Incarto n.
10.2008.478/

DA 4234/2008

Bellinzona

16 giugno 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla velocità di circa 80/90 Km/h. malgrado il vigente limite di 50 Km/h., stimata dagli agenti di polizia che si trovavano sul marciapiede e da lui stesso poi ammessa;

 

                                        fatti avvenuti ad __________ il 28.07.2008;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a ONC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 novembre 2008 n. 4234/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.       Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                    4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 24 novembre 2008;

 

indetto                               il dibattimento 16 giugno 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, __________;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il Procuratore pubblico con lettera 2 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

sentito                               il teste __________ ;

 

prospettato                        in base all’art. 250 CPP il reato di infrazione lieve alle norme della circolazione ex art. 90 cifra 1 LCStr;

 

sentiti                                il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni accusa e postula siano assegnate ripetibili nella misura di CHF 1'000.--;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere, ad __________ (recte: __________) il 28 luglio 2008, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata TI __________ alla velocità di circa 80/90 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h, stimata dagli agenti di polizia che si trovavano sul marciapiede e da lui stesso poi ammessa?

 

                                 2.     E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione lieve alle norme della circolazione?

 

                                 3.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

 

                                 4.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 5.     Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 90 cifra 1 CP; 32 cpv. 1 LStr; 4 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1., affermativamente al quesito posto sub 2, come segue agli altri quesiti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lieve infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per avere, a __________ il 28.07.2008, violato le norme medesime, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata TI __________ a velocità inadeguata, tenuto conto della situazione dei luoghi (nell’abitato, strada dissestata e presenza di due esercizi pubblici direttamente sulla strada), velocità  stimata da quattro agenti di polizia che si trovavano sul marciapiede come superiore al vigente limite di 50 Km/h;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.       alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                    2.       al pagamento della tasse di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 140.-- per complessivi fr. 240.-- (duecentoquaranta);

 

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di infrazione grave alla legge sulla circolazione stradale;

 

 

assegna                           a ACCU 1 fr. 500.— (cinquecento) a titolo di ripetibili parziali;

 

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81291),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       200.--         multa

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         40.--         testi                                                                   

                                        fr.                      440.--         totale