3., in svariate occasioni (per un numero imprecisato di volte), palpeggiata a nudo sulla zona genitale e sui seni, tentando pure in due o tre occasioni di baciarla sulla bocca e di infilarle la lingua senza tuttavia riuscirvi, incitandola parimenti a varie riprese di “…andare a far le seghe…”, portandosi pure in una occasione la di lei mano sul suo pene a nudo mentre si trovavano a letto in occasione di un pernottamento della minorenne a casa sua;

 

                                             fatti avvenuti al suo domicilio di __________ nel periodo indicato;

 

                                             reato previsto dall’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS;

 

                                        2.  pornografia,

                                             per essersi procurato per via elettronica ed avere poi scaricato sul disco fisso del suo computer:

                                             -    due filmati della durata di ca. 1 minuto concernenti atti sessuali con animali;

                                             -    due immagini concernenti atti sessuali con animali ed una con escrementi umani;

 

                                             fatti avvenuti a __________ in epoca antecedente al mese di settembre 2006;

 

                                             reato previsto dall’art. 197 cifra 3 e 3bis CPS;

 

                                        3.  diffamazione,

                                             per avere, per iscritto e comunicandolo attraverso i massmedia, reso sospetto di condotta disonorevole il dott. med. CIVI 1, tacciandolo in particolare sia di essersi comportato “da farabutto” in occasione di un suo intervento professionale, sia di altri fatti tali da nuocere alla di lui reputazione;

 

                                             fatti avvenuti nel luganese nel corso del mese di luglio 2006;

 

                                             reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 dicembre 2007 n. 4401/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2’700.-- (duemilasettecento).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa giudiziarie di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

                                        3.  Ordina la confisca di: un paio di mutandine colore marrone; 2 filmati e tre immagini pornografiche scaricate sul suo PC, sequestratigli dalla polizia cantonale il 6 settembre 2006 (art. 69 CPS).

                                        4.  Ordina nel contempo il dissequestro a suo favore degli altri apparecchi e oggetti elencati nel verbale di sequestro del 6 settembre 2006 (art. 165 CPPT).

                                        5.  Al versamento alla parte civile __________ (in rappr. di CIVI 2 ed CIVI 3. tutte rappr. dall’avv. PR 1) dell’importo da quantificare ulteriormente in sede civile, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 CPPT; 9 LAV).

                                        6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2007 dall’accusato;

 

preso atto                          che, con ordinanza 12 marzo 2008 del Presidente della Pretura penale, il punto n. 4 del dispositivo del decreto d’accusa è stato dichiarato definitivo, ritenuto che il precedente difensore aveva comunicato che l’opposizione non concerneva tale punto;

 

ricordato                            che, con sentenza 16 giugno 2008 l’imputato era stato condannato in contumacia dal Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar;

 

rilevato                              che, con scritto di data 17 novembre 2008, l’imputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;

 

indetto                               il dibattimento 1 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’imputato fino al momento in cui è stato autorizzato a non presenziare ai sensi dell’art. 229 CPP, il difensore, la patrocinatrice delle parti civili e la parte civile __________, dopo la sua audizione in qualità di teste, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

 

sentita                               la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma del punto n. 1 del decreto d’accusa, nonché la condanna dell’imputato risarcimento delle pretese indicate nella relativa istanza, oltre ad un congruo importo per le spese di patrocinio per l’odierno dibattimento;

 

sentito                               il difensore, il quale innanzitutto osserva che non si esprimerà sul reato di pornografia ritenuto che il suo cliente ha ammesso le proprie colpe, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte. Per quanto concerne l’accusa di diffamazione, egli ritiene che l’accezione farabutto non debba sempre essere intesa come diffamatoria. Inoltre, date le circostanze del caso concreto, non si può dire che il suo assistito intendesse essere diffamatorio. Egli postula pertanto il proscioglimento da questo capo di imputazione. Per l’imputazione di ripetuti atti sessuali con fanciulli, egli, rilevando le importanti lacune dell’inchiesta, chiede il proscioglimento del suo cliente in virtù del principio in dubio pro reo e la conseguente reiezione delle pretese di risarcimento avanzate dalle parti civili;

 

sentita                               in replica la patrocinatrice della parte civile, la quale ribadisce le proprie richieste;

 

sentito                               il duplica difensore, il quale riconferma le proprie argomentazioni;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Ripetuti atti sessuali con fanciulli,

                                        1.2.  Pornografia,

                                        1.3.  Diffamazione,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di un paio di mutandine colore marrone, 2 filmati e 3 immagini pornografiche scaricate sul suo PC, sequestratigli dalla Polizia il 6 settembre 2006?

                                        5.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti civili CIVI 2 e CIVI 3 in data odierna?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 42, 69, 173 cifra 1, 187 cifra 1, 197 cifra 3 e 3bis CPS; 1 e segg. LAV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        1.  ripetuti atti sessuali con fanciulli, art. 187 cifra 1 cpv. 1 CPS,

                                        2.  pornografia, art. 197 cifra 3 CPS,

                                        3.  diffamazione, art. 173 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4401/2007 del 13 dicembre 2007;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

 

                                        2.  al versamento alle parti civili CIVI 2 e CIVI 3, rappresentate dalla madre __________, dell’importo di fr. 8’861.-- a titolo di risarcimento delle spese legali, oltre a fr. 2’000.-- ciascuna a titolo di torto morale (art. 266 CPP);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’032.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

ordina                              la confisca e la distruzione di un paio di mutandine colore marrone, 2 filmati e 3 immagini pornografiche scaricate sul suo PC, sequestratigli dalla Polizia il 6 settembre 2006 (art. 69 CPS);

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Ufficio federale di polizia, Berna

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                     2700.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       132.00       testi                                                                   

                                        fr.                     3732.00       totale